Incentivi tecnici: in quale fase si possono erogare?
L’erogazione degli incentivi avviene a conclusione dei lavori o può avvenire step by step? Interviene la Corte dei Conti Veneto
Una PA ha sottoposto una richiesta di parere alla Corte de Conti (Sezione regionale di controllo per il Veneto), circa i tempi e le modalità di liquidazione ed erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023.
Nello specifico, l’amministrazione ha comunicato di aver adottato un regolamento per l’erogazione dei suddetti incentivi, stabilendo le seguenti modalità:
per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), nonché alla predisposizione e al controllo delle procedure di gara o di affidamento e del ruolo di RUP nella fase progettuale, pari al 50% dell’incentivo, la liquidazione sarà possibile dopo l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori, servizi e forniture;
per la parte relativa alla direzione dei lavori o all’esecuzione, alla verifica di conformità, al collaudo tecnico-amministrativo o statico e al ruolo di RUP nella fase esecutiva, anch’essa pari al 50% dell’incentivo, il pagamento sarà autorizzato una volta approvato il certificato di collaudo o la relazione di verifica di conformità per i lavori, oppure la verifica di conformità per i servizi e le forniture;
per lavori o servizi di durata superiore all’anno, con importo a base di gara superiore a 1.000.000 euro, la liquidazione dell’incentivo relativo alla fase di direzione lavori o esecuzione può avvenire in quote annuali, commisurate agli stati di avanzamento certificati nell’anno di riferimento, fatta eccezione per la fase finale di collaudo o verifica di conformità.
Erogazione a conclusione dei lavori o a conclusione delle singole attività?
L’Ente, pertanto, chiede se la formulazione del regolamento sia corrispondente alle disposizioni normative e contabili ovvero se l’erogazione dell’incentivo:
possa avvenire nel rispetto del Principio di Risultato di cui all’art. 1 del D.lgs. 36/2023 e quindi a conclusione dei lavori o del servizio (collaudo, certificato di regolare esecuzione o certificato di verifica conformità) secondo quanto espresso dalla Sez. Reg. di controllo per la Toscana n. 53/2023/PAR.
Escludendo quindi la liquidazione dell’incentivo:
al termine di ogni esercizio;
secondo percentuali definite ex ante come da art. 17 comma 3 lett. a) e b) del Regolamento in oggetto;
secondo soglie di valore monetario come previsto dall’attuale art. 17 comma 3 lett. c) del Regolamento Provinciale allegato.
o debba avvenire alla conclusione delle singole attività di cui all’allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 a condizione che si sia verificato il presupposto dell’espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione alla aggiudicazione e del presupposto del collaudo per tutte le attività necessarie per l’esecuzione (vedasi Sez. Reg. di controllo per la Lombardia n. 120/2025/PAR).
Il parere della Corte dei Conti Veneto
Il Collegio, nella deliberazione Corte dei Conti Veneto 49/2026/PAR, ritiene utile fornire, in via generale, alcune indicazioni in merito ai presupposti di erogazione degli incentivi, ripercorrendo il quadro giurisprudenziale richiamato nella richiesta di parere. Richiama, quindi, l’art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023, che conferma il meccanismo previsto dal previgente art. 113 del D.Lgs. 50/2016: l’incentivo è corrisposto dal dirigente competente, previa verifica delle specifiche attività svolte dal destinatario. Quindi, la norma non fissa un momento unico e generalizzato per la liquidazione, ma collega la corresponsione all’accertamento dell’attività svolta.
È utile precisare che il momento dell’impegno va distinto dal momento della liquidazione, la quale richiede la puntuale verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività, potendo tale controllo condurre a casi di riduzioni o esclusioni del compenso.
Nella delibera si fa riferimento ad altri pareri espressi da diverse sezioni regionali: Toscana – deliberazione n. 53/2023/PAR, Emilia-Romagna – deliberazione n. 43/2021/PAR, Lombardia – deliberazione n. 120/2025/PAR, Puglia – deliberazione n. 5/2025/PAR che, che sostengono:
il diritto all’incentivo nasce solo con il completamento della prestazione e la conclusione dell’obbligazione dell’amministrazione;
l’impegno di spesa e la liquidazione sono momenti distinti, quest’ultima subordinata alla verifica del corretto svolgimento delle attività;
le stazioni appaltanti devono adottare criteri generali per la ripartizione degli incentivi e la gestione finanziaria, evitando incrementi ingiustificati di tempi o costi;
la concreta erogazione avviene solo dopo gli adempimenti chiave, dalla scelta del contraente al collaudo finale;
i tempi e le modalità di pagamento rimangono discrezionali e regolamentari per ciascun ente.
Leggi l’approfondimento: Gli incentivi tecnici nel nuovo codice appalti
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