Il preposto risponde per tutti: sicurezza estesa anche a lavoratori di ditte terze

Il preposto risponde per tutti: sicurezza estesa anche a lavoratori di ditte terze

La posizione di garanzia, in caso di plurimi interventi in un solo cantiere, si estende a tutela di tutti coloro che si trovano nell’ambiente di lavoro e che sono esposti ai rischi generati dalle lavorazioni dell’impresa di cui il preposto è referente

La gestione della sicurezza nei cantieri caratterizzati dalla compresenza di più imprese affidatarie ed esecutrici rappresenta una delle sfide più delicate per le figure della sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08.

Un tema centrale e costantemente dibattuto in giurisprudenza riguarda l’esatta perimetrazione della “posizione di garanzia” e degli obblighi di segnalazione in capo al preposto, specialmente quando il rischio generato dalle lavorazioni della propria impresa finisce per coinvolgere lavoratori dipendenti da ditte terze.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 7096 del 23 febbraio 2026 interviene in modo dirimente su questo aspetto, ribadendo principi fondamentali in materia di rischi interferenziali e obblighi di cooperazione e coordinamento.

Il caso

Il caso in esame trae origine da un grave infortunio sul lavoro verificatosi all’interno di un cantiere navale per la realizzazione di un’imbarcazione.

Nel cantiere operavano simultaneamente diverse ditte, configurando un tipico scenario di rischio interferenziale, regolarmente censito all’interno del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). Durante le lavorazioni, il personale di un’impresa incaricata delle opere di verniciatura aveva apposto dei teli di nylon lungo tutto il ponteggio per proteggere le aree circostanti.

Tale operazione, tuttavia, aveva finito per occultare un’apertura preesistente (un’assenza di porzione del piano di calpestio) in corrispondenza del settimo impalcato del ponteggio stesso. Un lavoratore dipendente di una diversa ditta, incaricata delle successive operazioni di saldatura, transitando in quell’area, è precipitato nel vuoto attraverso il varco nascosto dal telo di nylon, riportando lesioni.

Motivi di accusa

Il Tribunale di Pisa ha condannato il preposto della ditta di verniciatura per il reato contravvenzionale di cui all’art. 19, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/2008. L’accusa mossa all’imputato è stata quella di aver omesso di segnalare tempestivamente la condizione di grave pericolo (l’assenza del piano di calpestio occultata dal nylon) e di non aver apposto l’adeguata cartellonistica di avvertimento. Secondo i giudici di merito, pur non essendo l’imputato il responsabile della verifica strutturale del ponteggio, la situazione di insidia creata de facto dalla sua squadra (la stesura del nylon sopra il vuoto) gli imponeva precisi doveri di informazione e segnalazione verso gli altri referenti di cantiere, al fine di neutralizzare il rischio.

Difesa

Avverso la sentenza di condanna, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione articolando diverse doglianze:

dinamica incerta e comportamento del lavoratore: secondo la difesa la dinamica della caduta non è stata ricostruita con certezza e che il lavoratore infortunato non avrebbe dovuto transitare in quell’area del ponteggio, estranea al suo percorso logico di lavoro;
carenza di posizione di garanzia verso terzi: il nodo centrale della difesa si è basato sull’assunto che l’imputato fosse il preposto di una ditta diversa da quella dell’infortunato. Secondo il ricorrente, l’obbligo di vigilanza e segnalazione del preposto (ex art. 19 D.Lgs. 81/08) dovrebbe intendersi limitato esclusivamente ai lavoratori subordinati alla propria impresa, non potendo estendersi in modo indefinito a tutti i soggetti presenti in cantiere. La gestione dei rischi interferenziali, secondo la tesi difensiva, spetterebbe ad altre figure (es. il Coordinatore per la Sicurezza);
mancanza di nesso causale (giudizio controfattuale): è stato infine eccepito che, anche qualora vi fosse stata la segnalazione, l’evento si sarebbe verificato ugualmente, poiché quel varco era utilizzato volontariamente per farvi transitare i cavi di alimentazione delle saldatrici.

Profili di responsabilità

La Suprema Corte ha rigettato in toto le tesi difensive, delineando in modo netto i profili di responsabilità del preposto in contesti di lavoro condivisi.

I giudici di legittimità hanno chiarito che la funzione di alta vigilanza del Coordinatore per la Sicurezza (che opera prevalentemente mediante procedure e adeguamento dei piani) non esonera le singole figure aziendali (datore di lavoro, dirigente, preposto) dai propri obblighi di intervento immediato e segnalazione. Il principio di diritto ribadito dalla Cassazione è tranciante: è manifestamente infondata la pretesa secondo cui l’obbligo del preposto di verificare l’applicazione delle misure di prevenzione sussista esclusivamente nei confronti dei dipendenti del proprio datore di lavoro.

La posizione di garanzia, in caso di plurimi interventi in un solo cantiere, si estende a tutela di tutti coloro che si trovano nell’ambiente di lavoro e che sono esposti ai rischi generati dalle lavorazioni dell’impresa di cui il preposto è referente. Avendo la ditta di verniciatura creato un’insidia (l’occultamento del varco con il nylon), il preposto aveva l’obbligo giuridico ineludibile di segnalare la non conformità e apporre i divieti, a prescindere da chi fosse il datore di lavoro del soggetto potenzialmente esposto al rischio. L’art. 19 del Testo Unico impone doveri di segnalazione che hanno una valenza preventiva assoluta e oggettiva.

Decisione dei giudici

Sulla scorta di tali motivazioni tecnico-giuridiche, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal preposto. La Corte ha confermato la solidità dell’impianto accusatorio e la correttezza logica della sentenza di merito, condannando il ricorrente.

Leggi l’approfondimento: Preposto alla sicurezza sul lavoro e in cantiere: ruolo e responsabilità

La gestione dei rischi interferenziali e la corretta redazione dei documenti per la sicurezza sul lavoro non sono mai meri adempimenti burocratici. Rappresentano, al contrario, lo scudo principale per tutelare la vita dei lavoratori e mettere al riparo datori di lavoro, dirigenti e preposti da gravissime responsabilità penali. In contesti complessi e dinamici come i cantieri, dove le lavorazioni si sovrappongono e i rischi mutano quotidianamente, redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o un DUVRI in modo approssimativo è un errore che non puoi permetterti. Hai bisogno del software dvr che ti guidi passo dopo passo nell’analisi di ogni singola criticità, garantendoti il pieno rispetto del D.Lgs. 81/08 e la massima tutela legale.

 

 

 

 

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