Il lavoratore è obbligato a partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza anche al di fuori dall’orario di lavoro?

Il lavoratore è obbligato a partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza anche al di fuori dall’orario di lavoro?

Nella sentenza n.12790/2024 la Cote di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da un lavoratore contro il proprio datore di lavoro in merito all’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza. Il lavoratore sosteneva che tali corsi avrebbero dovuto essere organizzati durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a suo carico. Di conseguenza, riteneva legittimo il suo rifiuto a partecipare a corsi organizzati al di fuori dell’orario lavorativo e chiedeva l’annullamento del provvedimento di collocamento in aspettativa d’ufficio senza retribuzione, con contestuale risarcimento delle somme trattenute dallo stipendio.

La Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari che aveva respinto le richieste del lavoratore, ritenendo valido il provvedimento datoriale.

Il lavoratore ha impugnato la decisione della Corte d’Appello sostenendo la violazione delle norme sulla regolamentazione dell’orario di lavoro e sulla formazione in materia di sicurezza, in particolare gli articoli 5 del D.Lgs. 66/2003 e 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08. Secondo il ricorrente, la formazione sulla sicurezza avrebbe dovuto essere svolta esclusivamente all’interno dell’orario ordinario di lavoro e non essere considerata come lavoro straordinario.

Il datore di lavoro ha sostenuto che l’obbligo di formazione sulla sicurezza è previsto dalla normativa vigente e che l’organizzazione di tali corsi al di fuori dell’orario ordinario rientra nella gestione aziendale, purché il tempo dedicato alla formazione sia considerato orario di lavoro retribuito. La Corte territoriale ha rilevato che la normativa impone ai datori di lavoro di organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di riconoscere il tempo impiegato come orario di lavoro, anche straordinario. Inoltre, è stato evidenziato che il lavoratore aveva avuto più opzioni per frequentare i corsi, sia nella propria città sia in una sede limitrofa, senza alcun costo personale.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della decisione della Corte d’Appello. Ha ribadito che l’obbligo di formazione sulla sicurezza rientra nelle misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che il datore di lavoro ha il dovere di garantire una formazione adeguata, anche prevedendo la possibilità di corsi al di fuori dell’orario di lavoro ordinario.

La Cassazione ha precisato che la locuzione durante l’orario di lavoro contenuta nell’articolo 37 va interpretata in senso ampio, comprendendo anche il lavoro straordinario purché retribuito.

 

 

 

 

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