Indicazioni ANAC sui certificati di esecuzione dei lavori in caso di revisione prezzi

Indicazioni ANAC sui certificati di esecuzione dei lavori in caso di revisione prezzi

Con il Comunicato del 30/01/2025 l’ANAC fornisce indicazioni sull’inserimento, in seno ai Certificati esecuzione lavori, dei maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art.
1-septies d.l. 73/2021 e di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022 e ss.mm.ii., ed alla imputabilità degli stessi ai fini dell’ottenimento della qualificazione per la classifica SOA corrispondente.

Nelle more dell’aggiornamento del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, l’Autorità formula le seguenti modalità operative:

all’atto della compilazione del CEL, la sede corretta per l’inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato “Altri importi autorizzati …”;
gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 “Importo di contratto” e 4.2 “Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi” costituiranno l’importo indicato nel Quadro 5 “Totale importi autorizzati”.
il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all’operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato.

Inoltre, l’ANAC ha fornito indicazioni specifiche per il corretto utilizzo dei CEL per i quali è prevista l’apposizione del visto dell’autorità preposta alla tutela del bene vincolato (art. 4, comma 3, dell’allegato II.18 al Codice appalti) e la spendita ai fini SOA dei certificati di esecuzione lavori. Si segnala in proposito che il citato allegato II.18 è stato modificato dal Correttivo al Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 209/2024 (con modifiche prevalentemente formali).

ANAC ricorda che l’articolo 21, comma 5, dell’Allegato II.12 al Codice appalti prevede che i certificati rilasciati all’esecutore dei lavori vanno trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.

Leggi l’approfondimento sull’Adeguamento Prezzi 2025

 

 

 

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