Le norme sulla qualificazione SOA per lavori sopra i 150mila euro sono norme imperative
Consiglio di Stato: l’assenza della clausola nel bando non rende l’appalto “libero”, ma obbliga la stazione appaltante a richiedere comunque il requisito
La sentenza del Consiglio di Stato 795/2026 affronta la complessa questione della qualificazione degli operatori economici negli appalti a oggetto misto (servizi e lavori).
Il nodo centrale è la prevalenza delle norme imperative di legge sulla lex specialis di gara: in assenza di prescrizioni esplicite nel bando, il possesso della certificazione SOA è obbligatorio se la quota di lavori supera le soglie di legge.
La pronuncia interviene inoltre sui limiti del potere del giudice amministrativo, censurando il vizio di ultrapetizione (condizione che si verifica quando il giudice decide su aspetti che non gli sono stati chiesti, andando oltre i limiti della domanda presentata dalle parti).
Il caso in esame
Un Comune indiceva una procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico (appalto misto). La gara veniva aggiudicata ad una società. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Piemonte, sostenendo che la vincitrice fosse priva dei requisiti necessari per eseguire le opere di manutenzione straordinaria previste dall’appalto. Il TAR Piemonte, con una decisione singolare, annullava non solo l’aggiudicazione, ma l’intera procedura di gara, ritenendo il bando “ambiguo” poiché non aveva specificato l’obbligo di possedere l’attestazione SOA per la categoria OS24 (verde pubblico).
La ricorrente principale basava le proprie doglianze su due pilastri:
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il TAR avrebbe commesso un errore procedurale (ultrapetizione) annullando l’intera gara d’ufficio, quando la domanda era limitata alla sola esclusione della controinteressata;
carenza di qualificazione tecnica: l’altra società non possedeva l’attestazione SOA per la categoria specifica (OS24). Poiché l’appalto prevedeva lavori di manutenzione straordinaria superiori a 150.000 euro, tale requisito era da considerarsi obbligatorio per legge, a prescindere da quanto scritto nel bando.
La Società aggiudicatrice e l’Amministrazione Comunale resistevano sostenendo:
prevalenza del servizio: l’appalto doveva considerarsi “di servizi”, categoria per la quale la vincitrice possedeva l’iscrizione camerale pertinente, rendendo superflua la SOA;
affidamento e chiarezza: se il bando non richiedeva esplicitamente la SOA, non si poteva escludere un concorrente ex post per una clausola non indicata, pena la violazione del principio di certezza del diritto e del favor participationis;
requisito di esecuzione: il possesso della SOA doveva essere inteso, al massimo, come un requisito da soddisfare nella fase di esecuzione e non di partecipazione.
La decisione dei giudici
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Società, riformando la sentenza di primo grado sulla base dei seguenti principi:
sull’ultrapetizione: i giudici di Palazzo Spada hanno confermato che il TAR ha errato nell’annullare l’intera gara. Il giudice non può sostituirsi alla parte nella scelta della strategia processuale: se il ricorrente chiede solo il subentro, il giudice non può “demolire” l’intera procedura;
sull’eterointegrazione del bando: la sentenza ribadisce che le norme sulla qualificazione SOA per lavori sopra i 150.000 euro sono norme imperative. Esse integrano automaticamente il bando di gara. L’assenza della clausola nel bando non rende l’appalto “libero”, ma obbliga la stazione appaltante a richiedere comunque il requisito;
distinzione tra requisiti: la Corte ha chiarito che la qualificazione SOA è un requisito di partecipazione soggettivo dell’impresa e deve essere posseduto al momento della presentazione dell’offerta. Non può essere spostato alla fase di esecuzione.
È stata dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato con la Società e disposto il subentro della Società ricorrente nell’appalto.
Download GratuitoSentenza Consiglio di Stato 795/2026 – Appalti misti e SOA
Leggi l’approfondimento: L’attestazione SOA: cos’è, a cosa serve e come si ottiene
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