Impianti FER e aree non idonee: il TAR Sardegna boccia il divieto assoluto della Regione

Impianti FER e aree non idonee: il TAR Sardegna boccia il divieto assoluto della Regione

Confermata l’incostituzionalità dei divieti aprioristici per l’installazione di impianti FER. L’inidoneità di un’area non può tradursi in un blocco automatico, ma richiede una valutazione caso per caso

Con la sentenza n. 346 del 14 febbraio 2026, il TAR Sardegna (Sezione Seconda) ha annullato il provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna aveva bloccato l’iter autorizzativo di un parco eolico, basandosi sul divieto assoluto di costruzione nelle cosiddette “aree non idonee”.

I giudici hanno accolto in pieno il ricorso della società, basando la propria decisione su un evento dirimente: la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 della Corte Costituzionale.

La Consulta aveva infatti già dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 5, della L.R. n. 20/2024 per contrasto con l’art. 117 della Costituzione e con i principi di massima diffusione delle energie rinnovabili dettati dalla direttiva UE (RED II) e dal D.Lgs. 199/2021.

L’inidoneità di un’area non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.  È questo il principio di diritto fondamentale ribadito dal TAR. Pur non potendo beneficiare delle procedure semplificate previste per le “aree idonee”, i progetti ricadenti in aree non idonee hanno comunque il diritto di essere valutati nel merito, analizzando l’effettivo impatto ambientale e paesaggistico caso per caso.

Secondo i giudici, il potere concesso alle Regioni di individuare le aree idonee e non idonee non può trasformarsi in uno “strappo legislativo” per assecondare logiche ostruzionistiche locali (la cosiddetta sindrome Nimby – Not In My Back Yard), ostacolando lo sviluppo delle energie rinnovabili che risponde a un interesse nazionale e delle future generazioni.

Il TAR ha stabilito che la Regione Sardegna non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza dell’assoluta irrealizzabilità del progetto. Al contrario, l’amministrazione ha nel caso in esame l’obbligo di riavviare il procedimento amministrativo (il P.A.U.R.) e di verificare la fattibilità del progetto in concreto, senza automatismi escludenti.

Approfondimenti

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