Legge 4/2026 sulle aree idonee FER: cosa cambia per i Comuni?

Legge 4/2026 sulle aree idonee FER: cosa cambia per i Comuni?

Dalla definizione di agrivoltaico alle mappa delle aree idonee, fino alle nuove incombenze di controllo per gli Enti locali: le criticità segnalate dall’ANCI.

La Legge 4/2026 (di conversione del D.L. 175/2025) che ha ridisegnato i criteri per l’individuazione delle aree idonee prevede nuove responsabilità in capo ai Comuni, in particolare sul fronte dei controlli.

È quanto emerge dalla nota di lettura pubblicata dall’ANCI, in cui vengono evidenziate diverse problematiche applicative che potrebbero ricadere sugli uffici tecnici comunali e richiedono secondo l’associazione dei comuni un intervento correttivo o interpretativo urgente.

Ecco i punti principali sollevati dall’Associazione dei Comuni, rimandando al PDF qui disponibile per la lettura completa.

Aree idonee “ex lege” troppo generiche

Il nuovo art. 11-bis riscrive la disciplina delle aree idonee su terraferma. In linea generale, sono idonee:

Aree con impianti esistenti (oggetto di revamping/repowering) senza incremento dell’area occupata superiore al 20%;
Siti oggetto di bonifica, cave/miniere cessate, discariche chiuse;
Aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali;
Beni del demanio militare e statale.

Per il fotovoltaico, sono idonee anche:

Aree interne a stabilimenti industriali e aree agricole entro 350 metri dagli stessi;
Aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri;
Parcheggi, invasi idrici e aree del servizio idrico integrato.

Per il Biometano:

Aree agricole entro 500 metri da zone industriali/artigianali.

L’installazione di moduli a terra in zona agricola è ora consentita esclusivamente in:

Aree già occupate (solo per modifiche senza incremento area);
Cave, miniere, discariche, siti ferroviari/aeroportuali;
Aree industriali e relative fasce di rispetto (350 m);
Fasce autostradali (300 m).

I vincoli non si applicano ai progetti per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e ai progetti PNRR/PNC. Resta sempre consentito l’agrivoltaico “elevato” da terra.

Sebbene l’elenco delle aree idonee sia stato definito, l’ANCI segnala la necessità di criteri attuativi più puntuali (es. tramite aggiornamento delle Linee Guida nazionali) e alcune criticità::

l’incremento consentito del 20% dell’area occupata per impianti esistenti potrebbe aggravare la pressione su territori già saturi di installazioni.
molti beni del demanio militare o giudiziario si trovano in centri storici o aree di pregio, rendendo l’idoneità automatica potenzialmente conflittuale con la tutela del paesaggio urbano.
in regioni come la Lombardia, molte cave dismesse o invasi sono già sottoposti a vincoli paesaggistici che la norma generale rischia di non considerare adeguatamente.
anche per l’eolico off-shore, l’ANCI lamenta il mancato coinvolgimento dei territori nella fase di redazione dei Piani di Gestione dello Spazio Marittimo, chiedendo che la definizione delle aree idonee a mare passi attraverso una reale condivisione tecnico-politica con i Comuni costieri interessati.

Agrivoltaico: oneri di verifica insostenibili per i Comuni

La legge introduce una definizione puntuale di impianto agrivoltaico (Art. 4 D.Lgs. 190/2024), inteso come impianto che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali (anche tramite rotazione dei moduli e agricoltura di precisione).

Per l’ANCI viene introdotto un nuovo onere di verifica. Oltre alle sanzioni per chi non garantisce la continuità agricola, la norma stabilisce che:

“Nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all’uso agro-pastorale”.

La nuova funzione di controllo sulla “persistente idoneità del sito all’uso agro-pastorale” per gli impianti agrivoltaici (da svolgere nei 5 anni successivi all’installazione) preoccupa fortemente i Comuni. L’ANCI sottolinea che tale attività richiede competenze agronomiche specifiche spesso assenti negli organici comunali. Senza risorse aggiuntive per perizie esterne o protocolli nazionali standardizzati, questa norma rischia di paralizzare gli uffici o esporre l’Ente a contenziosi.

Il ruolo delle Regioni e il necessario coinvolgimento dei Comuni

Le Regioni hanno 120 giorni per individuare con legge ulteriori aree idonee. Un aspetto fondamentale ottenuto dall’ANCI è l’obbligo per le Regioni di garantire l’“opportuno coinvolgimento degli enti locali” in questo processo.

L’Associazione suggerisce l’uso della Conferenza dei Servizi per assicurare che la pianificazione regionale non cali dall’alto senza considerare le specificità territoriali note ai Comuni.

Semplificazioni procedurali: quadro normativo complesso

Nelle aree idonee, l’iter autorizzativo subisce un’accelerazione drastica:

Paesaggistica: il parere della Soprintendenza diventa obbligatorio ma non vincolante.
Silenzio-Assenso: decorso il termine per il parere, l’amministrazione procedente può comunque provvedere.
Tempi: i termini dei procedimenti ordinari sono ridotti di un terzo.

L’introduzione di regimi semplificati differenziati secondo ANCI rischia di creare confusione procedurale. L’ANCI evidenzia la difficoltà per gli uffici tecnici di gestire un quadro normativo frammentato, con deroghe e tempistiche ridotte che si sovrappongono alle procedure ordinarie, richiedendo un coordinamento urgente con il Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024).

Approfondimenti

Per saperne di più e per avere un quadro completo, leggi la guida “Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato“.

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