Lotto unico negli appalti: quando è legittimo?

Lotto unico negli appalti: quando è legittimo?

La suddivisione in lotti è funzionale a favorire le PMI, ma il Consiglio di Stato chiarisce che si tratta di una facoltà e non di un obbligo assoluto

Il caso trattato nella sentenza del Consiglio di Stato 9462/2025 nasce dall’impugnazione di una gara indetta dall’ASL per servizi di supporto alle attività medico-veterinarie (valore di circa 1 milione di euro). Una società del settore aveva contestato la scelta di accorpare in un lotto unico prestazioni eterogenee, come il prelievo e trasporto di spoglie animali insieme alla gestione di animali vaganti problematici. Se il T.A.R. Campania aveva inizialmente accolto il ricorso ritenendo le prestazioni troppo disomogenee, il Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto, sancendo la legittimità della scelta dell’amministrazione.

Il cuore della sentenza

Il cuore della sentenza risiede nell’applicazione dell’Art. 2 del D.Lgs. 36/2023. Il Consiglio di Stato sottolinea che la stazione appaltante deve mirare al miglior risultato possibile per la collettività, garantendo efficienza ed economicità. L’amministrazione ha motivato il lotto unico spiegando che le attività (seppur diverse) sono strettamente interconnesse; separare i servizi avrebbe potuto compromettere la tempestività di intervento, ad esempio in caso di focolai di malattie infettive dove il supporto agli spopolamenti è legato indissolubilmente al trasporto e trattamento delle carcasse.

La suddivisione in lotti: facoltà, non obbligo

L’Art. 58 del Codice stabilisce che la suddivisione in lotti è funzionale a favorire le piccole e medie imprese (PMI), ma il Collegio chiarisce che si tratta di una facoltà e non di un obbligo assoluto.
Il sindacato del giudice amministrativo deve quindi limitarsi a verificare che la motivazione della stazione appaltante non sia illogica o irrazionale. In questo caso, la necessità di un unico lotto per ragioni di salute pubblica è stata ritenuta una giustificazione del tutto plausibile.

In particolare, il “considerando” 2 della Direttiva 2014/24/UE promuove l’uso efficiente dei finanziamenti e l’accrescimento dell’efficienza della spesa pubblica. Pertanto:

la tensione verso la concorrenza non è un valore isolato, ma va ponderata con la convenienza economica garantita dalle soluzioni “aggreganti”;
la stazione appaltante gode di un margine di discrezionalità nel preferire moduli d’azione che privilegino la solidità organizzativa.

La scelta del subappalto con il lotto unico

Un passaggio tecnico significativo riguarda l’uso del subappalto come strumento di mitigazione:

l’apertura al subappalto non contraddice la scelta del lotto unico;
tale istituto permette di salvaguardare la partecipazione delle PMI e di valorizzare le specializzazioni specifiche richieste dalle singole fasi del servizio;
in questo modo, l’amministrazione ottiene un unico centro di imputazione per la gestione complessiva, pur lasciando spazio alle competenze di mercato più settoriali.

In definitiva, la sentenza 9462/2025 conferma che la legittimità del lotto unico risiede nella capacità dell’amministrazione di dimostrare che l’unificazione contrattuale è funzionale ad un miglior servizio pubblico. La concorrenza rimane un mezzo fondamentale, ma il fine ultimo dell’appalto resta il raggiungimento di un risultato utile, razionale ed economicamente sostenibile per la Pubblica Amministrazione.

Leggi il nostro approfondimento: Articolo 58 – Suddivisione in lotti

Nel software capitolati speciali puoi trovare il capitolato specifico che contiene una parte relativa alla suddivisione in lotti funzionali.

 

 

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