Il direttore dei lavori è responsabile della sicurezza in cantiere?
La Cassazione precisa: risponde chi ha il potere e il dovere di governare quel rischio, non chi è semplicemente presente nella catena tecnica dell’appalto
Il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere penalmente di un infortunio in cantiere solo perché ricopre quel ruolo? Oppure serve qualcosa in più, come un’effettiva ingerenza nell’organizzazione delle lavorazioni e nella gestione della sicurezza? La Cassazione Penale, con la sentenza n. 12890/2026, torna su un tema molto delicato: il confine tra la direzione tecnica dell’opera e la posizione di garanzia antinfortunistica.
Il caso nasce dal crollo di una porzione di muratura portante durante lavori di manutenzione straordinaria e recupero di una ex sala cinematografica. Nel cantiere erano in corso opere di consolidamento delle fondazioni mediante realizzazione di sotto-cordoli in cemento armato. Alcuni operai stavano lavorando all’interno di uno scavo di servizio ricavato sotto la muratura, quando la parete è crollata, provocando lesioni gravi e gravissime.
I giudici di merito avevano ritenuto responsabili sia il direttore dei lavori sia il coordinatore per la sicurezza, valorizzando le carenze del PSC e del POS. La Cassazione, però, ribalta la posizione del direttore dei lavori: la sua condanna viene annullata senza rinvio perché il fatto non è a lui attribuibile.
La decisione è particolarmente rilevante perché evita un automatismo molto pericoloso: trasformare il direttore dei lavori in garante generale della sicurezza solo per la qualifica ricoperta.
Il caso: crollo della muratura durante il consolidamento delle fondazioni
L’intervento riguardava lavori commissionati da un Comune ad un’impresa esecutrice per il recupero di una ex sala cinematografica.
Durante l’esecuzione delle opere, si era proceduto alla realizzazione di uno scavo di servizio, una sorta di trincea, per consentire agli operai di lavorare sotto la muratura portante e predisporre l’armatura metallica necessaria alla realizzazione dei sotto-cordoli in cemento armato.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il crollo era stato causato dalla mancata puntellatura della parete. Tale presidio risultava ancora più necessario per due ragioni tecniche:
l’ampiezza del tratto di muratura interessato dalle lavorazioni;
l’utilizzo concreto di martelletti demolitori, idonei ad aumentare le sollecitazioni sulla struttura.
Il PSC prevedeva in modo generico l’adeguata puntellatura delle zone interessate, mentre il POS dell’impresa affidataria non indicava modalità operative specifiche per l’esecuzione di una lavorazione così delicata.
Da qui l’imputazione: al direttore dei lavori veniva contestato di non aver integrato il PSC, di non aver imposto precauzioni contro il crollo e di non aver specificato il contenuto del POS. Al CSE veniva, invece, contestato di non aver disciplinato nel PSC la specifica fase lavorativa e di non aver rilevato l’inidoneità del POS dell’impresa.
Il quadro normativo: chi sono i garanti della sicurezza nei cantieri?
Nel sistema del D.Lgs. 81/2008, per i cantieri temporanei o mobili, accanto alle figure generali della prevenzione, datore di lavoro, dirigente e preposto, operano figure specifiche legate alla complessità del cantiere e alla presenza di più imprese:
committente;
responsabile dei lavori;
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Il direttore dei lavori non rientra, di per sé, tra queste figure speciali di garanzia previste dal Testo Unico Sicurezza. Il suo ruolo, specie negli appalti pubblici, è quello di controllo tecnico, contabile e amministrativo sull’esecuzione dell’opera, affinché i lavori siano realizzati a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. In pratica il direttore dei lavori controlla la corretta esecuzione dell’opera nell’interesse del committente, ma non diventa automaticamente il soggetto incaricato di governare i rischi antinfortunistici del cantiere.
Direttore dei lavori e CSE: due ruoli da non confondere
Il punto centrale della sentenza è la distinzione tra direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Il CSE ha compiti specifici in materia prevenzionistica. Deve verificare l’applicazione del PSC da parte delle imprese, controllare la coerenza dei POS rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, segnalare le inosservanze e, nei casi previsti, esercitare poteri anche inibitori.
Il direttore dei lavori, invece, non ha automaticamente questi compiti. Può diventare responsabile di un infortunio solo se viene dimostrato che, oltre alla sua funzione tecnica, abbia assunto anche poteri concreti di organizzazione del cantiere o di direzione operativa delle maestranze.
Secondo la Cassazione, questa ingerenza può emergere, ad esempio:
da una clausola contrattuale che gli attribuisca il potere di impartire ordini alle maestranze;
da una concreta attività di sovrintendenza all’esecuzione dei lavori;
da comportamenti concludenti che dimostrino un effettivo governo dell’organizzazione del lavoro.
In assenza di questi elementi, non basta la qualifica di direttore dei lavori per fondare una responsabilità antinfortunistica.
Niente responsabilità “da qualifica” per il direttore dei lavori
L’aspetto più interessante della sentenza n. 12890/2026 è quindi il netto rifiuto della responsabilità automatica del direttore dei lavori.
La Cassazione chiarisce che non si possono trasferire sul direttore dei lavori le carenze del PSC e del POS se non viene provato che egli abbia assunto un ruolo concreto nella gestione della sicurezza.
Il PSC è documento riferibile al coordinatore per la sicurezza. Il POS è documento riferibile al datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Attribuire al direttore dei lavori le insufficienze di questi documenti significa confondere piani funzionali diversi: da una parte la direzione tecnica dell’opera, dall’altra il governo prevenzionistico del cantiere.
È qui che la decisione assume rilievo applicativo per i tecnici: la responsabilità non discende dalla semplice presenza nella filiera dell’appalto, ma dalla concreta posizione di garanzia esercitata.
Il direttore dei lavori non è un garante “di risulta” della sicurezza. Lo diventa solo quando gli vengono attribuiti, formalmente o di fatto, poteri ulteriori rispetto alla verifica tecnica dell’opera.
Secondo la Corte, le sentenze di merito non avevano individuato alcun indicatore concreto di ingerenza del direttore dei lavori nell’organizzazione del cantiere.
La responsabilità era stata fatta discendere dalla sua qualifica e dal mancato intervento su aspetti che, in realtà, appartenevano alla sfera del coordinatore per la sicurezza e del datore di lavoro.
In particolare, non potevano essere imputati al direttore dei lavori:
il mancato aggiornamento o l’integrazione del PSC;
la mancata specificazione del POS;
l’omessa previsione del programma sulla successione delle lavorazioni;
le carenze contenute in atti progettuali riferibili ad altri professionisti.
La Corte, quindi, annulla senza rinvio la sentenza nei confronti del direttore dei lavori, con formula piena: “per non aver commesso il fatto”.
PSC e POS: il problema non è solo documentale
La sentenza non va letta come una liberazione generalizzata del direttore dei lavori da ogni responsabilità. Il punto non è formale, ma funzionale.
Il problema non è solo stabilire chi abbia firmato un documento, ma chi avesse il potere concreto di prevenire il rischio.
Nel caso esaminato, il crollo era collegato a una lavorazione strutturalmente delicata: scavare e intervenire sotto una muratura portante, con uso di martelletti demolitori, senza un puntellamento adeguatamente pianificato.
Un PSC generico e un POS privo di indicazioni operative non sono sufficienti per governare un rischio di questo tipo. La Cassazione, però, chiarisce che tali lacune vanno imputate ai soggetti che hanno il dovere giuridico di redigere, verificare e aggiornare quei documenti: non automaticamente al direttore dei lavori.
Il D.L. non è il garante universale del cantiere
La sentenza n. 12890/2026 è importante perché richiama tutti gli operatori del cantiere a una corretta attribuzione delle responsabilità.
Il direttore dei lavori risponde della corretta esecuzione tecnica dell’opera. Il CSE governa il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. Il datore di lavoro dell’impresa valuta e gestisce i rischi operativi dei propri lavoratori attraverso il POS. Il committente e il responsabile dei lavori hanno obblighi propri di verifica, designazione e controllo nei limiti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Quando questi ruoli vengono confusi, il rischio è duplice: da un lato si indebolisce la reale gestione della sicurezza; dall’altro si espongono i professionisti a responsabilità non correttamente fondate.
La Cassazione riporta il sistema al principio di effettività: risponde chi ha il potere e il dovere di governare quel rischio, non chi è semplicemente presente nella catena tecnica dell’appalto.
Per approfondire, leggi anche:
Direzione lavori: la figura del direttore dei lavori nel Codice appalti
Coordinatore della sicurezza: chi è, compiti e responsabilità
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): compiti e responsabilità
Piano Operativo di Sicurezza (POS): come redigerlo correttamente
Piano sicurezza e coordinamento (PSC): quando serve e chi deve redigerlo
La sentenza conferma quanto sia importante distinguere con precisione le funzioni del direttore dei lavori, del CSE, dell’impresa e degli altri soggetti coinvolti nel cantiere. Per evitare sovrapposizioni operative, errori di comunicazione e carenze documentali, è fondamentale tracciare in modo chiaro criticità, attività, prescrizioni, ordini di servizio, sopralluoghi e responsabilità.
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