Il ribasso al 100% di spese ed oneri accessori può intaccare l’equo compenso?
La sentenza del TAR Calabria del 23 dicembre 2024, n. 1839 aggiunge nuovi elementi al dibattitto giurisprudenziale sull’equo compenso nelle gare di progettazione.
Ancora una volta, fulcro del dibattitto è il ribasso del 100% della voce “spese ed oneri accessori”, nel caso in esame previsto ribassabile nella lex specialis dalla stazione appaltante e applicato da tutti i concorrenti classificatisi nei primi cinque posti della graduatoria.
Uno di questi ha impugnato l’esito della gara ritenendo che tale ribasso avesse inciso sul compenso determinato dalla stazione appaltante – e da questa definito “non ribassabile” – tanto da farlo divenire non più “equo” ai sensi della legge 49/2023 e da porlo in contrasto con il bando di gara.
La parte ricorrente osserva che, nella esecuzione dell’appalto, “vi sono spese implicite non evitabili”, sicché, le imprese che hanno offerto un ribasso del 100% della voce “spese ed oneri accessori”, in caso di aggiudicazione, sarebbero per ciò solo costrette ad utilizzare l’importo destinato al compenso per coprire tali spese.
Se così è, mediante il contestato ribasso, le dette imprese avrebbero di fatto operato un ribasso del compenso, in contrasto con le previsioni della lex specialis, nonché in violazione della legge 49/2023 sull’equo compenso.
In pratica, la parte ricorrente sostiene che la lex specialis, avendo fissato l’importo del compenso (non ribassabile in quanto “equo”), non potesse ammettere un ribasso del 100% della voce “spese e oneri accessori”, giacché un tale ribasso verrebbe automaticamente ad intaccare la voce “compenso”, alla quale l’aggiudicataria è costretta ad attingere per coprire le spese della voce ribassata.
I giudici hanno rigettato il sillogismo in quanto è la stessa lex specialis della gara che, consentendo la riduzione del 100% della voce “spese e oneri accessori” dopo averla quantificata, dimostra di ritenere “equo” il compenso non ribassabile anche ove comprensivo di spese ed oneri accessori.
Risultato pertanto errato dedurre che il compenso “equo” possa essere solo quello indicato dalla stazione appaltante e fintantoché non sia intaccato da spese ed oneri accessori, sostenendo, quindi, che, ove comprensivo di tale voce, non possa ritenersi conforme alla legge 49/2023.
Come risultano infondate anche le censure mosse con il ricorso alla procedura di verifica dell’anomalia della prima classificata.
La amministrazione aggiudicatrice, alla luce delle giustificazioni rese dalla prima classificata, ha ritenuto le stesse esaustive, escludendo che il ribasso andasse ad incidere sul compenso equo, quale stabilito dal bando.
Tale valutazione non risulta inficiata da illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà, ove pure si tenga conto della rilevata infondatezza della censura principale del ricorso, afferente alla violazione della lex specialis rispetto alla previsione dell’equo compenso.
Vuoi saperne di più? Leggi l’approfondimento su “Equo compenso e appalti pubblici: le regole per le gare di progettazione“
Fonte: Read More