I contratti sotto soglia nel nuovo codice appalti

I contratti sotto soglia nel nuovo codice appalti

Cosa cambia nel nuovo codice appalti in materia di affidamenti sotto soglia? Tra semplificazioni e novità, tutto quello che devi sapere

Il nuovo codice dei contratti pubblici contiene le disposizioni in materia di affidamenti sotto soglia negli articoli che vanno dal 48 al 55. La volontà del legislatore appare evidente: condensare in una sola parte tutta la procedura così da consentire una comprensione più semplice e immediata. Vengono inclusi in questa parte anche le disposizioni circa il principio di rotazione ed il controllo dei requisiti, prima disciplinati dalle linee guida Anac.

Ma vediamo nello specifico come funzionano le nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 36/2023 e i chiarimenti forniti da ANAC e MIT.

Gare di progettazione: la soglia dei 40mila euro include il contributo previdenziale

Il MIT, con parere n. 3027 del 30 gennaio 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al controllo dei requisiti e alle modalità di calcolo dell’importo stimato dell’appalto di servizi di ingegneria e architettura ai fini dell’individuazione della procedura applicabile.

In relazione all’art. 52 del Codice che disciplina il controllo dei requisiti, il MIT chiarisce che la facoltà di effettuare i controlli a campione si applica agli affidamenti diretti la cui base di gara è inferiore a 40.000 euro, calcolata ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e non, come ipotizzato nel quesito, agli affidamenti il cui importo contrattuale (dedotto il ribasso dalla base di gara) è inferiore a 40.000 euro.

Riguardo al secondo punto, in caso di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, la soglia dei 40.000 euro deve essere determinata compreso il contributo previdenziale obbligatorio.

Affidamento sotto soglia: cosa significa

Il codice dei contratti pubblici dedica un’intera sezione al sotto soglia: la Parte I del Libro II. Essa riguarda i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, fino ad arrivare agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini diversi dal sopra soglia. La disciplina dei contratti sotto soglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.

Ma cosa significa esattamente affidamenti sotto soglia? Gli affidamenti sotto soglia sono quei contratti che hanno per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 D.Lgs. 36/2023.

Affidamenti sotto soglia nel nuovo codice appalti: l’art. 48

La parte dedicata al sotto soglia si apre con l’art. 48 che detta la disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Nel caso in cui venga accertato l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la stazione appaltante deve seguire le procedure ordinarie. Questa previsione tiene conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la quale gli appalti sotto soglia, pur non soggetti alle norme specifiche delle direttive sugli appalti pubblici, devono essere aggiudicati in modo trasparente e competitivo se presentano un interesse transfrontaliero certo.

Sotto soglia nel nuovo codice appalti: il principio di rotazione

L’art. 49 D.Lgs. 36/2023 norma il principio di rotazione in riferimento al sotto soglia. Nello specifico è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in
cui 2 consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante:

nello stesso settore merceologico;
nella stessa categoria di opere;
nello stesso settore di servizi.

Bisogna rispettare il principio di rotazione già nella fase degli inviti per evitare che il gestore uscente, avendo maturato molta conoscenza circa la commessa da realizzare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici (Consiglio di Stato, sez. V., 12 giugno 2019, n. 3943). Viene stabilito che:

il principio di rotazione si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i 2 consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi (comma 2);
la stazione appaltante può dividere gli affidamenti in fasce in base al valore economico e la rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia (comma 3);
il principio di rotazione non viene applicato quando l’indagine di mercato viene effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici (in possesso dei requisiti richiesti), da invitare alla successiva procedura negoziata (comma 5).

Il vecchio codice (D.Lgs. 50/2016) prevedeva una deroga al principio di rotazione per gli affidamenti di importo fino a 1.000 €. Il nuovo codice intende non solo confermare questa possibilità, ma estenderla ad affidamenti di importo fino a 5.000 €. Visti i cambiamenti a livello legislativo, ti consiglio di mantenerti in costante aggiornamento con il software professionale con cui assolvere al meglio a tutte le nuove prescrizioni che devi seguire come Stazione Appaltante.

Affidamento sotto soglia nel nuovo codice appalti

L’art. 50 norma le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto soglia.

Per quanto riguarda gli appalti di lavori:

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici;
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 € ed inferiore a un milione di €;
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee.

Per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture:

affidamento diretto di servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) di importo inferiore a 140.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici;
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) di importo pari o superiore a 140.000 € e fino alle soglie di cui all’art. 14.

Commissione giudicatrice e RUP

Nel caso di aggiudicazione dei contratti sotto soglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può prendere parte alla commissione giudicatrice, anche in veste di presidente.

Procedure di affidamento appalti sotto soglia

Affidamento diretto sotto soglia: controllo dei requisiti

L’art. 52 contiene la possibilità di semplificare la verifica dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 €.

Questa decisione del legislatore deriva dalla necessità di snellire il procedimento di verifica sistematica dei requisiti di partecipazione per i micro-affidamenti. In questi casi la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica sistematica dei requisiti, ma l’affidatario deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attesta la sussistenza dei requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto (di ordine generale e speciali).

Alla stazione appaltante rimane un solo obbligo: verificare le dichiarazioni, anche per mezzo di un sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Cosa succede nel caso in cui nel controllo emerga il non possesso dei requisiti?

Le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente:

cessare il contratto;
incassare eventuale cauzione definitiva;
produrre comunicazione all’ANAC;
sospendere l’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalle stesse stazioni appaltanti, per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall’adozione del
provvedimento.

Appalti sotto soglia: le garanzie

L’art. 53 disciplina le garanzie a corredo delle offerte. Viene stabilito che nel caso di affidamenti sotto soglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che in alcune procedure ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le procedure sono le seguenti:

negoziate senza bando per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee;
affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 €;
procedura negoziata senza bando per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 € e fino alle soglie di cui all’art. 14.

L’ammontare della garanzia provvisoria non può superare l’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento, può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. Rimane a discrezione della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per i contratti sotto soglia, in casi debitamente motivati. Nel caso in cui venga richiesta è pari al 5% dell’importo del contratto.

Appalti sotto soglia: l’esclusione automatica delle offerte

Le stazioni appaltanti devono prevedere negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5. Questo avviene nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo.

La profonda motivazione che sta alla base di questa disposizione deriva dal fatto che la concorrenza tra offerte competitive a basso prezzo, sebbene consenta spesso un risparmio economico per le stazioni appaltanti, può risultare non conveniente nei casi in cui al requisito del prezzo più basso corrisponda o una non corretta valutazione dei costi di esecuzione del contratto o uno scarso rapporto qualità-prezzo.

Le stazioni appaltanti indicano il metodo per l’individuazione delle offerte anomale negli atti di gara, scelto fra quelli dell’allegato II.2, oppure lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2.

Appalti sotto soglia e termini dilatori

L’art. 55 indica il termine di 30 giorni per la stipula del contratto, specificando che tale termine decorre dall’aggiudicazione (a prescindere dal controllo dei requisiti a stipulazione del contratto). I termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Appalti sottosoglia: chiarimenti ANAC e MIT

Appalti sottosoglia con gare: sì, ma attenzione al principio di risultato

Con il parere n. 13 del 13 marzo 2024, l’ANAC esamina  la facoltà da parte della stazione appaltante di utilizzare nei contratti sottosoglia comunitaria procedure di aggiudicazione maggiormente articolate (le procedure ordinarie) in luogo di quelle indicate dal legislatore ovvero procedimenti (nel caso dell’affidamento diretto) e procedure (nel caso della procedura negoziata) maggiormente semplificate.

l’ANAC evidenzia che l’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 non fornisce chiarezza su un possibile ricorso alle procedure ordinarie per tutti i contratti sottosoglia.

Tuttavia, richiamando la circolare 298/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene ammissibile, in linea di principio, il ricorso alle procedure ordinarie per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

La decisione dovrebbe essere presa dalla stazione appaltante dopo un’accurata valutazione:

delle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento;
delle peculiarità dell’affidamento stesso;
degli interessi pubblici ad esso connessi.

L’unico vincolo riguarda il principio di risultato, che impone al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di valutare attentamente l’obiettivo da raggiungere e di garantire la tutela degli interessi della stazione appaltante.

In pratica, il RUP è sempre tenuto a spiegare, almeno internamente, le ragioni alla base della scelta di adottare un processo di affidamento più dispendioso in termini di tempo e risorse umane e a chiarire che il risultato, dell’affidamento e di una esecuzione tempestiva del contratto, lo si persegue meglio e in modo più efficace.

L’autonomia regolamentare degli enti

Con il parere n. 2316/2024 il MIT fornisce importanti indicazioni sulla potestà regolamentare degli enti locali in materia contrattuale.

Il quesito riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni normative relative alla potestà regolamentare degli enti locali in materia contrattuale, specialmente per quanto riguarda le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Il Servizio Supporto Giuridico delinea con precisione il quadro normativo, confermando la competenza del Consiglio comunale per l’adozione di regolamenti in materia di contrattualistica pubblica in base al principio di rappresentatività democratica e alla necessità di coinvolgere gli organi eletti nelle decisioni che influenzano direttamente la gestione degli appalti pubblici.

 

 

 

 

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