Infortunio per imprudenza? Colpa del datore di lavoro se il lavoratore non è stato formato
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di formazione risponde dell’infortunio dovuto alla negligenza del lavoratore, perché l’imprudenza è conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempimento formativo
Un lavoratore, su indicazione di un socio dell’azienda, sale su un trabattello per sistemare casse acustiche sospese al soffitto di una tensostruttura perché “non adeguatamente fissate”. Da terra, un altro operaio sposta il trabattello: nell’operazione il trabattello urta una cassa che si sgancia e cade, colpendo la persona offesa (poi a terra priva di sensi), con lesioni gravi. È questo il caso della sentenza di Cassazione penale 2694/2026.
Di chi è la responsabilità?
La colpa del grave infortunio viene addebitata al datore di lavoro. In particolare, per:
affidamento della manutenzione di un impianto “risultato non a norma” a soggetti privi di competenza e formazione specifica;
mancata valutazione dei rischi legati alla presenza di carichi sospesi.
La Corte richiama il principio per cui, se più soggetti sono titolari di posizioni di garanzia, ciascuno è destinatario integrale dell’obbligo di tutela; l’omissione della cautela è imputabile a ogni singolo obbligato. E quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone, il nesso causale non “salta” perché un altro garante non è intervenuto: si configura concorso di cause ex art. 41, co. 1, c.p.
Condotta imprudente del lavoratore: è “irrilevante” salvo abnormità (vera)
Il ricorrente prova a spostare il baricentro sulla condotta del lavoratore (e sul mancato uso di DPI), sostenendo l’interruzione del nesso causale. Ma la Cassazione ribadisce un criterio fondamentale: la condotta del lavoratore può escludere il nesso causale solo se è abnorme, cioè:
esorbita dalle mansioni affidate, oppure;
attiva un rischio eccentrico/esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal garante.
Nel caso di specie il lavoratore stava svolgendo i compiti assegnati e non vi era imprevedibilità/eccezionalità del rischio tale da spezzare la causalità. In più, la Corte chiarisce: l’obbligo di garanzia non viene meno di fronte a comportamenti negligenti del lavoratore (es. mancato uso del casco), perché il sistema prevenzionistico tiene conto anche dell’ordinaria occorrenza di tali condotte.
La formazione è il punto che “chiude il cerchio”: l’imprudenza diventa prevedibile
La Cassazione sottolinea che tra gli obblighi violati c’è proprio quello di mancata formazione, direttamente correlato alla condotta imprudente evocata come “abnorme”. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione/formazione risponde (colpa specifica) dell’infortunio dovuto alla negligenza del lavoratore, perché l’imprudenza è conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempimento formativo.
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