Le nuove scadenze differenziate per l’adeguamento antincendio nelle scuole
Pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno con le nuove tempistiche intermedie e le misure di gestione del rischio
Con Decreto 31 marzo 2026 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026 – sono approvate le nuove prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola.
Il provvedimento dà attuazione a quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe 2025 che aveva genericamente fissato al 31 dicembre 2027 il termine ultimo di adeguamento, introducendo un sistema più strutturato e meno legato alle proroghe generalizzate che hanno caratterizzato gli anni precedenti.
Si stabilisce infatti un percorso scandito da tappe precise, con l’obiettivo di garantire da subito condizioni minime di sicurezza e, al contempo, assicurare il completamento degli interventi entro il termine definitivo del 31 dicembre 2027.
Download GratuitoDecreto 31 marzo 2026 – adeguamento antincendio Scuole
Un adeguamento per fasi: cosa devono fare le scuole
Il decreto introduce un sistema articolato su due momenti fondamentali. Il primo riguarda il breve termine: entro 9 mesi dalla pubblicazione, gli edifici scolastici non ancora a norma devono adeguarsi almeno alle misure essenziali di sicurezza antincendio previste dal D.M. 26/08/1992 e presentare la relativa SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco.
Si tratta di interventi di base ma fondamentali, come la presenza di estintori, la segnaletica di sicurezza, i sistemi di allarme e l’illuminazione di emergenza, oltre al rispetto delle principali regole di gestione dell’attività.
Il secondo passaggio è invece quello definitivo: entro il 31 dicembre 2027 dovrà essere completato l’intero adeguamento alle norme antincendio, con la presentazione della SCIA attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal D.M del 26/08/1992.
Più flessibilità progettuale: le diverse modalità di adeguamento
Le attività di adeguamento previste dal decreto possono essere realizzate, in alternativa, nel rispetto delle norme tecniche di prevenzione incendi previste dal Codice di Prevenzione Incendi, oppure sulla base di un progetto approvato in deroga ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011; in tali ipotesi, gli interventi possono essere sviluppati secondo modalità attuative coerenti con le fasi e le tempistiche indicate.
Resta comunque fermo, anche per le attività progettate secondo il Codice di prevenzione incendi, l’obbligo di presentare al competente Comando dei Vigili del Fuoco, entro 9 mesi dalla pubblicazione del decreto, la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante l’attuazione almeno delle principali misure di sicurezza, tra cui:
S.10.4 (soluzioni progettuali);
S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica);
S.4.5.9 (segnaletica d’esodo ed orientamento);
livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell’incendio);
S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio); V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio);
segnaletica di sicurezza ove prevista;
livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.
Sicurezza durante il periodo transitorio: le misure di mitigazione del rischio
L’articolo 2 fa riferimento alle misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. In particolare uno degli aspetti più delicati affrontati dal decreto riguarda la gestione del rischio nelle more del completamento degli interventi. Fino al pieno adeguamento, scuole ed enti proprietari sono chiamati a mettere in campo specifiche misure compensative, individuate sulla base di una valutazione puntuale del rischio incendio.
Tali misure devono essere definite dai soggetti responsabili sulla base di una puntuale valutazione del rischio incendio, che tenga conto delle criticità effettivamente presenti nelle strutture, delle eventuali carenze impiantistiche e delle non conformità rilevate, potendo fare riferimento anche alle indicazioni contenute nel capitolo S.5 del Codice di prevenzione incendi.
In termini operativi, il decreto individua una serie di interventi gestionali, da considerarsi esemplificativi e non esaustivi, che comprendono innanzitutto la necessità di mantenere il carico d’incendio entro limiti compatibili con la reale capacità di resistenza al fuoco delle strutture, nonché l’eliminazione o la sostituzione di materiali che presentino caratteristiche di reazione al fuoco inferiori agli standard richiesti.
È inoltre fondamentale garantire che il numero di occupanti e la loro distribuzione all’interno degli ambienti siano sempre coerenti con le capacità del sistema di esodo esistente, prevedendo, se necessario, una riduzione dell’affollamento. A ciò si affianca l’obbligo di organizzare attività sistematiche di sorveglianza, pianificate sulla base della valutazione del rischio, volte a verificare nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza, l’accessibilità degli spazi e l’assenza di danneggiamenti o alterazioni che possano compromettere le condizioni operative. Un ulteriore elemento centrale riguarda il rafforzamento dell’organizzazione della sicurezza interna, attraverso l’incremento del numero di addetti incaricati della prevenzione incendi, della gestione delle emergenze e dell’attuazione del piano di emergenza, in coerenza con il livello di rischio residuo; tali figure, oltre a svolgere le proprie mansioni ordinarie, sono chiamate a effettuare controlli preventivi e a vigilare sul corretto mantenimento delle misure compensative adottate.
Il personale incaricato può essere integrato anche mediante risorse esterne, fermo restando che, in caso di affidamento a soggetti terzi, questi devono possedere adeguati requisiti di qualificazione professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in conformità al Codice dei contratti pubblici.
Sotto il profilo formativo, è richiesto che gli addetti antincendio partecipino a percorsi di formazione avanzata, in particolare ai corsi di tipo 3-FOR previsti dalla normativa vigente, conseguendo altresì l’attestazione di idoneità tecnica.
Parallelamente, deve essere garantita un’adeguata informazione a tutto il personale sui rischi specifici connessi alla situazione di non pieno adeguamento dell’edificio, al fine di accrescere la consapevolezza e la capacità di risposta in caso di emergenza.
Il decreto prevede inoltre un rafforzamento delle attività esercitative, stabilendo l’obbligo di svolgere, oltre alle prove di evacuazione già previste, almeno due esercitazioni antincendio annuali coerenti con gli scenari di rischio individuati nel documento di valutazione. Infine, il piano di emergenza deve essere opportunamente aggiornato e integrato, soprattutto nei casi in cui siano presenti cantieri all’interno degli edifici scolastici, così da gestire in modo coordinato i rischi interferenziali e garantire condizioni di sicurezza adeguate durante tutte le fasi operative.
Registrazione della attività di sorveglianza ed esercitazioni
L’applicazione delle misure previste, in particolare quelle relative alle attività di sorveglianza continua e alle esercitazioni antincendio periodiche, deve essere registrata nel registro dei controlli, il quale deve essere istituito e gestito nel pieno rispetto della normativa vigente. Inoltre, la valutazione del rischio incendio, elaborata ai sensi del comma 2, deve essere conservata agli atti dell’attività e resa immediatamente accessibile durante eventuali verifiche o ispezioni da parte delle autorità competenti, garantendo così tracciabilità e trasparenza delle azioni di prevenzione adottate.
Implicazioni per i professionisti del settore edilizio
Per i tecnici e i professionisti del settore, il decreto comporta un ampliamento significativo delle responsabilità. Non basta più progettare l’intervento di adeguamento: diventa fondamentale accompagnare il committente in tutte le fasi del processo, dalla pianificazione alla gestione del rischio. In questo contesto, assumono particolare rilievo le competenze legate alla valutazione del rischio incendio, alla gestione della sicurezza e alla corretta impostazione della documentazione tecnica e amministrativa.
Il professionista è quindi chiamato a svolgere un ruolo sempre più integrato, a metà tra progettista, consulente e supporto operativo per la compliance normativa. Con il Decreto 31 marzo 2026 si apre una nuova fase per la sicurezza antincendio nelle scuole e il superamento delle proroghe e l’introduzione di scadenze intermedie segnano un cambio di passo deciso, che punta a garantire maggiore concretezza e controllo.
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