Il direttore dei lavori risponde sempre degli abusi edilizi?

Il direttore dei lavori risponde sempre degli abusi edilizi?

Il Tar Abruzzo affronta il tema della responsabilità del direttore dei lavori in presenza di abusi edilizi, offrendo un’interessante riflessione sui limiti dell’obbligo di vigilanza e sull’individuazione del soggetto responsabile

Nel sistema dell’edilizia, la figura del direttore dei lavori occupa una posizione centrale nel delicato equilibrio tra progettazione, esecuzione dell’opera e rispetto della normativa urbanistica. La sua funzione non si esaurisce in un controllo tecnico-formale, ma si estende alla vigilanza sulla corretta realizzazione degli interventi rispetto al titolo abilitativo e alle prescrizioni di legge. Proprio per questo, in presenza di abusi edilizi, la giurisprudenza ha spesso riconosciuto in capo al direttore dei lavori una responsabilità che può affiancarsi a quella del proprietario e dell’esecutore materiale.

Tuttavia, l’individuazione del “responsabile dell’abuso” non è sempre automatica. Occorre infatti verificare il ruolo concretamente svolto dal professionista, l’ambito del suo incarico, l’effettiva possibilità di controllo e intervento, nonché il grado di consapevolezza rispetto alle eventuali difformità. Ne deriva un quadro interpretativo articolato, nel quale si intrecciano obblighi di vigilanza, limiti delle competenze tecniche e presupposti della responsabilità amministrativa.

In questo contesto si inserisce la pronuncia del TAR Abruzzo (n. 42/2026), che offre l’occasione per riflettere sui confini della responsabilità del direttore dei lavori in caso di interventi edilizi risultati non conformi alla disciplina urbanistica.

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Quando il direttore dei lavori non è responsabile di un abuso edilizio in cantiere?

La presentazione di una SCIA alternativa al permesso di costruire costituisce il principio della controversia relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato in zona sismica. Nella segnalazione si dichiarava che l’edificio fosse antecedente al 1942 e che non fossero stati realizzati interventi abusivi.

Nel procedimento edilizio risultavano coinvolti diversi professionisti:

un progettista e direttore dei lavori architettonici;
un progettista delle opere strutturali;
l’ingegnere ricorrente, nominata direttore dei lavori strutturali.

Il progetto strutturale veniva depositato presso il Genio Civile, con successiva autorizzazione sismica. I lavori strutturali, diretti dall’ingegnere, iniziavano nel 2019 e si concludevano nell’ottobre 2020, con trasmissione della relazione a strutture ultimate e successivo collaudo statico.

Successivamente, a seguito di segnalazioni e sopralluoghi dell’Ispettorato Urbanistico, emergevano difformità tra il progetto architettonico depositato in Comune e quello trasmesso al Genio Civile, in particolare con riferimento alla presenza di balconi e ad altre parti dell’edificio. Il progettista architettonico dichiarava che tali difformità erano dovute a un errore materiale nella trasmissione degli elaborati.

Veniva presentata istanza di permesso di costruire in sanatoria, inizialmente rilasciato dal Comune. Tuttavia, in un secondo momento, l’Amministrazione accertava che l’immobile originario risultava privo di valido titolo edilizio e oggetto di domanda di condono mai definita. Pertanto:

dichiarava l’inefficacia della SCIA;
annullava il permesso in sanatoria;
adottava un’ordinanza di demolizione.

Tra i destinatari dell’ordine demolitorio veniva inclusa anche l’ingegnere direttore dei lavori strutturali, pur non essendo proprietaria dell’immobile e avendo concluso da tempo il proprio incarico.

L’ingegnere impugnava l’ordinanza di demolizione limitatamente alla parte in cui la individuava come destinataria, deducendo:

a) Violazione dell’art. 31, comma 2, D.P.R. 380/2001

La norma prevede che l’ordine di demolizione sia rivolto al proprietario e al responsabile dell’abuso. La ricorrente:

non era proprietaria;
non aveva redatto il progetto architettonico;
aveva operato esclusivamente quale direttore dei lavori strutturali, attenendosi al progetto ricevuto.

Secondo la prospettazione difensiva, l’eventuale abuso derivava dall’errore nella trasmissione degli elaborati architettonici, circostanza imputabile al progettista architettonico e non al direttore dei lavori strutturali.

b) Difetto di motivazione (art. 3 L. 241/1990)

L’ordinanza non spiegava in modo puntuale per quale ragione la ricorrente dovesse essere considerata “responsabile dell’abuso”.

c) Carenza di istruttoria ed eccesso di potere

Il Comune non avrebbe svolto accertamenti concreti per verificare un effettivo contributo causale della professionista nella realizzazione delle opere ritenute abusive.

d) Assenza di potere attuale sull’immobile

La ricorrente aveva concluso il proprio incarico da anni, con deposito della relazione a strutture ultimate. Dopo il collaudo, non aveva più alcun rapporto con il cantiere né disponibilità materiale dell’opera, risultando quindi impossibilitata a dare esecuzione a un ordine di demolizione.

Il Comune, pur non costituendosi in giudizio, aveva motivato l’ordinanza sul presupposto che:

l’intervento fosse stato realizzato su un immobile privo di valido titolo originario;
la SCIA e la successiva sanatoria fossero inefficaci;
l’intervento integrasse una nuova costruzione abusiva.

In tale quadro, l’Amministrazione aveva incluso tra i destinatari dell’ordine demolitorio anche i tecnici coinvolti, ritenendoli corresponsabili dell’intervento eseguito.

Tar Abruzzo: il direttore dei lavori può essere destinatario di un ordine di demolizione solo se risulta concretamente responsabile dell’abuso, ossia se ha contribuito alla sua realizzazione con un ruolo causale e decisionale. Non è sufficiente la mera partecipazione tecnica ai lavori, soprattutto quando egli abbia operato attenendosi a un progetto redatto e depositato da altri

Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza limitatamente alla posizione dell’ingegnere direttore dei lavori strutturali.

È vero che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il direttore dei lavori è frequentemente ritenuto corresponsabile dell’abuso edilizio, in quanto soggetto che sovraintende all’esecuzione dell’opera e ha un obbligo di vigilanza tecnico-professionale. Tuttavia, nella sentenza del TAR Abruzzo il Collegio giunge ad una conclusione diversa. Non si tratta di un ribaltamento del principio generale, ma di un’applicazione restrittiva e rigorosa della nozione di “responsabile dell’abuso” ex art. 31 D.P.R. 380/2001, fondata su specifici presupposti fattuali.

Interpretazione della nozione di “responsabile dell’abuso”

Il Collegio ha chiarito che l’art. 31 D.P.R. 380/2001 individua quali destinatari dell’ordine:

il proprietario;
il soggetto che ha materialmente o causalmente realizzato l’abuso.

Nel caso di specie, il direttore dei lavori strutturali:

ha diretto i lavori per un progetto redatto e presentato da altro soggetto, attenendosi allo stesso

aveva operato su un progetto (architettonico e strutturale) redatto e depositato da altri;
si era attenuto agli elaborati ricevuti;
non aveva inciso sulle scelte progettuali;
non aveva alterato il contenuto del progetto.

Pertanto, non poteva essere qualificata come autrice dell’abuso, ma al più come esecutrice tecnica di decisioni altrui.

Ruolo limitato: direzione lavori strutturali, non architettonici

Un punto centrale è la distinzione tra:

Direttore dei lavori architettonici;
Direttore dei lavori strutturali.

L’abuso contestato riguardava difformità urbanistico-edilizie (balconi, consistenza dell’immobile, presupposti della ristrutturazione).

La ricorrente aveva invece diretto solo le opere strutturali, attenendosi agli elaborati depositati al Genio Civile.

Il TAR valorizza quindi la separazione delle competenze tecniche. Non c’è automatica estensione della responsabilità urbanistica al direttore dei lavori strutturali, se questi non incide sulle scelte edilizie.

Assenza di disponibilità dell’immobile

Il Tribunale ha inoltre valorizzato il fatto che la ricorrente:

avesse concluso formalmente l’incarico anni prima;
non avesse più alcun potere sull’immobile;
non fosse in grado di adempiere materialmente all’ordine demolitorio.

Un ordine di demolizione rivolto a un soggetto privo di disponibilità del bene risulta privo di concreta efficacia.

Difetto di motivazione dell’ordinanza

L’Amministrazione non ha spiegato:

quale condotta concreta fosse imputabile alla professionista;
in cosa consistesse il suo contributo all’abuso;
perché fosse qualificabile come “responsabile”.

Il TAR rileva quindi un difetto di istruttoria e motivazione, che rafforza la decisione favorevole alla ricorrente.

 

Per maggiore approfondimento, leggi:

Le responsabilità del direttore dei lavori nell’appalto pubblico
Direzione lavori privati: compiti, responsabilità, modulistica
Direzione lavori: la figura del direttore dei lavori nel Codice appalti

 

 

 

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