Lavori in quota e omessa protezione anticaduta: solo la condotta abnorme “salva” il datore di lavoro
L’incidente si è verificato durante lavori di posa di lastre di marmo. Il lavoratore è caduto da un’apertura nel solaio priva di parapetti
La pronuncia della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 1913/2026, interviene in materia di sicurezza sul lavoro e omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.), ribadendo i confini della responsabilità datoriale a fronte di condotte imprudenti del lavoratore. Il caso si inserisce nella cornice normativa del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 107, 122 e 126 relativi ai lavori in quota, ovvero attività che espongono l’operatore al rischio di caduta da un’altezza superiore ai 2 metri rispetto a un piano stabile.
La pronuncia assume particolare rilievo sotto il profilo:
dell’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di lavori in quota;
della valutazione del nesso causale in presenza di comportamenti imprudenti del lavoratore;
del concetto di condotta abnorme del lavoratore;
dell’obbligo di formazione e predisposizione delle misure di prevenzione.
Dinamica dell’incidente
L’infortunio si verificava durante lavori di posa di lastre di marmo al primo piano di una villa privata in ristrutturazione. Il lavoratore stava operando su un solaio non ancora pavimentato in cui era presente un’apertura priva di parapetti o protezioni idonee.
L’operaio cadeva all’indietro da un’altezza di circa 4,30 metri. Al momento dell’evento indossava soltanto la tuta da lavoro, scarpe antinfortunistiche, ma era privo di: imbracatura, sistemi anticaduta ed elmetto protettivo.
Motivi di accusa e responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/2008
L’imputato, legale rappresentante della società esecutrice dei lavori, veniva ritenuto responsabile per:
mancata adozione di misure di protezione contro la caduta dall’alto: il lavoro rientrava nella definizione di “lavoro in quota” ex art. 107 D.Lgs. 81/2008 (attività svolta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile). Nel caso specifico
non erano stati predisposti parapetti conformi;
non erano installati ponteggi;
mancavano punti di ancoraggio per DPI anticaduta;
le tavole in legno presenti non erano dispositivi idonei ai sensi di legge.
inadeguata formazione del lavoratore: dagli accertamenti risultava che il corso di formazione era stato svolto prima dell’assunzione formale (quindi di fatto mancava una adeguata formazione sulle lavorazioni in quota), inoltre la durata era inferiore a quella prevista dall’Accordo Stato-Regioni 2011; il libretto formativo era carente di indicazioni sui rischi specifici.
La decisione della cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che l’infortunio si colloca pienamente nell’ambito dei lavori in quota: l’operaio stava operando ad un’altezza superiore ai due metri e in presenza di un’apertura nel solaio priva di protezioni efficaci. In tale contesto, secondo i giudici, risultava decisivo il dato che non erano stati predisposti presìdi conformi per neutralizzare il rischio di caduta: mancavano parapetti idonei, sistemi anticaduta, punti di ancoraggio e soluzioni organizzative coerenti con la pericolosità della lavorazione.
Proprio l’assenza di queste misure, unite alla carente formazione sui rischi specifici, è stata ritenuta la ragione per cui il rischio si è concretizzato fino all’esito mortale.
Leggi gli approfondimenti: Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza, Lavori in quota: normativa e formazione
Spetta sempre al datore di lavoro l’obbligo di individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare per contenere il rischio, dando priorità alla misure collettive rispetto a quelle individuali. Per eseguire una precisa e accurata valutazione dei rischi utilizza il software per la redazione del DVR in grado di guidarti nella redazione del documento.
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