Il valore dei minimi salariali negli appalti ad alta intensità di manodopera
L’eventuale scostamento dalle tabelle ministeriali delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio negativo di anomalia dell’offerta
Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 1799/2026 del TAR Campania (Sez. IV, Napoli), negli appalti definiti labour intensive — dove il personale rappresenta la componente di costo principale — lo stanziamento di risorse inferiore ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi (CCNL) non è solo una questione di tutela del lavoratore, ma un campanello d’allarme sull’affidabilità complessiva dell’offerta.
In particolare, il tribunale ha chiarito il ruolo delle tabelle ministeriali: queste devono essere intese come una guida metodologica e non come un limite rigido. Di conseguenza, uno scostamento moderato dai valori medi in esse contenuti non comporta automaticamente l’esclusione della proposta per anomalia. Tuttavia, la soglia di allerta scatta quando la differenza diventa “considerevole”: se il divario economico compromette la sostenibilità della stima globale ed altera l’equilibrio contrattuale del servizio, la proposta viene considerata tecnicamente inattendibile e lesiva del principio di equità tra i partecipanti alla gara.
Il caso di specie: la contraddizione del ribasso “matematicamente inconciliabile”
La controversia riguardava l’affidamento di un servizio di pulizia. Il ricorrente contestava l’aggiudicazione ad un operatore che aveva proposto un ribasso del 50% sulle attività ordinarie. L’analisi del tribunale ha messo in luce un’evidente illogicità: l’aggiudicatario aveva mantenuto il costo della manodopera formalmente in linea con le tabelle, ma aveva contemporaneamente applicato un ribasso drastico (50%) sulla componente dei servizi ordinari, i quali rappresentano la quasi totalità dell’appalto. Dall’istruttoria è emerso che il costo orario esposto dall’aggiudicataria (11,18 euro/ora) era inferiore di circa il 40% rispetto ai valori delle tabelle ministeriali di riferimento.
È ritenuto “illogico e contraddittorio” proporre un ribasso del 50% su attività a prevalente impiego di manodopera senza che ciò impatti sulla congruità del costo del lavoro dichiarato. In sostanza, la struttura dell’offerta risultava matematicamente e operativamente non plausibile.
Le tabelle ministeriali costituiscono essenzialmente uno dei parametri indicativi di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio negativo di anomalia dell’offerta ai fini dell’esclusione, a meno che non sia dimostrata una considerevole differenza, tale da incidere in misura significativa sull’affidabilità della stima complessiva in relazione all’importanza del fattore lavoro, stravolgendo l’equilibrio economico del servizio da appaltare (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 2 settembre 2016 n. 4149)” ( T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, n. 4772/2017, p.3).
L’illogicità di “ribasso alto e costi invariati”
Il cuore della sentenza n. 1799/2026 risiede nel rilievo di una macroscopica incongruenza tra l’offerta tecnica e quella economica. Il Collegio ha, infatti, evidenziato come l’operatore avesse applicato uno sconto radicale del 50% sulle tariffe dei servizi, lasciando però formalmente invariato o addirittura incrementato il costo totale della manodopera. Questa struttura è stata definita insostenibile poiché, applicando lo sconto, i corrispettivi finali risultavano insufficienti a coprire persino il mero costo del lavoro dichiarato. I giudici hanno quindi statuito che:
Dev’essere ritenuto illogico e contraddittorio applicare un ribasso del 50% sui servizi ordinari, incidenti in misura assai prevalente nell’economia dell’appalto, e contestualmente lasciare sostanzialmente invariato o lievemente incrementato il costo totale della manodopera.
Leggi l’approfondimento: I costi della manodopera nel nuovo codice appalti
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