Incentivi per le funzioni tecniche: la Corte dei Conti interviene sulla corretta applicazione del Codice
Chiarimenti su efficacia retroattiva dei criteri di riparto, rinnovo/proroga contrattuale e società in house
Un Ente ha richiesto alla Corte dei Conti un parere interpretativo in merito all’articolo 45 del D.Lgs. 36 del 2023, volto a chiarire alcuni aspetti di applicazione della norma.
La richiesta riguarda in particolare la possibilità di attribuire efficacia retroattiva ai criteri di riparto stabiliti dall’Amministrazione nei casi in cui la disciplina venga adottata tardivamente, nonché l’attribuzione e la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche in occasione di rinnovi o proroghe contrattuali.
Il parere richiesto si estende inoltre alla gestione degli stessi incentivi nei casi di affidamenti diretti a soggetti in house providing, con l’obiettivo di definire chiaramente modalità e limiti operativi per l’Amministrazione.
Efficacia retroattiva, attribuzione degli incentivi in caso di rinnovo, società in house
I quesiti posti sono tutti relativi agli incentivi per le funzioni tecniche:
Efficacia retroattiva dei criteri di riparto: il Comune chiede se i criteri interni di riparto possano avere efficacia retroattiva nei casi in cui le risorse per gli incentivi siano già previste nel quadro economico dell’intervento. In caso di risposta negativa, si richiede se il Regolamento comunale adottato secondo la previgente disciplina (art. 113 D.Lgs. 50/2016) possa continuare ad applicarsi per quanto compatibile con l’art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
Attribuzione degli incentivi in caso di rinnovo o proroga contrattuale: l’Amministrazione chiede se sia lecito erogare gli incentivi anche durante la fase di rinnovo o proroga dei contratti, soprattutto per quanto riguarda l’esecuzione delle prestazioni. Si richiede inoltre chiarimento su come determinare la soglia economica dei servizi di particolare importanza, considerando casi in cui l’affidamento iniziale diretto possa rendere necessarie procedure più complesse in caso di rinnovo;
Applicazione degli incentivi per affidamenti a società in house: il Comune chiede se la disciplina sugli incentivi si applichi anche agli affidamenti a società in house e se sia possibile riconoscere gli incentivi ai dipendenti che svolgono le attività dell’Ente, anche quando l’affidamento è effettuato dall’Autorità d’Ambito e non direttamente dal Comune.
La risposta della Corte dei Conti
Per quanto riguarda l’adozione tardiva dei criteri di riparto degli incentivi, la Corte dei Conti, nella delibera 14/2026, chiarisce che, anche se i criteri di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche vengono adottati oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge, ciò non impedisce la liquidazione dei compensi. È necessario, però, che le risorse siano già state stanziate nel quadro economico dell’intervento e che le funzioni tecniche siano effettivamente svolte, come indicato nell’Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023. Per gli appalti di servizi e forniture, è inoltre indispensabile la nomina del direttore dell’esecuzione.
Per quanto riguarda l’erogazione degli incentivi in caso di rinnovo o proroga dei contratti, la Corte distingue tra rinnovo e proroga contrattuale. Il rinnovo costituisce un nuovo affidamento e l’importo su cui calcolare gli incentivi è quello previsto all’avvio della nuova procedura, nel rispetto del divieto di rinnovo tacito e della concorrenza. La proroga, invece, consiste nella prosecuzione del contratto esistente, sia alle stesse condizioni sia, se previsto, alle condizioni di mercato più favorevoli per l’amministrazione. In entrambi i casi, la corresponsione degli incentivi rimane subordinata alla disciplina interna dell’Ente, ai criteri di riparto definiti e all’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche, accertato dal responsabile unico del procedimento.
Infine, per il riconoscimento degli incentivi per affidamenti a società in house, la Corte conferma che gli incentivi non possono essere riconosciuti per gli affidamenti a società in house controllate dall’Ente. Questo perché non sussiste una reale autonomia tra amministrazione e soggetto affidatario: la società in house opera come un’articolazione dell’amministrazione stessa, quindi manca il requisito di terzietà necessario per l’applicazione della disciplina sugli incentivi.
Leggi l’approfondimento: Gli incentivi tecnici nel nuovo codice appalti
Il Codice appalti disciplina l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche elencate nell’allegato I.10 stabilendo che, in caso di utilizzo di metodi e strumenti digitali avanzati per la gestione informativa dell’appalto, il limite degli incentivi è incrementabile del 15%. È chiaro il riferimento al BIM e agli strumenti per gestire i nuovi appalti BIM.
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