La mancata firma digitale su un offerta comporta l’esclusione dalla gara?

La mancata firma digitale su un offerta comporta l’esclusione dalla gara?

Il bando di gara prevedeva l’esclusione per la mancata sottoscrizione dell’offerta economica, ma non per la tecnica. Ecco perché nelle procedure telematiche l’esclusione non è automatico

Nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell’offerta (tecnica o economica) ha tradizionalmente una funzione “essenziale”: individua la paternità della dichiarazione e vincola l’operatore economico al contenuto dell’offerta, assicurandone provenienza, serietà e immodificabilità.

Il TAR Liguria (sentenza 301/2026) richiama espressamente l’impostazione consolidata e la giurisprudenza che, in via generale, collega alla mancanza della firma l’inammissibilità/espulsione (con citazioni, tra le altre, di Cons. Stato n. 3042/2017 e Cons. Stato n. 10721/2023).

Ma quando si tratta di gare gestite in via telematica, la situazione cambia. Vediamo perché.

Mancata firma in una procedura telematica

La contestazione centrale della sentenza riguarda l’offerta tecnica non sottoscritta. La ricorrente afferma che la legale rappresentante della mandataria non avrebbe sottoscritto la relazione tecnica e vari allegati tecnici, inclusi documenti che attestavano aspetti legati alle migliorie. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe dovuto comportare l’esclusione del RTI o comunque la decurtazione del punteggio su quei sub-criteri.

La sentenza evidenzia come, nelle procedure telematiche, la questione vada letta in sinergia con:

lex specialis (cosa prevede davvero il bando “a pena di esclusione”);
caratteristiche della piattaforma digitale (accesso autenticato, tracciabilità, integrità, inviolabilità);
nuovi principi del D.Lgs. 36/2023 (risultato, fiducia, accesso al mercato).

Nel caso esaminato, il Disciplinare prevedeva una clausola espressa di sottoscrizione a pena di esclusione solo per l’offerta economica, mentre per l’offerta tecnica non prevedeva la stessa sanzione espulsiva. Questo dato è dirimente: il Collegio lo usa per escludere automatismi espulsivi, specie quando l’irregolarità riguarda solo alcuni allegati dell’offerta tecnica.

Il cuore del tema “piattaforma digitale” è: lo svolgimento telematico (accesso autenticato e tracciato) può rendere incontrovertibile l’imputabilità della documentazione all’operatore economico.

Il TAR valorizza la giurisprudenza più recente (Cons. Stato, V, 25 febbraio 2025 n. 1620) secondo cui nelle gare telematiche la piattaforma garantisce:

tracciabilità dei dati immessi e della tempistica;
conoscibilità delle fasi e degli atti;
garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte.

In una procedura telematica strutturata per risalire al soggetto responsabile dell’offerta, l’irregolarità consistente nella mancata sottoscrizione di alcuni allegati tecnici può essere “superabile”, perché l’esclusione sarebbe contraria a principio del risultato e favor partecipationis.

Il TAR ha respinto il ricorso principale confermando l’aggiudicazione al RTI.

Leggi l’approfondimento: Cause di esclusione: cosa prevede il nuovo codice appalti

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