Il soccorso istruttorio può essere applicato ad un manifestazione di interesse?

Il soccorso istruttorio può essere applicato ad un manifestazione di interesse?

Il parere del MIT sulla possibilità di sanare un’irregolarità nella risposta all’invito preliminare alla gara

Il parere MIT n. 3066/2025 affronta la questione dell’eventuale applicabilità del soccorso istruttorio alle manifestazioni di interesse nell’ambito delle procedure di gara.

La problematica nasce dall’esame di una procedura negoziata sotto soglia, disciplinata dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici. In particolare il RUP, dopo aver analizzato le manifestazioni di interesse ricevute, ha rilevato che un operatore economico aveva trasmesso un modello vuoto, privo di informazioni relative al legale rappresentante e alla società partecipante, sebbene firmato digitalmente. Poiché mancavano sia le dichiarazioni sui requisiti richiesti sia l’indicazione del ruolo del firmatario, il RUP ha escluso l’operatore dalla fase successiva, notificandogli la decisione via PEC.

A seguito dell’esclusione, l’operatore ha richiesto l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei contratti pubblici, chiedendo se tale strumento potesse essere applicato anche alla manifestazione di interesse, dato che questa non fa parte della gara vera e propria. Il nodo centrale riguarda il fatto che l’articolo 101, comma 1, lettera b), stabilisce che non possono essere sanate omissioni o errori che rendano incerta l’identità del concorrente.

Il MIT ha chiarito che il soccorso istruttorio si applica alle procedure di aggiudicazione disciplinate dal Codice dei contratti, mentre la manifestazione di interesse rappresenta solo una fase preliminare, avviando un procedimento amministrativo propedeutico alla gara vera e propria. Tuttavia, se l’avviso pubblico contiene indicazioni specifiche e queste non vengono rispettate, il principio di parità di trattamento tra i candidati e il principio di autoresponsabilità impediscono di ammettere correzioni tardive, in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza. Questo orientamento trova conferma anche nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3331/2019 e TAR Lazio, Roma, sentenza n. 13539/2021).

La conclusione è quindi negativa: il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare irregolarità che compromettano il rispetto delle regole stabilite nell’avviso pubblico.

 

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