Impermeabilizzazione negli interrati: responsabilità solidale di impresa, progettista e D.L.

Impermeabilizzazione negli interrati: responsabilità solidale di impresa, progettista e D.L.

Le infiltrazioni, per intensità e diffusione, minano la struttura e la funzionalità complessiva. Se il difetto deriva da scelte progettuali, il progettista e il D.L. rispondono in solido con l’impresa

La responsabilità ex art. 1669 c.c. scatta quando l’opera (o parte essenziale di essa) presenti rovina, pericolo di rovina o gravi difetti tali da incidere in modo apprezzabile su conservazione, funzionalità e godimento globale del bene.

La Corte di Cassazione (7913/2025) ribadisce che rientrano tra i “gravi difetti” anche vizi non totalmente impeditivi dell’uso, come infiltrazioni e umidità, se incidono sulla normale utilizzazione dell’immobile secondo la sua funzione economico-pratica.

Nel caso esaminato, i difetti riguardano autorimesse interrate con fenomeni di umidità/infiltrazioni e fessurazioni, con impermeabilizzazione ritenuta tecnicamente inidonea.

Il caso: infiltrazioni diffuse in autorimesse interrate

La Corte d’appello (confermata in cassazione) qualifica come gravi i vizi perché le infiltrazioni, per intensità e diffusione, risultavano idonee a ridurre il godimento attuale e futuro e a minare la struttura e la funzionalità complessiva. Viene valorizzata la logica preventiva della tutela: sarebbe illogico attendere il collasso funzionale prima di poter azionare la garanzia.

Direttore dei lavori e progettista: quando rispondono insieme al costruttore

Il punto tecnico centrale è la responsabilità solidale tra impresa costruttrice e progettista/direttore dei lavori quando i rispettivi inadempimenti concorrono in modo efficiente a produrre il danno. La Cassazione richiama il fondamento nel principio di solidarietà (art. 2055 c.c.), estensibile anche a concorsi tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, e richiama precedenti in cui la solidarietà copre le opere necessarie per eliminare i vizi e realizzare l’opus “a regola d’arte”. Se il difetto deriva (anche) da scelte progettuali, da dettagli costruttivi non corretti o da omessa/insufficiente vigilanza tecnica e controllo di conformità, il progettista e/o il D.L. possono essere chiamati in solido con l’impresa (nei limiti di quanto loro imputabile).

Standard tecnico evidenziato dalla Corte: impermeabilizzazione “secondo la migliore tecnica del momento”

La Corte enuncia un principio di diritto molto “operativo” per i contesti interrati:

nell’edificazione interrata, anche se destinata solo alla presenza non continuativa dell’uomo, come nel caso di garage, box e cantine, specialmente curata deve essere la realizzazione delle opere che ne assicurino la piena impermeabilizzazione, secondo la migliore tecnica del momento. Pertanto, in difetto, in caso di fenomeno diffusivo, ricorre la responsabilità del costruttore, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., nonché quella solidale del progettista e del direttore dei lavori, per quanto a costoro imputabile.

CTU e riparto dei ruoli: cosa conta davvero in Cassazione

Il ricorrente (ingegnere progettista e D.L.) ha insistito sul fatto che la CTU minimizzasse la compromissione funzionale e che la Corte d’appello si discostasse. La Cassazione chiarisce però che:

la “violazione di legge” non può mascherare una richiesta di rivalutazione del fatto (tipica del merito);
lamentare un cattivo uso della CTU, se non integra un vero omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile quando mira a un diverso apprezzamento del materiale probatorio;
la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo in ipotesi tipiche (prove non introdotte, iniziativa officiosa fuori poteri), non quando si contesta la “pesatura” delle prove.

Leggi gli approfondimenti: Le responsabilità del progettista nei lavori edili pubblici e privati, Direzione lavori privati: compiti, responsabilità, modulistica

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