Lavori non previsti in progetto e subappalto: alla SA l’obbligo di controllare che chi lavora sia qualificato
I chiarimenti del MIT sul subappalto di lavori non previsti nel progetto e non rientranti nelle categorie indicate nella lex specialis
L’introduzione di varianti o modifiche contrattuali in corso di esecuzione rappresenta uno dei momenti di maggiore attrito tra le esigenze operative del cantiere e il rigore normativo del Codice dei Contratti Pubblici.
Un caso di particolare interesse è quello dei lavori supplementari non previsti nel progetto originario e non rientranti nelle categorie (prevalente o scorporabili) indicate nella lex specialis di gara.
Il MIT ha fornito un importante chiarimento (parere 4042/2026) circa i limiti quantitativi al subappalto applicabili a tali lavorazioni, introdotte ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
Il quesito: l’incognita dei limiti quantitativi
La questione nasce da una modifica contrattuale che integra il contratto originario con lavori supplementari necessari non previsti inizialmente e caratterizzati da una natura tipologica differente rispetto alle categorie già censite nel bando. L’istante ha ipotizzato che, non essendo tali nuove lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente (soggetta ai limiti massimi di sub appaltabilità ex art. 119, c. 1) né a quelle scorporabili originarie, l’unico vincolo applicabile fosse il divieto generale di subappalto integrale dell’opera complessiva risultante a seguito della modifica.
L’analisi del MIT: tra qualificazione e subappalto
Alla luce di quanto esposto, si rende necessario intervenire sul contratto originario mediante una variante che introduca lavorazioni supplementari non contemplate nel progetto posto a base di gara. Tali prestazioni possono essere affidate direttamente all’appaltatore già individuato, senza attivare una nuova procedura di gara, purché risultino contestualmente soddisfatte le condizioni previste dalla normativa di riferimento.
Resta in ogni caso fermo che l’esecutore deve possedere la qualificazione adeguata alle nuove lavorazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 2 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023; in difetto, si rende necessario procedere a un nuovo affidamento.
In relazione al caso prospettato, è opportuno distinguere se le lavorazioni aggiuntive si inseriscano nelle categorie già previste (prevalente o scorporabili) oppure introducano categorie scorporabili del tutto nuove. Nell’ipotesi in cui si tratti di nuove categorie autonome, qualora il provvedimento che dispone l’esecuzione dei lavori supplementari da parte dell’appaltatore originario non preveda specifici obblighi di esecuzione diretta ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, tali lavorazioni risultano integralmente subappaltabili.
Permane, in ogni caso, l’obbligo per la stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione sia in capo all’appaltatore sia agli eventuali subappaltatori, con riferimento alle lavorazioni aggiuntive da eseguire.
Leggi l’approfondimento: Il subappalto nel nuovo codice appalti
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