Le condizioni per accedere a sconto in fattura e cessione del credito: i nuovi chiarimenti delle Entrate
Con la risposta n. 26/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta per i lavori agevolati da Superbonus dopo il 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del D.L. 39/2024.
Come noto, il D.L. 39/2024 ha introdotto un ulteriore blocco a quello già previsto dal D.L 11/2023 stabilendo come condizioni necessarie per continuare a usufruire di sconto in fattura o cessione del credito dopo tale termine:
aver presentato CILAS, titolo abilitativo o delibera assembleare entro il 16 febbraio 2023;
aver sostenute spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati entro il 30 marzo 2024.
Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, un contribuente chiede se tali condizioni possano ritenersi soddisfatte se, al 30 marzo 2024, non esistono fatture dirette tra General Contractor e Condominio, ma di fatto i lavori risultano già effettuati e le relative fatture emesse in favore del General Contractor dagli appaltatori.
Il Fisco precisa innanzitutto che la condizione “per lavori già effettuati” si ritiene soddisfatta, in generale, quando, relativamente ai singoli interventi autonomamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 si riferisca alla realizzazione anche ad uno solo degli interventi indicati della CILAS, sia stato documentato mediante fattura e sia stato effettuato, anche in parte, il relativo pagamento.
Considerata la finalità della norma volta a conservare il diritto all’esercizio delle opzioni solo ai contribuenti che entro il 30 marzo 2024 hanno già effettuato lavori per i quali alla predetta data siano state pagate le relative spese, documentate da fattura, si ritiene che la condizione richiesta è soddisfatta anche quando le spese per i predetti lavori siano state pagate, nell’ambito di un contratto di appalto, da un soggetto diverso dal committente beneficiario della detrazione (l’appaltatore principale o eventuali subappaltatori). Va da sé che il pagamento deve riguardare una fattura avente ad oggetto l’esecuzione, anche parziale, dei lavori.
Ne consegue che l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a lavori già effettuati.
Resta fermo, inoltre, che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere debitamente documentato.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, l’Istante può continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura, relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, nel presupposto che il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente.
Concetto di “lavori già effettuati”
Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al concetto di “lavori già effettuati”. In considerazione della ratio della norma, essa si riferisce all’esecuzione di interventi edilizi escludendo, dunque, a titolo esemplificativo:
le spese professionali;
le spese sostenute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative;
le spese relative ai servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori e le mere attività preparatorie del cantiere (ad esempio, per l’acquisto dei materiali o l’installazione di ponteggi), in quanto tali spese non afferiscono ad un intervento realizzato nella sua consistenza strutturale.
Per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva il pagamento dei lavori da parte del condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Sconto integratale e parziale
Se il predetto sconto è ”integrale” (e, dunque, senza alcun pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura. Diversamente, nel caso di sconto ”parziale” (con il pagamento dell’importo residuo), occorre fare riferimento alla data del pagamento dell’importo della fattura eccedente lo sconto, a nulla rilevando la data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Momento della spesa e bonifico bancario
L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che con la risposta 137/2024 è stato precisato che, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.
Si ritiene inoltre che, in assenza di specifiche preclusioni, l’avvenuta esecuzione di un pagamento entro la data del 30 marzo 2024, relativo a “lavori già effettuati”, consente di esercitare l’opzione con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data riferite agli interventi indicati nella CILAS o nel diverso titolo abilitativo richiesto, nonché nell’accordo vincolante in caso di interventi di ”edilizia libera”, qualunque sia la percentuale di stato di avanzamento lavori realizzato al 30 marzo 2024.
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