La mancata rotazione negli affidamenti deve essere sempre motivata?
La ratio del principio di rotazione è la necessità di assicurare un’effettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento, al fine di prevenire che l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell’individuazione degli affidatari possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori economici o per eludere le regole della concorrenza. Si tratta, quindi, di un presidio fondamentale per la tutela dell’imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti pubblici.
Tuttavia, il principio non ha una valenza assoluta: in presenza di adeguata motivazione e nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 49, comma 4, è possibile invitare nuovamente o affidare direttamente l’incarico all’operatore uscente.
Questa interpretazione è stata confermata dal TAR Lecce, Sezione II, con la sentenza n. 138/2025. Nel caso specifico, la stazione appaltante ha pubblicato un avviso per manifestazioni di interesse finalizzato all’affidamento diretto di un servizio, rivolto a tutti gli operatori economici. In seguito, ha selezionato gli operatori da invitare, includendo l’impresa uscente, che si è poi aggiudicata il servizio. Un altro operatore ha quindi impugnato l’affidamento al TAR, lamentando la violazione del principio di rotazione.
Il Tribunale ha richiamato l’art. 49, comma 2, del D.lgs. 36/2023, secondo cui è vietato affidare o aggiudicare un appalto all’operatore uscente quando vi siano stati due affidamenti consecutivi nello stesso settore merceologico o categoria di beni e servizi. Tale divieto si giustifica per prevenire la creazione di un vantaggio competitivo derivante da asimmetrie informative, che potrebbero consentire all’operatore uscente di presentare offerte migliori rispetto ai concorrenti, soprattutto in mercati con pochi partecipanti (Cons. Stato, Sez. V, n. 2292/2021).
Tuttavia, il principio di rotazione non è assoluto e ammette deroghe se supportate da una motivazione rigorosa, che dimostri l’assenza di alternative di mercato e la qualità dell’esecuzione del contratto precedente (Cons. Stato, Sez. V, n. 2292/2021; n. 2182/2020; n. 2079/2018).
Nel caso esaminato, l’operatore uscente aveva eseguito il medesimo servizio per la stazione appaltante negli ultimi due anni tramite affidamenti diretti e successive integrazioni di impegno di spesa. Tuttavia, l’amministrazione non ha fornito alcuna motivazione sulla mancanza di alternative o sulla qualità della prestazione, in violazione dell’art. 49, comma 4, del D.lgs. 36/2023.
Per questo motivo, il ricorso è stato accolto.
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