Il ribasso deve includere i costi della manodopera, anche se indicati separatamente?

Il ribasso deve includere i costi della manodopera, anche se indicati separatamente?

La risposta dell’Autorità all’operatore economico che ha contestato il criterio utilizzato dalla stazione appaltante ai fini del calcolo dell’offerta economica

Con la Delibera del 05 febbraio 2025, n. 36, l’ANAC ha ribadito che i costi della manodopera, anche se indicati separatamente, rientrano nell’importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso.

Nel caso in esame, l’istante aveva contestato il criterio utilizzato dalla stazione appaltante ai fini del calcolo dell’offerta economica, poiché aveva applicato il ribasso sull’intero importo a base di gara, comprensivo del costo della manodopera, anziché sui soli costi di gestione dell’appalto.

L’ANAC ricorda che l’art. 41 del Codice Appalti, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l’obbligo della stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera, i quali, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale.

Solo seguendo tale impostazione, si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023), previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, comma 1, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici in presenza dei quali la Stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia

L’interpretazione, condivisa dalla giurisprudenza prevalente, è nel senso che i costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso percentuale offerto dai concorrenti per definire l’importo contrattuale

La questione trova risposta nel bando-tipo n. 1/2023, nei precedenti dell’ANAC in materia di applicabilità del ribasso sull’importo a base di gara e, con riferimento al caso in esame, nello stesso disciplinare di gara che prevedeva molto chiaramente (ribadendolo in più parti) che il ribasso offerto dagli operatori andava applicato all’importo totale a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera.

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