Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie spettano anche al comodatario?

Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie spettano anche al comodatario?

Le spese sostenute per lavori edili in abitazioni concesse in comodato accedono al Bonus Casa: condizioni e detrazione massima prevista

L’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta pubblicata su FiscoOggi, ha chiarito i dubbi di un contribuente sull’applicabilità delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni a favore del comodatario di un immobile.

Un comodatario, con contratto registrato e con residenza anagrafica nell’immobile, ha diritto alla detrazione sulle ristrutturazioni come abitazione principale o, non avendo un diritto reale di godimento, non può beneficiare di tale agevolazione?

La risposta del Fisco conferma che l’agevolazione prevista dall’articolo 16‑bis del TUIR non spetta esclusivamente ai proprietari, ma può essere riconosciuta anche a soggetti titolari di diritti personali di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, tra cui il comodatario.

Chi può usufruire del Bonus Ristrutturazione?

Il Bonus Ristrutturazione può essere richiesto da tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o non, in Italia. Il bonus in esame può essere richiesto non solo dai proprietari o dai titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori, ma si estendono anche a chi detiene diritti reali o personali sugli immobili interessati dai lavori e ne copre le spese.

Questi includono:

proprietari o nudi proprietari;
titolari di diritti di godimento come usufruttousoabitazione o superficie;
detentori (locatari o comodatari);
soci di cooperative (divise e indivise);
imprenditori individuali (per immobili non classificati come beni strumentali o merce);
soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice.

A quali condizioni locatari e comodatari possono accedere al Bonus Ristrutturazione?

La detrazione spetta anche ai detentori (locatari o comodatari) purché:

abbiano il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
la detenzione dell’immobile risulti da un contratto di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente all’avvio.

Detrazione al 36% o al 50%?

Il comodatario può usufruire solo della detrazione del 36% delle spese sostenute nel 2026 come chiarito dalla circolare n. 8/2025.

Infatti, la maggiorazione della detrazione al 50% spetta a condizione che:

il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

Per il riconoscimento della maggiorazione, è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente.

Attesa la limitazione operata dalla norma, che si riferisce solo ai proprietari o ai possessori dell’immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, la maggiorazione non spetta al familiare convivente né al detentore dell’immobile (come, il locatario o il comodatario) che possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e nel 2026 e del 30 per cento delle spese sostenute nel 2027.

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