Infortunio da scala a pioli: ogni accesso in quota va gestito come attività con regole specifiche non come eccezione

Infortunio da scala a pioli: ogni accesso in quota va gestito come attività con regole specifiche non come eccezione

La Cassazione ribadisce che il datore di lavoro è chiamato a garantire non solo l’adozione formale delle misure di sicurezza, ma anche la loro concreta attuazione nell’organizzazione del lavoro

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23684/2025 affronta un caso tipico da contesto tecnico-produttivo: un lavoratore, durante un’attività connessa ad un impianto (compressore a servizio di un tornio), sale con il titolare su un soppalco a circa 3 metri usando una scala a pioli metallica. Terminato l’intervento, scendendo la scala si sposta (non era trattenuta e il pavimento risultava scivoloso) e il lavoratore cade riportando danni risarciti in appello.

Contesto normativo

Nel contenzioso infortunistico si invoca spesso l’art. 2087 c.c. (obbligo di tutela delle condizioni di lavoro). In questa ordinanza, però, la regola cautelare operativa è chiaramente individuata nella disciplina delle scale del D.Lgs. 81/2008. La Corte d’Appello (richiamata dalla Cassazione) afferma che l’uso della scala a pioli per un lavoro in quota senza accorgimenti di tutela integra violazione dell’art. 113 D.Lgs. 81/2008, con specifico focus sul comma 5.

Per i professionisti questo è un passaggio chiave: non basta dire si tratta di un comportamento imprudente o è stato un incidente. Se l’accesso in quota avviene con una scala a pioli, diventa decisivo dimostrare che:

la scala era stabilizzata/trattenuta;
il piano di appoggio era idoneo (o reso idoneo con accorgimenti);
esistevano procedure/mezzi alternativi (trabattello, PLE, ponteggio, ecc.) quando la scala non era adeguata.

L’iter processuale: dal giudizio di primo grado al ricorso in Cassazione

Nel giudizio di primo grado era stato inizialmente affermato che la responsabilità per l’infortunio occorso al lavoratore dovesse essere imputata esclusivamente alla società datrice di lavoro, nel frattempo dichiarata fallita, escludendo quindi qualsiasi responsabilità personale del legale rappresentante.

Tale impostazione è stata successivamente superata dalla Corte d’Appello di Bologna. Il giudice di secondo grado ha, infatti, ritenuto sussistente una responsabilità diretta del legale rappresentante, in ragione della sua posizione di datore di lavoro e della conseguente funzione di garante dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Secondo la Corte territoriale, il rappresentante legale avrebbe dovuto vigilare affinché le attività svolte in quota fossero eseguite nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Le motivazioni della Corte

La Cassazione dichiara inammissibili i motivi del ricorrente, ma nel farlo chiarisce punti utili a leggere correttamente la decisione. La Corte rileva che i fatti posti a base della decisione sono quelli introdotti sin dall’inizio e che l’accertamento di responsabilità poggia sulla violazione dell’art. 113 D.Lgs. 81/2008 (scale).

Il ricorrente lamentava una sorta di trasformazione tardiva della domanda (da responsabilità contrattuale ex 2087 a extracontrattuale ex 2043). La Cassazione osserva che la Corte d’Appello, nella parte di merito, non incentra l’argomentazione sull’art. 2043 c.c. e ribadisce un principio già affermato: i fatti allegati possono essere ricondotti a un diverso paradigma giuridico senza cambiare la domanda, purché non si introducano fatti nuovi (richiamo a Cass. 21333/2019).

Un elemento distintivo della vicenda, rispetto a numerose pronunce penali in materia di infortuni sul lavoro, riguarda il rilievo attribuito alla questione della responsabilità civile della persona fisica che riveste il ruolo di garante della sicurezza all’interno della società. In particolare, il caso pone il problema della possibilità di promuovere un’azione risarcitoria nei confronti del legale rappresentante della società in quanto soggetto titolare degli obblighi di tutela della sicurezza dei lavoratori. Mentre il giudice di primo grado aveva negato la legittimazione passiva della persona fisica, ritenendo responsabile esclusivamente la società, il giudice d’appello ha invece riconosciuto la possibilità di chiamare in causa direttamente il legale rappresentante sul piano civilistico.

La Cassazione evidenzia quanto sia importante per il datore di lavoro dimostrare l’effettiva attuazione delle misure di sicurezza, soprattutto negli accessi in quota con scale. Con il software per la sicurezza nei cantieri puoi creare piani di lavoro sicuri, verificare l’idoneità delle attrezzature e documentare l’adozione delle misure di sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008.

Fonte: Read More