Modifiche in arrivo per il Codice dei Beni Culturali

Modifiche in arrivo per il Codice dei Beni Culturali

La legge 40/2026 interviene sul D.Lgs. 42/2004: al via l’anagrafe digitale e l’Albo digitale della sussidiarietà orizzontale. Aggiornate le norme su movimentazioni e libera circolazione

La Legge 40/2026 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2026 – introduce nel Codice dei Beni Culturali concetti tipici dell’ingegneria gestionale e della digitalizzazione avanzata, trasformando il bene culturale da “oggetto da proteggere” a “asset da valorizzare”.

L’introduzione di strumenti come l’Anagrafe Digitale e l’Albo della sussidiarietà trasforma il bene culturale in un asset strategico, mappato e monitorato in tempo reale: il progetto di recupero non può più prescindere dal modello di gestione e dalla sostenibilità economica dell’intervento.

In questo contributo esaminiamo le novità contenute nella legge 40/2026 di particolare interesse per i tecnici, i progettisti e gli operatori del settore.

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L’Anagrafe Digitale: una banca dati strategica per il recupero degli immobili

Il nuovo articolo 121-bis del D.Lgs. n. 42/2004 introdotto dalla legge 40/2026 prevede l’istituzione, presso il Ministero della Cultura, di un’Anagrafe digitale dedicata agli istituti, ai luoghi della cultura e ai beni culturali di proprietà pubblica.

La finalità dell’Anagrafe è duplice: da un lato, garantire la disponibilità e l’accessibilità dei dati; dall’altro, consentire un monitoraggio continuo delle modalità di gestione e dei livelli qualitativi delle attività di valorizzazione.

L’Anagrafe digitale si configura come una banca dati articolata, nella quale devono confluire informazioni essenziali per la conoscenza e la gestione dei beni culturali pubblici. Tra i principali elementi oggetto di censimento rientrano:

la tipologia e la natura del bene culturale;
la modalità di gestione adottata, distinguendo tra gestione diretta e indiretta;
nel caso di gestione diretta, eventuali situazioni di mancata fruizione del bene e la disponibilità a forme di gestione alternative;
nel caso di gestione indiretta, gli estremi degli atti regolatori (contratti, convenzioni), comprese le modalità di affidamento, la durata e gli obblighi reciproci delle parti;
i parametri necessari per verificare il rispetto dei livelli minimi di qualità nella valorizzazione, con particolare riferimento ad aspetti quali accessibilità, efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria;
le informazioni sugli immobili culturali inutilizzati, con indicazione di denominazione, localizzazione, proprietà, regime di tutela, epoca di riferimento, stato di conservazione e ultima destinazione d’uso, nonché l’eventuale presenza di interventi di restauro o accordi di valorizzazione già attivi.

Questa raccolta strutturata di dati consente non solo una fotografia aggiornata del patrimonio culturale pubblico, ma anche un supporto concreto alle politiche di pianificazione, recupero e rifunzionalizzazione degli immobili, tema particolarmente rilevante anche per gli operatori del settore edilizio.

Soggetti obbligati e aggiornamento dei dati

L’obbligo di alimentare e aggiornare l’Anagrafe ricade su un ampio novero di soggetti pubblici. In particolare, sono tenuti alla trasmissione dei dati: gli istituti e i luoghi della cultura pubblici individuati dal Codice e tutte le amministrazioni pubbliche che, a qualsiasi titolo, detengano o gestiscano beni culturali.

Modalità operative e interoperabilità

Le modalità di funzionamento dell’Anagrafe saranno definite con un apposito decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro 18  mesi dall’entrata in vigore della disposizione e tale provvedimento dovrà disciplinare, i criteri di raccolta e gestione dei dati, le tipologie informative da includere, le modalità di accesso e la pubblicazione delle informazioni.

L’Albo digitale della sussidiarietà orizzontale

Uno degli assi portanti della riforma è l’introduzione dell’Albo digitale della sussidiarietà orizzontale (art. 121-ter), concepito come strumento operativo per strutturare in modo trasparente ed efficiente la collaborazione tra pubblico e privato nella gestione dei beni culturali.

L’Albo non si limita a censire gli operatori economici interessati, ma svolge una funzione qualificante, garantendo accessibilità, concorrenza e qualità delle procedure di affidamento, in coerenza con il Codice dei beni culturali, il D.Lgs. 36/2023 e i principi della L. 241/1990.

L’iscrizione diventa infatti un prerequisito fondamentale per partecipare sia alle procedure di gestione indiretta e concessione d’uso dei beni del demanio culturale, sia ai processi di pianificazione strategica, come i piani di sviluppo culturale, nei quali gli operatori iscritti sono chiamati a manifestare interesse e a essere consultati.

In tale contesto, si rafforza il modello del Partenariato Pubblico-Privato (PPP), all’interno del quale il tecnico assume un ruolo sempre più centrale e multidisciplinare, fungendo da elemento di raccordo tra le esigenze di tutela espresse dalla Soprintendenza e le necessità di valorizzazione economica del bene, traducendo i vincoli in soluzioni progettuali capaci di garantire fruibilità e sostenibilità finanziaria nel lungo periodo.

L’Albo rappresenta un passaggio strategico verso un modello di gestione evoluto del patrimonio culturale, in cui ai professionisti del settore edilizio e della valorizzazione immobiliare è richiesto un approccio integrato che affianchi alle competenze tecniche tradizionali anche capacità gestionali, economico-finanziarie e conoscenza delle dinamiche del partenariato pubblico-privato.

La disciplina attuativa dell’Albo è demandata a un decreto del Ministero della Cultura, da adottare entro 18 mesi, che definirà requisiti, modalità di iscrizione, articolazione per categorie e criteri di consultazione, con il coinvolgimento della Conferenza Unificata, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’ANAC; è inoltre previsto un sistema aperto, con possibilità di iscrizione continua.

Dal punto di vista finanziario, la misura è sostenuta da uno stanziamento di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026.

Semplificazioni procedurali: cosa cambia per cantieri e movimentazioni

Sul fronte della pratica professionale quotidiana, la Legge 40/2026 interviene con alcune semplificazioni in materia di spostamento dei beni culturali mobili introducendo una rilevante revisione della disciplina degli interventi soggetti ad autorizzazione e ridefinendo in parte il perimetro applicativo dell’articolo 21 del Codice dei beni culturali.

Da una parte, restano subordinati ad autorizzazione del Ministero gli interventi più incisivi sul bene culturale, quali la rimozione o demolizione – anche con successiva ricostituzione – lo smembramento di collezioni, serie e raccolte, nonché le operazioni di scarto documentale e bibliografico relative ad archivi e biblioteche pubbliche o private dichiarate di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13, oltre al trasferimento a soggetti terzi di complessi organici documentali.

Dall’altra, è prevista una significativa razionalizzazione: l’attività di di spostamento dei beni culturali non è più in via generale assoggettata ad autorizzazione preventiva, ma viene ricondotta a un regime di controllo successivo, mediante obbligo di preventiva denuncia al soprintendente, il quale mantiene il potere di prescrivere, entro trenta giorni, le misure necessarie a garantire l’integrità del bene durante il trasporto.

Resta escluso dall’obbligo autorizzativo anche lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti pubblici, per i quali è però introdotto un obbligo di comunicazione al Ministero, in coerenza con finalità di vigilanza e coordinamento.

Al di fuori di tali fattispecie, continua ad applicarsi il principio generale secondo cui qualsiasi intervento, opera o lavoro su beni culturali è subordinato ad autorizzazione della Soprintendenza, così come il mutamento di destinazione d’uso resta soggetto a comunicazione.

Sotto il profilo procedurale, l’autorizzazione deve essere richiesta sulla base di un progetto o, ove sufficiente, di una descrizione tecnica dettagliata dell’intervento, e può contenere specifiche prescrizioni operative; inoltre, viene confermata la previsione secondo cui, decorso il termine di cinque anni senza l’avvio dei lavori, l’amministrazione può aggiornare o integrare le prescrizioni in funzione dell’evoluzione delle tecniche di conservazione.

Articolo 21 D.Lgs.42/2004 (ante-modifiche)
Articolo 21 D.Lgs.42/2004 (post-modifiche)

Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
(( a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; ))
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali (( mobili )) , salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 , nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 ;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 .2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione ((, ma comporta l’obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all’articolo 18 )).4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1.5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali (( mobili )) , salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 , nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 ;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 .2. Lo spostamento di beni culturali, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione , ma comporta l’obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all’articolo 18.4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1.

5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Autorizzazioni per mostre ed esposizioni: introduzione del termine certo di 90 giorni

La modifica dell’articolo 48 del Codice dei beni culturali conferma integralmente l’impianto normativo relativo all’autorizzazione per il prestito di beni culturali destinati a mostre ed esposizioni, mantenendo invariati sia l’ambito oggettivo – che continua a comprendere beni mobili di interesse culturale, raccolte, archivi e materiale librario – sia le condizioni procedurali, tra cui l’obbligo di presentare la richiesta al Ministero almeno quattro mesi prima dell’evento per i beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, con indicazione del responsabile della custodia.

Rimangono altresì fermi i presupposti sostanziali per il rilascio dell’autorizzazione, che deve garantire la conservazione e l’integrità dei beni, nonché, per quelli pubblici, la fruizione collettiva, insieme agli obblighi assicurativi a carico del richiedente, eventualmente sostituibili da garanzia statale nelle iniziative promosse o partecipate dal Ministero, e alla possibilità di riconoscere il rilevante interesse culturale o scientifico delle esposizioni ai fini fiscali.

La modifica più significativa introdotta dalla riguarda invece il comma 3, dove viene previsto espressamente che l’autorizzazione debba essere rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta, introducendo così un termine certo per la conclusione del procedimento amministrativo, assente nel testo originario.

Inoltre, la Legge aggiunge il comma 5-bis, secondo cui l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato garantiscono, nell’esercizio delle proprie funzioni, la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo.

 

Articolo 48 D.Lgs.42/2004 (ante-modifiche)
Articolo 48 D.Lgs.42/2004 (post-modifiche)

Autorizzazione per mostre ed esposizioni
1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:a) delle cose mobili indicate nell’articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell’articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all’articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all’articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).2. Qualora l’autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.3. L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all’adozione delle misure necessarie per garantirne l’integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.4. Il rilascio dell’autorizzazione è inoltre subordinato all’assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l’assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.
La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell’interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

Autorizzazione per mostre ed esposizioni
1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:a) delle cose mobili indicate nell’articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell’articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all’articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all’articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).2. Qualora l’autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.3. L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data della richiesta tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all’adozione delle misure necessarie per garantirne l’integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.4. Il rilascio dell’autorizzazione è inoltre subordinato all’assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l’assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.
La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

5-bis. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo
con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell’interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

Uscita definitiva dei beni culturali: semplificazione procedurale e novità del comma 4-ter

L’articolo 65 conferma i divieti generali di uscita definitiva dei beni culturali mobili, comprese le opere di autore non più vivente realizzate oltre settanta anni fa e i beni individuati dal Ministero come temporaneamente non esportabili.

La principale novità introdotta dalla legge 40 riguarda il comma 4-ter, che stabilisce che la validità delle dichiarazioni presentate per le esportazioni non soggette ad autorizzazione (ai sensi del comma 4-bis) coincide con la durata dell’attestato di libera circolazione, come determinato dall’articolo 68, comma 5.

Articolo 48 D.Lgs.42/2004 (ante-modifiche)
Articolo 48 D.Lgs.42/2004 (post-modifiche)

Uscita definitiva
1. È vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. È vietata altresì l’uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre ((settanta)) anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all’articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall’uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre ((settanta)) anni ((, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500));
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
((
4. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita:
a) delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all’articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione))
Uscita definitiva
1. È vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. È vietata altresì l’uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre ((settanta)) anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all’articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall’uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre ((settanta)) anni ((, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500));
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
4. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita:
a) delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all’articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione))4 -ter . La validità temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4 -bis è pari alla durata della validità dell’attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell’articolo 68, comma 5.

Attestato di libera circolazione: conferme procedurali e tempistiche

L’articolo 68 conferma le procedure per l’ottenimento dell’attestato di libera circolazione per i beni culturali destinati all’uscita definitiva dal territorio, come indicato all’articolo 65, comma 3. Novità significativa al primo comma: il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell’attestato di libera circolazione o del diniego.

Rimane obbligatorio presentare denuncia al competente ufficio di esportazione, indicando il valore venale dei beni, che ne valuta la congruità e, entro 40 giorni dalla presentazione, rilascia o nega l’attestato con motivazione. Gli uffici di esportazione devono accertare l’interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico dei beni, attenendosi agli indirizzi generali stabiliti dal Ministro e sentito l’organo consultivo competente. L’attestato ha validità quinquennale, è redatto in tre originali – uno depositato agli atti d’ufficio, uno consegnato all’interessato e uno trasmesso al Ministero per il registro ufficiale – e il diniego avvia il procedimento di dichiarazione previsto dall’articolo 14. Per i beni di proprietà di enti sottoposti a vigilanza regionale, è confermato l’obbligo di acquisire il parere della regione entro trenta giorni, che, se negativo, è vincolante. Complessivamente, la riforma non modifica le scadenze o le procedure, confermando la struttura già prevista dal testo originario

 

Articolo 48 D.Lgs.42/2004 (ante-modifiche)
Articolo 48 D.Lgs.42/2004 (post-modifiche)

Attestato di libera circolazione

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell’articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione.

2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l’uscita definitiva.

3. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l’attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell’articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti ((con decreto del Ministro)), sentito il competente organo consultivo.

5. L’attestato di libera circolazione ha validità ((quinquennale)) ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d’ufficio; un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione dell’oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

6. Il diniego comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell’articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all’interessato gli elementi di cui all’articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l’ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante

 

Attestato di libera circolazione

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell’articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione. Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell’attestato di libera circolazione o del diniego.

2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l’uscita definitiva.

3. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l’attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell’articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti ((con decreto del Ministro)), sentito il competente organo consultivo.

5. L’attestato di libera circolazione ha validità ((quinquennale)) ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d’ufficio; un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione dell’oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

6. Il diniego comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell’articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all’interessato gli elementi di cui all’articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l’ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante

“Italia in scena”: una strategia nazionale per i piccoli borghi

La legge introduce la strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali, denominata “Italia in scena”, che dovrà essere definita entro 24 mesi dall’entrata in vigore della normativa. La strategia si basa sulle rilevazioni dell’Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali pubblici, istituita dall’articolo 121-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul coinvolgimento dei soggetti privati iscritti all’Albo digitale della sussidiarietà orizzontale (articolo 121-ter).

Il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisce gli obiettivi comuni e le linee guida della valorizzazione, ispirandosi ai principi del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) e puntando su criteri specifici:

accessibilità e fruizione dei beni pubblici, con particolare attenzione ad aree interne, piccoli borghi e comuni montani, anche tramite spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche;
coinvolgimento dei soggetti privati nella valorizzazione del patrimonio culturale, mediante forme di gestione innovative e partenariati pubblico-privato che garantiscano efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria, con riferimento anche alle forme speciali di partenariato previste dal Codice del Terzo Settore e dal Codice dei contratti pubblici;
interventi correttivi nei casi in cui la gestione dei beni non raggiunga i livelli di qualità previsti;
comunicazione istituzionale e digitale, a supporto della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all’estero;
promozione dei beni culturali privati, incentivandone la valorizzazione senza oneri per i proprietari.

Per l’attuazione della strategia è autorizzata una spesa annuale di 4,5 milioni di euro a partire dal 2026, finanziata mediante riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente nel bilancio triennale 2025-2027, all’interno del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello Stato.

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