Il preposto viola le norme sulla sicurezza per evitare fermi produttivi? Ne risponde anche l’azienda
La responsabilità amministrativa si estende alla società perché il reato ha generato un vantaggio economico indiretto
La vicenda analizzata dalla Corte di Cassazione penale nella sentenza 5357/2026, trae origine da un grave infortunio sul lavoro: un operaio rettificatore subiva gravi lesioni a causa del trascinamento dell’arto in un impianto di filtrazione automatica.
Dinamica dell’infortunio
L’impianto presentava problemi ricorrenti di riavvolgimento automatico del nastro, che causavano frequenti blocchi del funzionamento delle macchine rettificatrici del reparto. Per consentire interventi rapidi di riallineamento, erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche. Durante il riavvolgimento, il braccio del lavoratore veniva trascinato dal rullo, provocando gravi lesioni.
La Corte ha accertato che:
il malfunzionamento era noto ai responsabili del reparto da diversi giorni;
la rimozione delle protezioni era stata disposta dai preposti per garantire un intervento tempestivo e ridurre i tempi morti dovuti ai blocchi della macchina;
il direttore di laminazione era a conoscenza della situazione, ma non erano state definite procedure operative specifiche per la manutenzione o la pulizia del nastro dopo la rimozione delle protezioni.
Documenti prodotti in sede di giudizio dimostravano che un fermo della macchina fino al mattino successivo non avrebbe inciso significativamente sulla produzione, contestando così la tesi della difesa secondo cui le misure erano motivate esclusivamente da esigenze di produzione.
Responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Secondo l’art. 5 del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell’ente (inteso come qualsiasi persona giuridica — società, associazioni, fondazioni — sia pubbliche sia private) sorge quando:
il reato presupposto è commesso da una persona in rapporto qualificato con l’ente;
il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
sussiste la colpa di organizzazione, che varia a seconda che l’autore del reato sia in posizione apicale o subordinata.
Nel caso in esame, la Corte ha precisato che:
non è necessario che l’interesse e il vantaggio dell’ente concorrano simultaneamente: è sufficiente la presenza di almeno uno dei due elementi;
la connessione con l’ente può essere accertata anche solo in capo a uno degli autori del reato (in questo caso, i preposti);
non era necessario accertare se i dirigenti apicali avessero agito nell’interesse dell’ente, una volta provato il nesso tra condotta dei preposti e interesse dell’ente.
La Corte ha ritenuto che la condotta dei preposti, finalizzata ad evitare interruzioni della produzione e tempi morti, configurasse un potenziale vantaggio per l’ente, anche a fronte della violazione della sicurezza del lavoratore.
In sintesi:
diretta responsabilità penale/reato presupposto: preposti/operatori che hanno rimosso le protezioni;
responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001: società privata perché il reato ha generato un vantaggio economico indiretto;
vertici aziendali: nessuna responsabilità diretta, ma omissioni organizzative rilevanti sul piano della prevenzione.
Catena di responsabilità nell’infortunio
(Direttore / AD)
Mancata definizione di procedure operative
(Capo reparto / Supervisori)
Ordinano o consentono rimozione protezioni antinfortunistiche
(Addetti alla macchina)
Intervento sul nastro guasto → Braccio trascinato dal rullo
Lesioni personali >230 gg
(**** A.A. S.p.A.)
ex D.Lgs. 231/2001
Legenda:
– Vertici apicali: mancata organizzazione → rischio indiretto.
– Preposti: decisioni operative → vantaggio aziendale.
– Operatori: danno diretto.
– Azienda: responsabile amministrativamente anche senza concorso diretto dei vertici.
Leggi l’approfondimento: Preposto alla sicurezza sul lavoro e in cantiere: ruolo e responsabilità
Garantire la sicurezza nei cantieri non significa solo rispettare le norme, ma anche avere un controllo costante su manutenzioni, interventi straordinari e procedure operative. Con il software per la gestione della documentazione di cantiere puoi organizzare al meglio tutte le informazioni, monitorare le attività dei preposti e degli operatori e mantenere traccia di ogni intervento tecnico, riducendo in modo concreto i rischi di infortunio e le potenziali responsabilità aziendali.
Fonte: Read More
