La stazione appaltante può chiedere simultaneamente giustificazioni economiche e prove tecniche?

La stazione appaltante può chiedere simultaneamente giustificazioni economiche e prove tecniche?

Verifica dell’anomalia e delle dichiarazioni in gara: il chiarimento del Consiglio di Stato (sentenza n. 1460/2026)

Con la pronuncia n. 1460/2026, il Consiglio di Stato offre importanti chiarimenti sul rapporto tra la verifica dell’anomalia delle offerte e il controllo delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara.

Secondo il Collegio, non è obbligatorio mantenere una separazione rigida tra le due fasi istruttorie: le verifiche possono svolgersi anche in parallelo, purché siano rispettati i principi di correttezza, tempestività e tutela dell’operatore economico. Il giudizio di congruità, inoltre, deve essere formulato in termini globali e sintetici, come previsto dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023.

Il caso di specie: la gestione parallela dei sub-procedimenti

La vicenda trae origine dall’esclusione di un operatore economico risultato primo in una procedura aperta aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante aveva richiesto, con un’unica comunicazione, sia la documentazione a supporto delle dichiarazioni tecniche sia le giustificazioni relative all’offerta economica, concludendo per l’incongruità dell’offerta e disponendone l’esclusione.

In primo grado, il T.R.G.A. aveva accolto il ricorso dell’operatore, ritenendo che l’amministrazione avesse esteso in modo improprio la verifica dell’anomalia alle dichiarazioni rese in gara. Il Consiglio di Stato, invece, ha accolto l’appello, affermando che la normativa e la lex specialis non impongono una sequenza obbligata tra le due verifiche, che possono dunque essere svolte anche simultaneamente senza arrecare pregiudizio al concorrente.

Sul merito, la valutazione di incongruità è stata ritenuta legittima. Tra le criticità riscontrate, il Collegio ha evidenziato: l’uso di un listino prezzi obsoleto (risalente al 2021), discrepanze sui materiali, certificazioni e attrezzature dichiarate nell’offerta. Tali elementi hanno consentito di esprimere un giudizio globale di inattendibilità dell’offerta.

Di conseguenza, l’appello è stato accolto, e il ricorso introduttivo insieme ai motivi aggiunti sono stati respinti, confermando la legittimità dell’esclusione dell’operatore economico.

Leggi l’approfondimento: L’offerta anomala nel Codice appalti

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