Il MIT su accordo quadro, rotazione, garanzie e contributo di gara

Il MIT su accordo quadro, rotazione, garanzie e contributo di gara

Con una serie di recenti pareri datati 30 gennaio 2025, l’ufficio legale di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito chiarimenti su diversi aspetti legati agli accordi quadro, al principio di rotazione, alle garanzie definitive e al pagamento del contributo di gara all’ANAC.

Accordo quadro e rotazione

Uno dei primi quesiti affrontati (Parere n. 3216/2025) riguarda l’interazione tra gli accordi quadro e il principio di rotazione. Quando un’amministrazione procede all’acquisto di materiale informatico tramite adesione a un accordo quadro Consip, può poi affidare direttamente allo stesso operatore economico la fornitura di ulteriore materiale, anche se non previsto dall’accordo iniziale? E in tal caso, si applica il principio di rotazione?

Il MIT ha chiarito che gli accordi quadro non costituiscono procedure autonome di affidamento o aggiudicazione, ma rappresentano strumenti semplificati che vincolano l’ente appaltante a condizioni prestabilite. Quando l’oggetto dell’acquisto non rientra tra quelli previsti dall’accordo, si configura un nuovo affidamento che deve essere gestito nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici. È quindi fondamentale distinguere tra:

acquisti di materiale aggiuntivo già incluso nell’accordo quadro, per i quali non si pone il problema dell’applicazione del principio di rotazione;
acquisti di beni non previsti dall’accordo quadro, anche se affidati allo stesso operatore, che configurano un nuovo affidamento e devono rispettare le regole di rotazione.

Il MIT ribadisce che, se l’affidamento rientra nella soglia comunitaria, si applicano le procedure ordinarie, mentre per affidamenti sotto soglia è necessario rispettare il principio di rotazione. Inoltre, l’affidamento diretto al medesimo operatore è possibile solo previa adeguata motivazione che giustifichi la deroga, in conformità alle linee guida ANAC. Si segnala inoltre la recente modifica del comma 4 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, introdotta dall’art. 17 del D.Lgs. n. 209/2024.

Accordo quadro e garanzie

Un altro quesito posto (Parere n. 3247/2025) riguarda la richiesta della garanzia definitiva nel caso di un accordo quadro con un unico operatore per un importo inferiore alle soglie europee. Il quesito verteva sull’applicabilità dell’articolo 117 del Codice o, in alternativa, dell’articolo 53, comma 4, trattandosi comunque di una procedura sotto soglia.

Il MIT ha chiarito che, trattandosi di un accordo quadro di valore inferiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni specifiche previste per gli affidamenti sotto soglia. In particolare, l’articolo 53, comma 4, stabilisce che, in casi adeguatamente motivati, la stazione appaltante può decidere di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, inclusi quelli basati su un accordo quadro. Qualora la garanzia venga richiesta, il suo importo deve essere pari al 5% del valore contrattuale.

Tale previsione deve essere interpretata alla luce del principio del risultato, che impone una valutazione di adeguatezza e proporzionalità da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Accordo quadro e contributo di gara

Il parere n. 3189/2025 chiarisce, invece, la corretta applicazione del contributo di gara, specificando che l’importo da considerare è quello complessivo dell’accordo quadro e non dei singoli contratti attuativi. Secondo le indicazioni ANAC, il contributo è dovuto una sola volta, in fase di gara iniziale, e non è necessario prevedere fondi aggiuntivi per ogni contratto attuativo, a meno che non implichi una nuova competizione (es. rilancio). Il MIT conferma quindi che l’impegno di spesa per il contributo deve avvenire al momento della stipula dell’accordo quadro.

 

Leggi l’approfondimento: L’accordo quadro nel nuovo codice appalti

 

 

 

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