L’offerta tecnica rientra nella consultazione del FVOE?
L’accesso alle banche dati è consentito per verificare i requisiti di partecipazione e la documentazione amministrativa, ma non per gli elementi a supporto dell’offerta tecnica.
Le stazioni appaltanti possono consultare il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) e altri sistemi di interoperabilità per accertare l’assenza di cause di esclusione e la sussistenza dei requisiti speciali previsti dagli articoli 100 e 103 del D.lgs. n. 36/2023. Tuttavia, questo strumento non è utilizzabile nella fase di valutazione dell’offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice.
Di conseguenza, l’ente appaltante può ricorrere al FVOE per verificare i requisiti di partecipazione e la documentazione amministrativa necessaria per l’assegnazione dell’appalto, ma non per esaminare elementi che provino il contenuto dell’offerta tecnica.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 2684 del 5 febbraio 2025, ha chiarito questo principio, respingendo il ricorso presentato da un operatore economico che, in una procedura aperta per un accordo quadro, si era classificato quinto con un punteggio pari a zero per l’offerta tecnica. La mancata assegnazione del punteggio derivava dall’assenza della documentazione richiesta per dimostrare lo svolgimento di lavori analoghi, documentazione espressamente prevista dalla lex specialis. L’operatore sosteneva che l’amministrazione avrebbe dovuto reperire tali informazioni nel FVOE o nella piattaforma ASPI, oppure ricorrere al soccorso istruttorio.
Il TAR ha invece ribadito che, secondo la lex specialis:
i lavori analoghi dichiarati dovevano essere accompagnati da documenti specifici, come Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), Stati Avanzamento Lavori (SAL), certificati di pagamento, fatture quietanzate o certificati di collaudo;
in assenza della documentazione richiesta, l’offerente avrebbe ricevuto un punteggio pari a zero.
Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione della lex di gara. Poiché l’offerente aveva presentato solo una dichiarazione priva della documentazione probante, la commissione ha correttamente attribuito un punteggio nullo per l’offerta tecnica.
Inoltre, il TAR ha confermato che la commissione non era tenuta a reperire autonomamente la documentazione nel FVOE, il cui utilizzo è limitato alla verifica della documentazione amministrativa e non può estendersi alla valutazione degli elementi tecnici dell’offerta.
Download GratuitoSentenza Tar Lazio 2684/2025 – Dati consultabili nel FVOE
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