L’esclusione automatica per violazioni fiscali è conforme al diritto UE? Il dubbio del Tar Lazio

L’esclusione automatica per violazioni fiscali è conforme al diritto UE? Il dubbio del Tar Lazio

L’esclusione automatica dalle gare per gravi irregolarità fiscali potrebbe essere in contrasto con il diritto dell’Unione Europea

L’esclusione automatica dalle gare d’appalto per gravi irregolarità fiscali potrebbe essere in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, specialmente nei casi in cui l’operatore economico provveda al pagamento del debito o si impegni a farlo dopo la scadenza per la presentazione delle offerte.

Il TAR Lazio, con l’ordinanza n. 3112 del 12 febbraio 2025, ha messo in discussione la compatibilità dell’art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 con le disposizioni europee, in particolare con l’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE e con il principio di proporzionalità.

La questione è emersa nell’ambito di un contenzioso promosso da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) escluso da una gara per l’affidamento di servizi di ingegneria, indagini e rilievi finalizzati alla progettazione di fattibilità tecnica esecutiva. Il nodo centrale della questione riguarda l’obbligo, imposto dal Codice Appalti, di regolarizzare la propria posizione fiscale prima della scadenza per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione automatica dalla procedura. Secondo il TAR, tale automatismo potrebbe risultare sproporzionato e non conforme ai principi europei, che prevedono una valutazione caso per caso delle cause di esclusione.

L’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE stabilisce che l’affidabilità di un operatore economico deve essere valutata in base alle circostanze specifiche, lasciando alle stazioni appaltanti la possibilità di considerare eventuali misure correttive adottate dall’impresa. L’imposizione di un’esclusione automatica, senza margine di discrezionalità, potrebbe quindi risultare in contrasto con il diritto dell’Unione.

Il TAR ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento sulla rigidità della norma e ha concesso un termine di 10 giorni affinché le parti possano presentare memorie. Questa fase preliminare potrebbe essere determinante nel caso in cui si decidesse di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) per un giudizio sulla compatibilità della normativa italiana con il quadro giuridico europeo.

Leggi l’approfondimento: Cause di esclusione: cosa prevede il nuovo codice appalti

 

Fonte: Read More