Il GSE può rigettare una richiesta di Conto Termico per inadeguata documentazione fotografica
Il TAR Lazio, con sentenza 23797/2024, ha rigettato l’istanza di un Comune che si era visto negare dal GSE l’incentivo previsto dal Conto termico per la trasformazione di alcuni edifici esistenti in edifici a energia quasi Zero.
La richiesta di incentivo non è stata accolta dal GSE in quanto, dalla valutazione dell’ulteriore documentazione fotografica pervenuta, risulta confermato che l’edificio esistente, oggetto della richiesta di concessione dell’incentivo, non sia dotato di impianto di climatizzazione, in contrasto con le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. e) del D.M. 16/02/2016; inoltre, l’ulteriore documentazione inviata recante il computo metrico e il capitolato d’appalto dei lavori di installazione dell’impianto di riscaldamento non è idonea in quanto afferente ad una progettualità risalente all’annualità 1960.
In sede cautelare, il TAR ha rigettato l’istanza in quanto “non si ravvisano sufficienti elementi di fondatezza per l’accoglimento dell’invocata istanza cautelare, sia in quanto il Comune ricorrente non ha comprovato con le modalità prescritte dalle Regole Applicative l’esistenza dell’impianto di climatizzazione oggetto di sostituzione, sia in quanto lo stato di fatto ante operam dell’intervento appare riferibile ad un edificio ancora in fase di realizzazione e non già esistente, pertanto non rispondente alle condizioni di ammissibilità agli incentivi (in termini, TAR Lazio, questa sez. III-ter, ord. n. 1001 del 18 febbraio 2021)”.
In sostanza posto il presupposto della preesistenza dell’edificio, il Comune ricorrente non ha fornito adeguati elementi istruttori in corso di procedimento idonei a supportare le relative tesi difensive.
Con riguardo al Conto Termico 2.0, l’art. 4, comma 1, del D.M. 16/02/2016 annovera tra gli interventi incentivabili la trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”.
Le regole applicative del D.M. 16/02/2016 adottate dal GSE richiedono, per tali interventi, che il richiedente debba produrre – oltre ad asseverazioni, relazioni, tecniche, stratigrafie, dettagli costruttivi, certificazioni e diagnosti energetiche – la “documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in un documento elettronico in formato PDF: per ogni singola tipologia di intervento realizzato, allegare un dossier fotografico con vista d’insieme ante operam, durante le fasi di lavorazione e post operam”.
Ne discende che grava sulla parte ricorrente, anche in ossequio al principio di vicinanza e disponibilità della prova, fornire la documentazione adeguata e necessaria per provare la preesistenza del bene.
Nel caso di specie, tale prova non risulta essere stata fornita anzitutto in sede procedimentale derivandone il rigetto del motivo di ricorso.
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