Lotto unico e accesso al mercato: il monito di ANAC sulla mancata suddivisione
La mancata suddivisione in lotti deve essere corredata da motivazione specifica e adeguata istruttoria, a tutela della contendibilità e della partecipazione delle piccole e medie imprese
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera n. 28 del 28 gennaio 2026, è intervenuta sulla gestione del servizio nazionale di antinquinamento marino, affidato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Il provvedimento mette sotto la lente d’ingrandimento un regime di affidamento che dura da oltre 25 anni, evidenziando criticità strutturali che spaziano dalla mancata suddivisione in lotti all’uso improprio di varianti contrattuali, fino a carenze nei sistemi di controllo.
Il principio della suddivisione in lotti: obbligo di motivazione e accesso al mercato
La vicenda analizzata dall’Autorità riguarda il servizio strategico di pronto intervento antinquinamento marino. Un appalto che, per oltre due decenni, è rimasto nelle mani del medesimo operatore attraverso una sequenza di gare comunitarie, proroghe tecniche e rinnovi. L’ultima procedura ha evidenziato sintomi di un mercato asfittico: un primo bando andato deserto e una successiva gara conclusa con la presentazione di un’unica offerta. A pesare sulla scarsa partecipazione è stata la scelta della Stazione Appaltante di mantenere il lotto unico nazionale, nonostante l’articolazione territoriale delle prestazioni suggerisse una frammentazione geografica.
La suddivisione in lotti nel D.Lgs. 36/2023
Secondo l’art. 58 del Codice, la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali è la regola, non l’eccezione. Essa rappresenta la traduzione pratica del favor partecipationis verso le PMI (Piccole e Medie Imprese).
Quando è legittimo il lotto unico? L’unità dell’appalto è ammessa solo se sorretta da una motivazione rafforzata. Non basta invocare genericamente “esigenze di coordinamento” o “economicità”. La Stazione Appaltante deve dimostrare, tramite un’istruttoria rigorosa, che la lottizzazione:
comprometterebbe la natura tecnica delle prestazioni;
renderebbe l’organizzazione del servizio inefficiente;
genererebbe costi sproporzionati rispetto ai benefici della concorrenza.
Oltre il limite del Quinto d’Obbligo: quando la modifica è sostanziale
Un ulteriore profilo di criticità rilevato dall’ANAC riguarda l’uso del quinto d’obbligo in diminuzione. Durante l’esecuzione, sono state eliminate attività strutturali (come il pattugliamento continuativo). L’Autorità ha chiarito un confine giuridico invalicabile: il quinto d’obbligo permette variazioni quantitative, ma non può essere usato per una rimodulazione sostanziale del contratto. Se si incidono le prestazioni essenziali, si viola il principio di immodificabilità dell’offerta, trasformando l’appalto in qualcosa di diverso da quello messo a gara.
Le conclusioni dell’Autorità
La Delibera n. 28/2026 funge da vademecum per le stazioni appaltanti. In sintesi:
obbligo di istruttoria: la scelta del lotto unico deve derivare da una comparazione documentata tra interessi organizzativi e apertura al mercato;
trasparenza motivazionale: in assenza di ragioni specifiche e coerenti, il lotto unico è in contrasto con il diritto unionale;
controllo sull’esecuzione: le modifiche contrattuali devono rispettare l’assetto negoziale originario per non alterare la parità di trattamento tra i concorrenti;
il parere del giurista: l’anomalia di una gara con un solo partecipante, specialmente in un contesto di gestione storica ultra-ventennale, impone alla PA un onere di giustificazione ancora più stringente. La mancata lottizzazione, in questi casi, rischia di essere percepita come una barriera d’ingresso ingiustificata.
Leggi l’articolo di approfondimento: Articolo 58 – Suddivisione in lotti
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