La verifica dei requisiti: cosa prevede il nuovo codice appalti

La verifica dei requisiti: cosa prevede il nuovo codice appalti

La stazione appaltante ha l’obbligo di verificare i requisiti necessari degli operatori economici. Quali sono?

Nel complesso ambito del codice dei contratti pubblici, la verifica dei requisiti degli operatori economici è un procedimento fondamentale, in quanto ha la finalità di valutare l’affidabilità di chi partecipa alla gara d’appalto.

Non sempre un operatore economico può partecipare ad un bando né tantomeno aggiudicarsi il contratto proprio a causa della mancanza di determinati requisiti. Obbligo della stazione appaltante, tra l’altro, è quello di verificarne il possesso.

La stazione appaltante ha tutto l’interesse di condurre correttamente ed in maniera accurata la verifica dei requisiti, al fine di evitare l’assegnazione di una gara a un operatore economico che non soddisfi quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

Malfunzionamenti al FVOE? Aggiudicazione immediata con successiva verifica: le novità nel Correttivo

L’articolo 26 del correttivo del Codice degli appalti modifica l’articolo 99 del codice “Verifica del possesso dei requisiti”: le stazioni appaltanti e agli enti concedenti (in particolare al Rup) possono procedere con l’aggiudicazione anche senza la completa verifica dei requisiti. Questa disposizione in realtà non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma è la conseguenza di numerose segnalazioni e/o solleciti (anche da parte di ANAC) fatti per inserire forme di silenzio-assenso in seguito a verifiche non evase.

L’Anac, in un documento di luglio 2024 che segnalava criticità del codice appalti in vista della revisione, ha evidenziato l’importanza dell’applicazione del silenzio-assenso per le procedure di aggiudicazione relative alla verifica dei requisiti di partecipazione. L’Autorità ha ricevuto segnalazioni di ritardi e mancati riscontri dagli enti certificanti per i requisiti non accessibili tramite il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), richiedendo verifiche dirette presso gli enti emittenti (cfr. delibera Anac n. 262/2023).

Questa situazione ha portato le stazioni appaltanti a scegliere tra due alternative: applicare il silenzio-assenso dopo 30 giorni dalla richiesta con l’inserimento di una condizione risolutiva in caso di sopravvenuto accertamento della carenza dei requisiti o attendere l’esito delle verifiche prima dell’aggiudicazione.

Modifica dell’articolo 99 e introduzione del comma 3-bis

Coma abbiamo anticipato, l’articolo 26 del correttivo apporta una modifica all’articolo 99 del codice, introducendo il comma 3-bis. Questo comma consente l’aggiudicazione immediata in caso di malfunzionamento del Fvoe o delle piattaforme collegate, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l’offerente abbia presentato un’autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l’assenza di cause di esclusione.

Obbligo di verifica e tutele per la stazione appaltante

Anche se il comma 3-bis consente l’aggiudicazione immediata, resta obbligatorio completare le verifiche dei requisiti. In assenza di esito positivo, non è possibile procedere ai pagamenti, neanche parziali. Tuttavia, in caso di accertata mancanza di requisiti dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante deve revocare l’aggiudicazione e recedere dal contratto, pagando solo le prestazioni eseguite e segnalando il caso alle autorità competenti. Questa disposizione garantisce la protezione degli interessi delle stazioni appaltanti, assicurando comunque la possibilità di procedere in tempi rapidi quando necessario.

Le modifiche all’allegato II.14

Il Correttivo modifica l’allegato II.12 che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori, nonché i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Nello specifico modifica:

l’articolo 11, sostituendo una parola al comma 5, che consente all’impresa di ottenere una dilazione da parte della SOA a condizione che il debito venga garantito da un “RID”, sistema bancario con il quale si autorizza un addebito su conto corrente bancario, in quanto il citato sistema “RID” risulta superato dal nuovo sistema “SEPA”;
l’articolo 16, apportando modifiche al comma 10, per precisare che il soggetto richiedente l’attestazione di qualificazione è chiamato a presentare alla SOA perizia giurata, redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio, sia in caso di fusione che in caso di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;
l’articolo 17, sostituendo il comma 5, al fine di precisare che tra i requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono compresi le idonee referenze bancarie e il patrimonio netto, mentre non rileva, allo scopo, il requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di 2 lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 % dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di 3 lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 % dell’importo della qualificazione richiesta;
l’articolo 18, apportando modifiche al comma 15, per aggiornare la disposizione alla normativa sopravvenuta, in quanto i modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati
agli Enti Previdenziali non sono più adottati;
l’articolo 23, con modifiche al comma 1, lettera b), numero 2), al fine di prevedere che l’impresa affidataria possa utilizzare i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l’intero importo al fine di determinare la cifra di affari complessiva;
l’articolo 24, sopprimendo la parola “autentica” al comma 5, lettera a), per rendere coerente la norma – che prevede che le dichiarazioni del committente non tenuto all’applicazione del Codice debbano essere corredate anche da una “copia autentica del progetto approvato”, e dunque da un documento necessariamente cartaceo – con il decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD) e con le disposizioni sulla digitalizzazione improntate alla massima semplificazione ed efficienza;
l’articolo 25 inserendo il comma 2-bis per prevedere che i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l’incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni. Ciò, al fine di preservare la continuità amministrativa e il reperimento di personale qualificato, in quanto gli operatori economici potranno così continuare ad avere nel proprio organico personale necessario all’ottenimento o al rinnovo delle certificazioni SOA.

I requisiti di partecipazione per i servizi di ingegneria e architettura

L’ultima modifica del Correttivo riguarda l’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 in merito al sistema di qualificazione e ai requisiti per gli esecutori di lavori, nonché per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Viene introdotto il comma 1-bis all’articolo 40 dell’Allegato II.12, che disciplina la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari nei servizi di ingegneria, architettura e altri ambiti tecnici. In particolare, tali requisiti possono essere soddisfatti scegliendo tra due alternative:

la stipula di una polizza assicurativa con un massimale pari almeno al 10% del valore delle opere:
il possesso di un fatturato globale conseguito nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, il cui importo non deve superare il valore stimato dell’appalto.

Per quanto riguarda la capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di richiedere l’esecuzione di contratti analoghi a quello in affidamento nei 10 anni precedenti la data di indizione della gara, indipendentemente dal fatto che siano stati svolti per enti pubblici o soggetti privati.

Un’ulteriore modifica è l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 25 dell’Allegato II.12, che riguarda la direzione tecnica dei lavori. La norma stabilisce che coloro che, alla data del 1° luglio 2023 (data da cui le disposizioni del Codice hanno acquisito efficacia), ricoprivano già il ruolo di direttore tecnico e disponevano di un attestato valido, possono continuare a esercitare tale funzione.

 

 

 

 

Verifica esclusione automatica

La stazione appaltante ha l’obbligo di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e quindi l’assenza delle cause di esclusione automatiche (art. 94) attraverso:

la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico FVOE (art.24);
la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico;
l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ambiente di Condivisione Dati richiesto dal nuovo Codice degli Appalti usBIM.platform

Nel fascicolo virtuale dell’operatore economico sono presenti, per ciascun operatore, i dati e le informazioni per la verifica dei requisiti non solo generali, ma anche speciali necessari per partecipare alla gara, da parte delle stazioni appaltanti. Per far in modo che funzioni al meglio e per ottimizzare i servizi e di conseguenza agevolare i controlli, è fondamentale la collaborazione delle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni riferite al possesso dei requisiti. Le amministrazioni dovranno consentire l’accesso, in tempo reale, alle certificazioni in formato digitale, mediante le proprie banche dati, con modalità automatizzate,  secondo l’interoperabilità stabilita dalle linee guida già adottate da Agid. L’Ambiente Condivisione Dati (ACDat) è l’unico certificato da AgID presente nel Cloud MarketPlace.

usBIM.platform accreditata su AGID

Verifica cause esclusione non automatica

La stazione appaltante verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica (art. 95), il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine speciale (art. 100) e dei requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo (art. 103) con le stesse modalità previste nella verifica delle cause automatiche.

Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo

Il Correttivo appalti ha modificato l’art. 103 D.Lgs. 36/2023 che disciplina i requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo ossia quelli superiori a 20.658.000 € (prima delle modifiche erano 20 milioni di euro). In questi casi, oltre al richiedere la verifica dei requisiti di ordine speciale, la stazione appaltante può richiedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

per verificare la capacità economico finanziaria dell’operatore economico: in tal caso quest’ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell’organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;
per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata: l’operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni €.

Requisiti di partecipazione di ordine speciale

L’art. 100 del nuovo codice appalti disciplina i requisiti di ordine speciale che si riferiscono a:

l’idoneità professionale;
la capacità economica e finanziaria;
le capacità tecniche e professionali.

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto.

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.

Fascicolo virtuale e verifica dei requisiti

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico, come definito nella delibera n. 464/2022, consente sia alle stazioni appaltanti che agli enti aggiudicatori di ottenere la documentazione necessaria per verificare i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario relativi all’assegnazione dei contratti pubblici. Allo stesso tempo offre agli operatori economici la possibilità di caricare i documenti richiesti (di loro competenza) all’interno del sistema. In questo modo l’operatore economico può creare un archivio virtuale dove conservare i documenti essenziali per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Il FVOE offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici da parte dell’operatore economico.

Documentazione a comprova dei requisiti generali

Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94 (cause di esclusione automatiche), 95 (cause di esclusione non automatiche) e 98 (illecito professionale grave) del codice, attraverso:

documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dei dati (PDND);
dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDND.

Documentazione per requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario

Il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali (art. 100, commi 1, 3, 4 e 11), dei requisiti aggiuntivi per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro (art. 103 comma 1), dei requisiti per gli esecutori di lavori, per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (allegato II.12), mediante dati e/o documenti:

forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;
resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC;
forniti dagli OE.

Verifica requisiti semplificata per affidamenti diretti

L’art. 52 D.Lgs. 36/2023 prevede una semplificazione per la verifica dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro. La disciplina nasce per evitare le lungaggini e le difficoltà legate ad una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione anche per i micro affidamenti.

In questi casi non vige l’obbligo per la stazione appaltante di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario. Gli operatori economici devono attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L’unico obbligo in capo alla stazione appaltante è quello di verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Il comma 2 dell’art. 52 nasce per responsabilizzare l’affidatario visto che i controlli non sono sistematici, ma a campione. È previsto, infatti, che se a seguito del controllo a campione di un operatore economico questo non abbia i requisiti necessari per poter partecipare all’appalto, la stazione appaltante deve procedere obbligatoriamente:

alla risoluzione del contratto;
all’escussione dell’eventuale cauzione definitiva;
alla comunicazione all’ANAC;
alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento diretto inferiore ai 40.000 €, indette dalle medesime stazioni appaltanti, per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

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