Il Conto termico 3.0 per gli infissi
Chi può accedere al Conto termico per sostituire gli infissi, condizioni e requisiti, calcolo dell’incentivo secondo il D.M. 7 agosto 2025 e le regole applicative
L’evoluzione normativa impressa dal D.M. 7/08/2025, meglio noto come Conto Termico 3.0, ha ridefinito profondamente il perimetro d’azione per i professionisti dell’edilizia impegnati nella riqualificazione energetica. Se da un lato il nuovo decreto potenzia gli incentivi per le tecnologie rinnovabili, dall’altro introduce una distinzione netta e talvolta spiazzante circa l’ammissibilità degli interventi sull’involucro edilizio.
Per i tecnici — ingegneri, architetti e geometri — è fondamentale comprendere immediatamente che la sostituzione infissi nel Conto Termico 3.0 non segue le stesse regole delle detrazioni fiscali (Ecobonus), imponendo una rigorosa verifica della destinazione catastale dell’immobile prima di procedere con qualsiasi istanza al GSE.
Il primo aspetto da chiarire, per evitare errori procedurali fatali, riguarda la platea dei beneficiari in relazione alla tipologia di edificio. Una domanda ricorre con frequenza tra i committenti: i soggetti privati possono installare infissi su edifici residenziali con gli incentivi del nuovo Conto Termico 3.0? La risposta è NO.
In questo articolo facciamo chiarezza su questo specifico aspetto, mettendo in fila norme, requisiti, condizioni ed eccezioni.
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Chi può installare infissi con il Conto termico 3.0?
Il nuovo Conto Termico 3.0 riconosce gli incentivi per l’installazione di infissi solo alle P.A. e ai privati con riferimento agli interventi su edifici in ambito terziario.
Per l’ambito residenziale, infatti, i privati possono accedere al Conto Termico solo per gli interventi del Titolo III (pompe di calore, caldaie a biomassa, solare termico, ecc.), ma non per gli interventi di efficienza energetica dell’involucro (Titolo II), tra cui rientrano appunto gli infissi riservato esclusivamente ai seguenti soggetti:
pubbliche amministrazioni; (inclusi enti del Terzo Settore e CER);
soggetti privati (quindi anche imprese) ma solo in relazione ad edifici in ambito terziario.
Di conseguenza, i privati e le imprese possono chiedere il Conto termico per installare infissi solo sugli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale:
A/10 (uffici e studi privati);
Gruppo B;
B/1 – collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi;
B/2 – case di cura, ospedali e poliambulatori senza fine di lucro;
B/3 – prigioni e riformatori;
B/4 – uffici pubblici;
B/5 – scuole e laboratori scientifici;
B/6 – biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie ecc.;
B/7 – cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti;
Gruppo C ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
C/1 – negozi e botteghe – locali adibiti alla vendita di beni o servizi;
C/2 – magazzini e locali di deposito – Locali usati per il deposito di merci, cantine e soffitte;
C/3 – laboratori per arti e mestieri – Locali destinati allo svolgimento di attività artigianali o professionali;
C/4 – fabbricati e locali per esercizi sportivi – Edifici o locali utilizzati per attività sportive;
Gruppo D ad esclusione di D9 (edifici galleggianti);
D/1 – opifici;
D/2 – alberghi e pensioni;
D/3 – teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
D/4 – case di cura ed ospedali;
D/5 – istituti di credito, cambio ed assicurazione;
D/6 – fabbricati e locali per esercizi sportivi;
D/7 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/8 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole;
Gruppo E ad esclusione di E2 (ponti comunali o provinciali a pedaggio), E4 (recinti esigenze pubbliche), E6 (fari, semafori e torri pubblici);
E/1 – stazioni di trasporto;
E/3 – fabbricati esigenze pubbliche;
E/5 – fortificazioni e loro dipendenze;
E/7 – fabbricati per culto pubblico;
E/8 – costruzioni nei cimiteri;
E/9 – altri edifici a destinazione particolare.
Conto termico 3.0 per la sostituzione degli infissi: a quali condizioni?
L’articolo 2 del D.M. 7/08/2025 alla lettera bb) annovera tra gli interventi agevolati quelli realizzati sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), fissi o mobili, non trasportabili, nonché scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali con l’infisso, che rispettano i requisiti di cui all’allegato I del decreto.
Per accedere agli incentivi previsti per la sostituzione infissi, il professionista deve verificare la coesistenza di tre ordini di condizioni: soggettive, oggettive e tecniche.
Il profilo soggettivo è stato già analizzato: l’accesso è riservato alle Pubbliche Amministrazioni e ai Soggetti Privati solo sugli edifici in ambito terziario.
Sotto il profilo oggettivo:
l’intervento deve configurarsi come una sostituzione di “chiusure trasparenti comprensive di infissi” (come definite all’art. 2, lettera bb) che delimitano un volume climatizzato verso l’esterno o verso ambienti non riscaldati;
l’intervento deve essere effettuato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione.
Le chiusure trasparenti possono anche essere chiusure assimilabili, quali porte vetrate, finestre e vetrate, anche se non apribili. Sono ammessi anche interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
Una volta accertata l’ammissibilità, l’intervento deve soddisfare le condizioni tecniche del paragrafo 9.2.1 delle Regole Applicative, che impongono il rispetto di stringenti valori di trasmittanza in funzione della zona climatica (fino a 1,00 W/m²K in zona F e 2,60 W/m2K).
Al fine del rilascio dell’incentivo devono essere installate congiuntamente sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche o esse devono essere già presneti al momento dell’intervento.
Quali spese sono ammissibili per l’installazione di infissi?
Le spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo, che devono essere indicate, se pertinenti, nelle fatture relative agli interventi eseguiti, sono le seguenti:
fornitura e posa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili, comprensive di infissi ed eventuali sistemi di schermatura o ombreggiamento integrati;
miglioramento delle prestazioni termiche dei componenti vetrati esistenti, mediante integrazione o sostituzione;
smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
prestazioni professionali connesse alla progettazione e alla realizzazione degli interventi.
Sono inoltre ammesse le spese per fornitura e installazione di sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche e le spese ammissibili comprendono l’IVA, quando rappresenta un costo effettivo per il beneficiario. È considerato ammissibile anche il costo di trasporto, in quanto parte integrante della fornitura.
Calcolo del Conto Termico per gli infissi
Per gli interventi di sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi, il decreto prevede un incentivo economico calcolato sulla base della spesa sostenuta, della superficie interessata dall’intervento e di specifici limiti economici fissati dalla normativa.
In linea generale, l’agevolazione copre il 40% delle spese ammissibili sostenute per la sostituzione di finestre, porte-finestre e altri serramenti trasparenti, a condizione che tali elementi siano installati insieme a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, oppure che tali dispositivi siano già presenti nell’edificio al momento dell’intervento.
La percentuale di incentivo può tuttavia salire al 55% qualora l’intervento non si limiti alla sola sostituzione degli infissi, ma sia inserito in un intervento di riqualificazione energetica più ampio. In particolare, questo incremento è previsto quando, oltre alla sostituzione delle chiusure trasparenti, vengono realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici opache dell’edificio e almeno uno degli ulteriori interventi di efficientamento energetico previsti dal decreto. Per gli interventi realizzati su edifici pubblici con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%.
Dal punto di vista del calcolo, l’incentivo complessivo viene determinato moltiplicando la percentuale di spesa incentivata per il costo specifico dell’intervento e per la superficie oggetto di sostituzione, espressa in metri quadrati. Tuttavia, la normativa stabilisce dei limiti massimi di costo ammissibile per evitare che l’incentivo venga calcolato su importi eccessivamente elevati.
In particolare, il costo massimo riconosciuto per il calcolo dell’incentivo è pari a:
700 euro al metro quadrato per gli edifici situati nelle zone climatiche A, B e C;
800 euro al metro quadrato per gli edifici situati nelle zone climatiche D, E e F.
Qualora il costo effettivamente sostenuto per l’intervento sia superiore a tali valori, il calcolo dell’incentivo viene comunque effettuato utilizzando il costo massimo stabilito dal decreto, che per questa tipologia di intervento non può superare 500.000 euro. Per quanto riguarda le modalità di erogazione, l’incentivo riconosciuto viene normalmente ripartito in cinque rate annuali di pari importo, mentre, in alcuni casi, tuttavia, è possibile ottenere il contributo in un’unica soluzione, ad esempio quando l’importo complessivo dell’incentivo non supera i 15.000 euro o per determinate categorie di beneficiari previste dalla normativa.
Il decreto introduce inoltre un meccanismo premiale: quando i componenti principali utilizzati per realizzare l’intervento sono prodotti all’interno dell’Unione Europea, l’incentivo spettante può essere incrementato del 10%, secondo i requisiti e le modalità indicati nelle regole applicative.
Come si calcola il Conto termico per gli infissi?
Come abbiamo già detto, per la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi (II.B) l’incentivo si calcola applicando una percentuale alla spesa ammissibile, entro un costo massimo unitario (Cmax) che varia in funzione della zona climatica.
In pratica, anche se la spesa reale al m² è più alta, ai fini del calcolo il GSE “taglia” la quota eccedente e considera al massimo Cmax (700 €/m² in A–B–C e 800 €/m² in D–E–F). L’incentivo è poi erogato di norma in 5 rate annuali, oppure in un’unica soluzione se l’incentivo totale è ≤ 15.000 € (o per gli aventi diritto).
La formaula per il calcolo è la seguente
Itot=%spesa⋅C⋅Sint
dove:
con Itot ≤ Imax
Itot: incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione se l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.
Imax: valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (tabella 7 dell’Allegato 2 del Decreto).
%spesa: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento (tabella 7 dell’Allegato2 del Decreto).
Sint: superficie oggetto dell’intervento (m2).
C= spesa sostenuta in € / supercie oggetto di intervento , costo specifico sostenuto.
Cmax: è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell’Allegato 2 del Decreto.
Qualora il costo specifico dell’intervento (C) superi il valore di Cmax, il calcolo dell’incentivo (Itot) viene effettuato con Cmax.
Imprese e ETS non economici
Per le imprese e gli Enti del Terzo Settore (ETS) economici che operano su edifici in ambito terziario, l’accesso agli incentivi del Conto Termico 3.0 per la sostituzione degli infissi non è automatico, ma è vincolato al raggiungimento di obiettivi di efficientamento misurabili.
Nello specifico, l’intervento deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione ante-operam; tale soglia di risparmio energetico sale al 20% qualora la sostituzione dei serramenti (intervento II.B) venga realizzata in modalità multi-intervento, ovvero combinata con un’ulteriore misura di efficientamento dell’involucro prevista dal Titolo II come l’isolamento delle superfici opache o l’installazione di schermature solari.
Per certificare il raggiungimento di questi target, il tecnico abilitato ha l’obbligo di redigere e allegare alla pratica l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) sia nella configurazione ante-operam che in quella post-operam.
Scopri il nostro approfondimento su Conto termico 3.0 alle imprese: come funziona
Edifici a destinazione d’uso mista: il criterio della prevalenza millesimale
Un caso frequente nella pratica professionale riguarda gli edifici caratterizzati da destinazioni d’uso miste (ad esempio, un immobile con uffici al piano terra e abitazioni ai piani superiori) sotto la proprietà o disponibilità di un unico Soggetto Ammesso. In tale scenario, sorge spesso il dubbio su quale categoria catastale indicare nel Portale Termico per determinare l’ammissibilità degli interventi di efficienza energetica (Titolo II).
Secondo i chiarimenti ufficiali del GSE, la categoria catastale da inserire è quella prevalente. La prevalenza dell’ambito — ovvero se l’edificio debba essere considerato residenziale o terziario ai fini dell’incentivo — non è discrezionale, ma deve essere determinata oggettivamente in base alla ripartizione in millesimi delle unità immobiliari che compongono l’intero fabbricato. Il tecnico dovrà quindi calcolare la quota maggioritaria in millesimi: se la somma dei millesimi delle unità terziarie supera i 500/1000, l’intero edificio potrà essere inquadrato nell’ambito terziario, aprendo così la strada agli incentivi per la sostituzione degli infissi anche per i soggetti privati, altrimenti esclusi in ambito puramente residenziale.
Scopri un nostro approfondimento su – Tabelle millesimali: principi generali ed esempi di calcolo
In caso di edifici con destinazioni d’uso miste e nella proprietà o disponibilità di un unico Soggetto Ammesso agli incentivi, quale categoria catastale deve essere indicata?
Per edifici nella proprietà o disponibilità di un unico Soggetto Ammesso agli incentivi deve essere indicata la categoria catastale prevalente. La prevalenza dell’ambito (residenziale o terziario) è determinata in base alla ripartizione in millesimi delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Pertanto, è necessario inserire la categoria corrispondente alla quota maggioritaria calcolata in millesimi.
Conto Termico Infissi: documentazione da allegare
Per accedere all’incentivo previsto per la sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi, è necessario presentare una specifica documentazione al momento della richiesta. Il decreto distingue tra documenti da allegare alla domanda di incentivo e documenti che il soggetto responsabile deve conservare per eventuali controlli successivi.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla richiesta, è innanzitutto necessario presentare la documentazione di carattere generale prevista per tutte le tipologie di intervento incentivato. A questa deve essere affiancata l’asseverazione di un tecnico abilitato, redatta secondo le modalità indicate nelle regole applicative del decreto, con cui il professionista attesta la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti.
Un elemento fondamentale della pratica è costituito anche dalla documentazione fotografica, che deve essere raccolta in un unico documento elettronico in formato PDF e le immagini devono consentire di verificare chiaramente lo stato dell’immobile e l’effettiva realizzazione dei lavori. In particolare, è necessario includere fotografie delle facciate interessate dall’intervento prima dei lavori ante-operam e post-operam. Devono inoltre essere documentati anche i sistemi di termoregolazione o le valvole termostatiche eventualmente installati o già presenti. Nel caso in cui l’intervento riguardi solo una parte della facciata, è opportuno indicare chiaramente nelle fotografie quali chiusure trasparenti sono state oggetto di sostituzione.
Alla domanda deve essere inoltre allegata una relazione tecnica illustrativa dell’intervento, redatta dal progettista riportando anche i principali dati tecnici dell’intervento, tra cui il calcolo delle trasmittanze prima e dopo i lavori e l’indicazione delle superfici interessate dall’intervento, sempre con riferimento alla situazione ante-operam e post-operam.
Nel caso specifico in cui l’intervento preveda la sostituzione o l’installazione di infissi in policarbonato, la relazione tecnica deve essere integrata con ulteriore documentazione. In particolare, occorre allegare la scheda tecnica del componente installato, dalla quale risulti che il policarbonato utilizzato presenta un valore di trasmissione luminosa τv pari o superiore al 60%. Se anche l’elemento sostituito era realizzato in policarbonato, deve essere allegata la scheda tecnica del componente precedente, con indicazione dello stesso valore minimo di trasmissione luminosa. Qualora tale documentazione non sia più disponibile, è possibile sostituirla con un’asseverazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto del valore minimo richiesto.
Un ulteriore adempimento riguarda gli interventi realizzati da imprese o enti del terzo settore che operano in ambito economico su edifici del settore terziario. In questi casi è necessario allegare anche l’attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio sia nello stato antecedente all’intervento sia nello stato successivo, redatto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 192/2005 e dalle eventuali normative regionali vigenti.
Conto Termico Infissi: documentazione da conservare
Accanto alla documentazione da trasmettere con la richiesta di incentivo, il decreto prevede anche una serie di documenti che devono essere conservati dal soggetto responsabile dell’intervento per eventuali verifiche da parte degli enti competenti.
Tra questi rientrano innanzitutto le schede tecniche del produttore dei serramenti installati, come finestre, vetrine o altre chiusure trasparenti, dalle quali deve risultare il valore di trasmittanza termica di ciascun tipo di serramento. Devono essere conservate anche le schede tecniche relative ai sistemi di termoregolazione o alle valvole termostatiche, nel caso in cui siano stati installati nell’ambito dell’intervento. Se l’intervento riguarda il miglioramento delle prestazioni di componenti vetrati esistenti attraverso integrazioni o sostituzioni, occorre inoltre conservare la scheda tecnica del nuovo componente vetrato installato o integrato.
Deve essere conservata anche la documentazione relativa al titolo autorizzativo o abilitativo eventualmente necessario per l’esecuzione dei lavori, in base alla normativa nazionale e locale vigente.
Infine, nel caso in cui l’intervento riguardi interi edifici dotati di impianti di riscaldamento con potenza nominale del focolare pari o superiore a 200 kW, la normativa richiede la disponibilità di ulteriore documentazione energetica. In particolare, devono essere conservati l’attestato di prestazione energetica dell’edificio dopo l’intervento e la diagnosi energetica effettuata prima della realizzazione dei lavori, documenti necessari per verificare l’effettivo miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.
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