Livello di rischio basso: UNI/PdR 168
Ecco la prassi di riferimento sui requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024
La UNI/PdR 186 dal titolo “Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024” rappresenta una prassi di riferimento innovativa, pubblicata il 19 dicembre 2025 dall’Ente Italiano di Normazione (UNI), volta a semplificare i controlli amministrativi sulle attività economiche attraverso l’identificazione volontaria del profilo di “rischio basso”. Questa norma tecnica si inserisce nel contesto del D.Lgs. 103/2024, che promuove un sistema efficiente di vigilanza basato sulla programmazione dei controlli in funzione del rischio effettivo delle imprese.
Valuta gratuitamente un software professionale per la valutazione dei rischi e la redazione del DVR.
UNI/PdR 186: contesto normativo
Il D.Lgs. 103/2024, noto come “Decreto Semplificazioni dei controlli sulle attività economiche“, ha introdotto un meccanismo volontario per qualificare le imprese a basso rischio, riducendo così la frequenza e l’onerosità degli accertamenti amministrativi. La prassi UNI/PdR 186 fornisce il quadro tecnico operativo, definendo requisiti e processi per il rilascio di un report certificativo da parte di organismi accreditati. Questo strumento supporta enti pubblici e imprese nel coordinamento delle ispezioni, con particolare beneficio per micro e piccole imprese che dimostrano conformità tramite certificazioni preesistenti.
Struttura della prassi
La UNI/PdR 186 si articola in quattro parti principali, ciascuna focalizzata su aspetti specifici per ambiti omogenei di controllo:
UNI/PdR 186-1:2025 – Aspetti generali: stabilisce i principi, i parametri di valutazione e il processo di emissione del report certificativo, validi trasversalmente per tutti i settori;
UNI/PdR 186-2:2025 – Protezione ambientale: classifica le attività in base a complessità, natura e tipologia degli aspetti ambientali;
UNI/PdR 186-3:2025 – Igiene e salute sul lavoro: definisce requisiti per la valutazione del rischio in questo ambito;
UNI/PdR 186-4:2025 – Ambito sicurezza dei lavoratori: completa il quadro con criteri settoriali.
Criteri di qualificazione a basso rischio
Per ottenere il report di basso rischio, le imprese devono soddisfare elementi minimi come certificazioni volontarie (es. ISO 14001 per l’ambiente o ISO 45001 per la sicurezza), assenza di violazioni pregresse gravi e autocertificazioni documentate. La prassi distingue i profili di rischio in base a criticità settoriali, garantendo un’applicazione omogenea e trasparente. Gli organismi di certificazione accreditati emettono il report dopo verifica, che ha validità triennale e può essere revocato in caso di non conformità.
Certificazione rischio basso e vantaggi per le imprese
Questa prassi offre alle micro, piccole e medie imprese un’opportunità concreta di snellire gli adempimenti burocratici, con riduzioni significative nei controlli a campione. Favorisce la competitività economica, programmando le ispezioni solo su profili ad alto rischio e promuovendo una cultura di compliance volontaria. Per le amministrazioni, ottimizza le risorse, concentrandole su aree critiche.
Applicazione pratica e prospettive
Dal 2026 la UNI/PdR 186 è applicabile immediatamente, con ulteriori parti attese per completare la copertura settoriale. Le imprese possono integrarla nei propri sistemi di gestione, sfruttando software e consulenze specializzate per la preparazione. Questa evoluzione normativa rafforza il dialogo tra pubblico e privato, allineando l’Italia agli standard europei di semplificazione amministrativa.
La UNI/PdR 186 (parti 1-2-3-4) è disponibile per l’acquisto sul sito UNI
Per maggiore approfondimento, leggi: “Controlli sulle imprese, cosa prevede la legge 103/2024“
Fonte: Read More
