Geolocalizzazione dei veicoli di trasporto rifiuti: obbligo ambientale o controllo a distanza? I chiarimenti dell’INL
Il tracciamento dei percorsi dei veicoli previsto dal RENTRI costituisce una prescrizione normativa speciale: non richiede accordo sindacale né autorizzazione preventiva
Con la nota del 28 gennaio 2026 n. 831 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuta su un quesito richiesto da diversi operatori del settore, i quali hanno chiesto se l’adozione della geolocalizzazione obbligatoria prevista dal RENTRI debba essere assoggettata alle garanzie previste dall’art. 4 della Legge 300/1970, che disciplina l’installazione di strumenti dai quali possa derivare il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
In particolare, si chiede se l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l’eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all’articolo 4 delle legge 300/1970.
L’INL chiarisce il perimetro applicativo richiamando direttamente l’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006. Il RENTRI si compone infatti di:
sezione anagrafica, con dati dei soggetti autorizzati alla gestione rifiuti;
sezione tracciabilità, che include i dati ambientali e i percorsi dei mezzi di trasporto, nei casi previsti dal decreto attuativo.
Secondo l’INL, il tracciamento dei percorsi dei veicoli costituisce una prescrizione normativa speciale, configurandosi come condizione di esercizio dell’attività d’impresa nel settore della gestione e del trasporto rifiuti e dal punto di vista giuridico, quindi, non si tratta di una scelta organizzativa del datore di lavoro, non nasce da esigenze di controllo del personale, ma da un obbligo ambientale imposto ex lege.
Di conseguenza, l’installazione del GPS finalizzata esclusivamente alla tracciabilità RENTRI non rientra nel campo di applicazione dell’art. 4 L. 300/1970 e non richiede accordo sindacale né autorizzazione preventiva.
Tuttavia, la nota chiarisce un elemento importante: la geolocalizzazione può essere utilizzata solo per le finalità ambientali previste dalla norma speciale, cioè per la tracciabilità del trasporto rifiuti; gli adempimenti del RENTRI e il controllo della filiera di gestione; ma se l’azienda invece intende usare il sistema anche per esigenze organizzative e produttive come tutela del patrimonio aziendale, sicurezza sul lavoro e monitoraggio delle prestazioni dei lavoratori, allora si torna nell’ambito applicativo dell’art. 4, con obbligo di accordo sindacale, oppure autorizzazione dell’Ispettorato.
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