Lombardia: la legge 5/2026 sui DPI respiratori nei lavori con esposizione ad amianto (APVR)

Lombardia: la legge 5/2026 sui DPI respiratori nei lavori con esposizione ad amianto (APVR)

Criteri puntuali per selezionare l’APVR in funzione dei livelli di polveri/fibre e obblighi “di sistema”

Con la Legge regionale 10 febbraio 2026, n. 5 (“Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all’amianto”), la Regione Lombardia interviene in modo molto pratico su un punto spesso critico nei cantieri e negli interventi di manutenzione/bonifica: la scelta, gestione, manutenzione e controllo dei DPI per le vie respiratorie (APVR).

La norma, raccordando le prescrizioni regionali alle regole del Capo III del Titolo IX del d.lgs. 81/2008:

ribadisce il principio cardine: prima si adottano misure tecniche e collettive; se non bastano, il datore di lavoro deve fornire APVR idonei (richiamo all’art. 251, c.1, lett. b, d.lgs. 81/2008).
definisce criteri puntuali per selezionare l’APVR in funzione dei livelli di polveri/fibre e introduce obblighi “di sistema”: collaudi/controlli, decontaminazione, registri, fit test, addestramento.

Campo di applicazione e “dubbio amianto”: attenzione ai lavori di manutenzione

La L.R. 5/2026 si applica alle lavorazioni con esposizione a silicati fibrosi (amianto come da art. 247 d.lgs. 81/2008).

Prima di demolizioni/manutenzioni, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di MCA, anche chiedendo informazioni ai proprietari; e, se c’è il minimo dubbio, si applica il Capo III del Titolo IX del d.lgs. 81/2008.

Le implicazioni per i tecnici (progettisti/D.L./CSE/consulenti) sono chiare: in fase di sopralluogo e pianificazione, il “dubbio” fa scattare l’intero impianto cautelativo (valutazione rischio, misure, APVR adeguati, procedure), con ricadute su costi, tempi e organizzazione del cantiere.

Criteri di scelta APVR per livelli di “polvere”

Quando il livello di polvere è superiore alla soglia richiamata dalla legge (art. 254 d.lgs. 81/2008) e in base alla valutazione del rischio, il lavoratore deve essere dotato almeno di un dispositivo tra quelli indicati, distinti per polvere di primo, secondo, terzo livello.

Polvere di primo livello (scenari a esposizione più contenuta)

La legge ammette, tra l’altro:

FFP3 monouso (UNI EN 149:2009) oppure respiratori con semimaschera/maschera pieno facciale con filtri P3 (UNI EN 143:2021);
respiratori a ventilazione motorizzata TM2P / TH3P (UNI EN 12942:2024);
respiratore a ventilazione alimentata TM3P con pieno facciale (rinvio a norma indicata nel testo).

L’uso delle FFP3 monouso è limitato agli interventi con esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) e durata inferiore a 15 minuti, nell’ambito delle attività richiamate dall’art. 249, c.2 e 4 del d.lgs. 81/2008.

Per le FFP3 monouso, la legge impone che lo smaltimento sia indicato nelle annotazioni del FIR.

Polvere di secondo livello (maggiore protezione: sovrapressione/aria alimentata)

La legge “alza l’asticella” su portate minime e pressione positiva/sovrapressione, elementi da verificare con schede tecniche, scelta filtri, compatibilità con lavorazione e comfort. Esempi previsti:

respiratore a ventilazione alimentata TM3P con pieno facciale (UNI EN 12942:2024) per garantire sovrapressione permanente e portata minima 160 l/min;
respiratore isolante ad aria respirabile classe 4 (UNI EN 14594:2018) con pieno facciale e portata minima 300 l/min;
respiratore isolante ad aria compressa a pressione positiva (UNI EN 14593-1:2018) con possibilità di portate >300 l/min se necessario.

Polvere di terzo livello (massima protezione)

Prevede, tra l’altro:

respiratore isolante classe 4 (UNI EN 14594:2018) con ≥300 l/min e pieno facciale;
respiratore isolante a pressione positiva (UNI EN 14593-1:2018) con portate >300 l/min se necessario;
indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle.

Qui entrano in gioco organizzazione, logistica, addestramento avanzato e gestione della decontaminazione.

Gestione e controlli: fit test, decontaminazione, registro filtri

La L.R. introduce una “catena” di obblighi che i tecnici dovranno pretendere e documentare:

Controlli prima di ogni utilizzo

controllo condizioni generali;
controllo corretto funzionamento;
fit test (test di adattabilità): all’inizio dell’utilizzo, almeno annuale, e in caso di variazioni morfologiche; riferimento alla UNI 11719:2025.

Decontaminazione dopo ogni utilizzo
Dopo ogni uso, i respiratori devono essere decontaminati, anche in unità di lavoro mobili/destrutturate, con modalità e locali/strutture separate per contenere la diffusione di polveri e consentire vestizione in abiti civili in sicurezza.
Verifiche periodiche e dopo eventi
Sotto responsabilità del datore di lavoro e secondo istruzioni del produttore:

controlli dopo interventi/eventi che possano alterare efficacia;
e almeno ogni 12 mesi.

Registro sostituzione filtri
Le date e frequenza di sostituzione filtri vanno iscritte nel registro del programma di protezione delle vie respiratorie, ancora con richiamo alla UNI 11719:2025.
Addestramento: non basta “consegnare” il DPI
Prima dell’uso di un APVR, è richiesto addestramento specifico tramite soggetto formatore accreditato con competenze definite dalla UNI 11719:2025, oppure in collaborazione con organismi paritetici (se presenti).

Il ruolo delle ATS nella verifica di programmi e piani di lavoro

La legge attribuisce alle ATS compiti di prevenzione, tutela e controllo:

verifica dei programmi di protezione delle vie respiratorie,
verifica di formazione e addestramento degli operatori,
controllo anche dei piani di lavoro comunicati ex art. 256, c.5, d.lgs. 81/2008, specie se per rischio polveri/entità lavorazioni possono avere impatto su salute dei lavoratori e collettività.

La conformità non è “solo DPI scelto bene”, ma sistema documentato (programma, registri, controlli, fit test, addestramento) pronto a reggere verifiche.

Approfondimenti

Per saperne di più, leggi il focus “Valutazione del rischio amianto: misure di prevenzione e protezione“. Per elaborare correttamente il piano di lavoro ti consiglio di scaricare subito un software piano di lavoro amianto in grado di generare il piano in linea con le norme sulla sicurezza e le indicazioni ASL/ex-ISPESL.

 

 

 

 

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