Il Parere della Soprintendenza è vincolante anche per edifici non tutelati?
Se il Comune lo richiede, il parere della Soprintendenza è vincolante anche per gli edifici non sottoposti a tutela diretta dal D.Lgs. 42/2004
Il TAR Lazio ha stabilito nella sentenza n. 47/2025 che ogni intervento edilizio su immobili che rientrano in vincoli comunali, specificamente nella “Carta della Qualità” del Piano Regolatore Generale (PRG), necessita di un parere preventivo e favorevole della Soprintendenza, indipendentemente dal fatto che rientri o meno nell’edilizia libera.
Il caso in esame riguarda un contenzioso tra un privato cittadino e l’amministrazione comunale. Il ricorrente aveva presentato una SCIA per realizzare alcuni interventi edilizi, tra cui la modifica dei prospetti e la sostituzione di pergolati preesistenti con una nuova pergotenda. In un primo momento, la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole, ma successivamente lo aveva revocato, emettendo un nuovo parere negativo, sul quale il Comune aveva basato il proprio provvedimento di contrasto alla SCIA.
Il ricorrente ha quindi impugnato sia il parere della Soprintendenza sia il provvedimento comunale, sostenendo che il suo intervento rientrava nell’edilizia libera e non necessitava di autorizzazioni, contestando inoltre la tardività dell’annullamento del parere favorevole iniziale e richiedendo un risarcimento per i danni economici subiti.
Il TAR ha rigettato il ricorso, chiarendo che il parere della Soprintendenza è vincolante anche per edifici non direttamente tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ma considerati di pregio architettonico, storico o paesaggistico dal comune.
Del resto, “in materia urbanistica sussiste, alla luce dei parametri espressi dalla Corte Costituzionale (cfr. n. 378 del 2000), una generale competenza del Comune di individuazione di ambiti di tutela al di là della sottoposizione a vincolo degli immobili, nel senso che il comune può, nella sua autonomia, in relazione ad esigenze particolari e locali, imporre limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed ambientali, tutelando così il tessuto urbanistico al rispetto dei valori culturali-storico e architettonici, che assumono rilievo come “qualità” dei Tessuti ed edifici oggetto di tutela specifica” (TAR Lazio, Roma, II bis, 10 marzo 2014, nr. 2744)
Nel caso in esame, è previsto che ogni intervento che interessi l’immobile attinto dal vincolo in esame, anche se riconducibile all’ambito dell’edilizia libera, deve soggiacere al parere della Soprintendenza.
Ciò significa che, anche nel caso di lavori apparentemente minori, come la sostituzione di un pergolato o la modifica di un prospetto, il parere della Soprintendenza è obbligatorio per garantire il rispetto del decoro architettonico e dell’integrazione dell’intervento nel contesto urbano.
Pertanto, risulta irrilevante, ai fini che qui interessano, sia la circostanza per la quale l’opera in questione (sostituzione del pergolato) sarebbe da ricondurre all’edilizia libera e, come tale, non necessiterebbe di alcun parere della Soprintendenza, sia la circostanza per la quale il ricorrente, in ogni caso, avrebbe depositato la SCIA.
Il parere era necessario perché l’immobile faceva parte di un’area soggetta a tutela paesaggistico-architettonica locale, indipendentemente dall’eventuale esistenza di un vincolo nazionale specifico.
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