Nessuna proroga dei termini di gara nonostante il malfunzionamento della piattaforma, interviene ANAC

Nessuna proroga dei termini di gara nonostante il malfunzionamento della piattaforma, interviene ANAC

Un operatore economico non è riuscito ad inviare la documentazione di gara, nonostante fosse pronta, a causa di un blocco della piattaforma digitale, prontamente segnalato

Con il parere di precontenzioso n. 506 del 17 dicembre 2025, l’ANAC è tornata a pronunciarsi sulla delicata questione del rischio tecnologico nelle gare telematiche.

Il caso affrontato chiarisce i confini della diligenza richiesta all’operatore economico e gli obblighi della stazione appaltante a fronte di comprovati malfunzionamenti dei portali di e-procurement.

Ti ricordo che l’Allegato I.9, richiamando l’art. 43 del nuovo codice appalti, stabilisce che la documentazione di gara deve essere resa disponibile tra le parti, tramite l’ambiente di condivisione dei dati, in formati coerenti con il contenuto e il capitolato informativo, fornendo i dati necessari per creare uno strumento informativo digitale che segua l’intero ciclo di vita dell’appalto.

Richiesta di proroga dei temi di gara per malfunzionamenti

Un Ente ha negato la proroga dei termini di gara, nonostante la segnalazione di un operatore economico di un malfunzionamento della piattaforma. In particolare, a causa del blocco del portale telematico su cui andavano caricate le offerte, l’istante non ha potuto caricare l’offerta pur avendo già predisposto tutta la documentazione tecnica ed amministrativa a ciò necessaria. Il malfunzionamento è stato tempestivamente segnalato sia alla Stazione Appaltante (SA) sia all’help desk della piattaforma; quest’ultimo ha comunicato il ripristino della piattaforma e invitato immediatamente a verificare il corretto funzionamento e a fornire un riscontro. Nonostante ciò, i problemi tecnici persistevano e impedivano il completamento della trasmissione dell’offerta. Successivamente, una volta scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è stata richiesta la riapertura dei termini ai sensi dell’art. 25, co. 2, d.lgs. 36/2023, richiesta che la SA ha respinto, seguita da un’ulteriore istanza rimasta senza risposta.

A questo punto l’istante chiede all’Autorità di esprimersi sulla correttezza del rigetto della SA della richiesta dell’istante di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

La SA conferma il diniego alla riapertura dei termini, riconoscendo il primo malfunzionamento del portale, ma non quello segnalato successivamente (basato su uno screenshot privo di orario). Sono state inviate sette offerte, cinque dopo il ripristino. L’istante non ha fornito dati oggettivi e la SA richiama il principio di diligenza dell’operatore economico nell’uso delle piattaforme informatiche.

Il quadro normativo: artt. 25 e 92 del Codice Appalti

L’Autorità fonda la propria decisione sul coordinamento tra le disposizioni del D.Lgs. 36/2023:

art. 25, comma 2: impone alle stazioni appaltanti di assicurare la partecipazione anche in caso di malfunzionamento temporaneo, disponendo la sospensione del termine o la proroga proporzionale alla gravità del disservizio;
art. 92, comma 2, lett. c): obbliga alla proroga dei termini di ricezione delle offerte nei casi di comprovato malfunzionamento di cui all’art. 25.

Se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara» (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2020, n. 4811).

I principi espressi dall’ANAC

L’ANAC ha ritenuto fondata la contestazione dell’impresa, evidenziando alcuni passaggi chiave sulla gestione del rischio tecnico:

il diritto all’ultimo minuto: l’Autorità smentisce la tesi per cui ridursi alle ultime ore per il caricamento costituisca negligenza. L’operatore economico ha il pieno diritto di usufruire dell’intero termine fissato dal bando per elaborare l’offerta. Pertanto, un blocco del sistema nelle ultime tre ore è intrinsecamente grave poiché impedisce l’esercizio di tale diritto;
il malfunzionamento “selettivo” e il sovraccarico: il fatto che altri operatori siano riusciti ad inviare l’offerta non esclude il malfunzionamento per il singolo. Il blocco iniziale può aver causato un sovraccarico successivo dovuto al caricamento simultaneo di più offerte nel ridotto tempo residuo, rallentando le procedure fino a renderle impossibili per alcuni;
carenza di istruttoria: la SA non può limitarsi a citare il ripristino comunicato dall’help desk se l’operatore continua a segnalare errori. In presenza di un blocco accertato, la mancata concessione di una proroga automatica e proporzionale costituisce una violazione dei principi di massima partecipazione e par condicio.

La decisione di ANAC

La SA, pur constatando il malfunzionamento della piattaforma, non ha sospeso né prorogato i termini di presentazione delle offerte né riaperto i termini per l’istante, nonostante la segnalazione del problema poco prima della scadenza. Il Consiglio, limitatamente alle questioni esaminate, ritiene fondata la contestazione del concorrente escluso e invita la SA ad adottare provvedimenti che consentano la partecipazione dello stesso alla gara nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.

Leggi l’approfondimento: L’e-procurement nel nuovo codice appalti

 

 

 

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