
In caso di ricostruzione l’IMU va calcolata solo sull’area edificabile?
Con la sentenza 550/7/2025 la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio interviene sulla vicenda di un contribuente che, per un immobile oggetto di una ristrutturazione profonda e integrale, ha calcolato l’IMU da versare sulla sola area edificabile.
Il Comune di Roma chiede, in sede di accertamento, il versamento di un’IMU più elevata.
Il caso arriva dinanzi alla Cgt di Roma che, accogliendo il ricorso del contribuente spiega che “laddove i cespiti siano oggetto di una pesante e complessiva ristrutturazione, come emerge con estrema chiarezza dalla copiosa documentazione amministrativa e tecnica allegata dalla contribuente”, l’Imu va calcolata “non già sulla rendita catastale dei cespiti iscritta in Catasto , che non risulta più utilizzabile a partire dall’inizio degli interventi infrastrutturali, bensì sul valore commerciale dell’aerea di sedime che ritorna ad essere fabbricabile”.
Il Comune ricorre in appello, sostenendo che il contribuente avrebbe dovuto comunicare il nuovo valore catastale dell’area, tramite procedura Docfa, prima di versare le imposte.
Il ricorso è respinto dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado poiché, si legge nella sentenza, “appare consolidato il principio in base al quale in tema di imposta municipale sugli immobili, ai fini della determinazione della base imponibile per gli stabili in ristrutturazione”, occorre considerare “soltanto il valore dell’area, e non quello del fabbricato oggetto di lavori, almeno fino alla data di ultimazione delle opere”.
“In presenza di prove concrete dove emerge in maniera incontestabile la conoscenza da parte dell’amministrazione dell’attuale condizione di un immobile oggetto di pesanti lavori di ristrutturazione” il Comune è tenuto pertanto ad “applicare l’imposta esclusivamente sull’area fabbricabile”.
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