L’affidamento diretto è o non è una gara pubblica? Questo è il dilemma!

L’affidamento diretto è o non è una gara pubblica? Questo è il dilemma!

L’affidamento diretto può essere equiparato ad una gara pubblica? Ecco il parere del Tar Campania

L’affidamento diretto, anche quando viene accompagnato dalla raccolta di più preventivi e dalla definizione di criteri per la selezione degli operatori economici, non assume la natura di una gara pubblica. Le modalità di scelta restano una prerogativa discrezionale della stazione appaltante.

Il TAR Campania, con la sentenza n. 909 del 4 febbraio 2025, ha confermato questo principio respingendo il ricorso di un operatore economico che si era classificato secondo in un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, basato sul criterio del miglior rapporto qualità-prezzo.

Il ricorrente contestava l’assegnazione per presunte violazioni di trasparenza e imparzialità, ma il TAR ha ribadito che:

l’affidamento diretto non è equiparabile a una gara pubblica;
la SA gode di ampia discrezionalità nella selezione, purché motivata;
i ricorsi per accesso agli atti devono rispettare il termine di 10 giorni (art. 36, comma 4, D. Lgs. 36/2023).

Secondo il TAR, l’affidamento diretto, anche se preceduto da consultazioni di mercato, non perde la sua natura semplificata. L’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 consente l’affidamento diretto per importi inferiori a 140.000 euro anche senza consultare più operatori. Nel caso specifico, la SA ha rispettato le normative procedendo con un’indagine di mercato e pubblicando un avviso su ME.PA. Il TAR ha confermato la legittimità della selezione, evidenziando che le valutazioni tecniche della commissione non sono impugnabili se non per evidenti irregolarità. Il ricorso è stato respinto in toto, sancendo la correttezza dell’operato della SA.

 

 

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