Mancato rispetto delle norme contrattuali da parte dell’OE: revoca di aggiudicazione?
Il rifiuto da parte dell’operatore economico di sottoscrivere il contratto senza modifiche a specifiche clausole della lex specialis di gara è un comportamento scorretto che può giustificare l’esclusione. La sentenza del Consiglio di Stato 127/2025 dell’8 gennaio ribadisce proprio questo concetto. Tra i comportamenti scorretti imputabili all’operatore economico rientra il rifiuto di sottoscrivere il contratto senza apportare modifiche a clausole contenute nella lex specialis di gara.
Nel caso specifico viene rigettato l’appello di un’impresa aggiudicataria di un appalto per lavori di adeguamento sismico finanziati con risorse del PNRR. In fase di convocazione per la consegna dei lavori, l’impresa aveva sollevato osservazioni tecniche che impedivano l’inizio e il regolare svolgimento dei lavori, evidenziando gravi errori progettuali e rifiutandosi di procedere oltre. La stazione appaltante ha diffidato l’impresa, imponendo l’esecuzione secondo le condizioni previste nei documenti di gara. Ha quindi revocato l’aggiudicazione e segnalato il comportamento dell’impresa all’ANAC.
Il giudice di primo grado e il Consiglio di Stato hanno confermato la legittimità della revoca dell’aggiudicazione poiché l’impresa aveva richiesto modifiche contrattuali non consentite rispetto agli impegni assunti al momento dell’offerta. Revoca ritenuta necessaria per tutelare l’interesse pubblico, evitando ritardi che avrebbero compromesso i termini del PNRR. La giurisprudenza ha inoltre escluso il diritto a indennizzi e negato all’impresa esclusa la possibilità di richiedere una nuova gara.
L’appello dell’impresa è stato respinto, poiché le dichiarazioni di voler accettare il contratto senza riserve erano contraddittorie e non valide.
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