Manodopera sotto la base d’asta? Ecco cosa rischia l’operatore economico

Manodopera sotto la base d’asta? Ecco cosa rischia l’operatore economico

Se il ribasso incide sui costi della manodopera, l’offerta si presume anomala. Onere della prova e criteri di verifica secondo il Consiglio di Stato

Laddove il ribasso offerto dall’operatore economico implichi anche la riduzione dei costi della manodopera indicati a base d’asta, l’offerta si presume anomala fino a prova contraria, fatta salva la possibilità del concorrente di dimostrare ex art. 14 del d.lgs. n. 36 del 2023 che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale

Non si tratta di un’esclusione automatica, ma di una presunzione di anomalia. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza 2368/2026.

Il caso: lo scostamento dalle tabelle ministeriali

La controversia nasce dall’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara per l’affidamento di servizi di accoglienza. La stazione appaltante ha ritenuto l’offerta anomala e non affidabile a causa di un eccessivo ribasso su componenti essenziali: da un lato, i costi della manodopera erano inferiori ai parametri medi ministeriali (giustificati dall’impresa con un tasso di assenteismo basato su dati storici aziendali molto basso); dall’altro, il costo dei pasti offerto era pari a circa la metà del valore stimato a base d’asta.

L’operatore ha impugnato l’esclusione sostenendo che tali risparmi derivassero dalla propria efficienza organizzativa, ma il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell’Amministrazione, ritenendo che lo scostamento dai costi del lavoro e l’incapacità di dimostrare vantaggi competitivi reali rendessero l’offerta complessivamente incongrua e rischiosa per la corretta esecuzione del servizio.

La discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante

Il Collegio ribadisce che la valutazione di anomalia è un’espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione, ma può solo verificare l’intrinseca logicità, la ragionevolezza e la completezza dell’istruttoria.

La verifica non deve essere parcellizzata sulle singole voci, ma deve mirare ad accertare se l’offerta sia, nel suo complesso, attendibile e affidabile per la corretta esecuzione dell’appalto. Tuttavia, se voci rilevanti (come manodopera o pasti in servizi di accoglienza) risultano gravemente sottostimate, l’intera operazione economica può essere ritenuta non plausibile.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha deciso di respingere l’appello presentato dall’operatore economico, confermando la legittimità della sua esclusione dalla gara.

Leggi l’approfondimento: I costi della manodopera nel nuovo codice appalti

 

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