Gazebo e telo ombreggiante in area demaniale marittima: servono permessi?
Il TAR Lazio precisa i limiti dell’edilizia libera e le condizioni in cui servono autorizzazioni per gazebo e tende removibili su concessioni demaniali per stabilimenti balneari
La sentenza 116/2026 del Tar Lazio specifica la determinazione della necessità o meno di permessi e autorizzazioni aggiuntive per l’installazione di strutture leggere, quali gazebo e tende removibili, all’interno di aree demaniali concesse a fini turistico-ricreativi, come gli stabilimenti balneari. Nello specifico, si chiarisce in modo dettagliato la disciplina relativa agli interventi di edilizia libera e le condizioni in cui le amministrazioni locali possono richiedere la demolizione di manufatti leggeri.
In questo contesto, l’uso di strumenti digitali per la progettazione di spazi esterni, come il software per la progettazione edilizia, può risultare particolarmente utile per pianificare correttamente l’installazione di strutture leggere, valutandone dimensioni, collocazione e compatibilità con l’area circostante.
Il caso
La società ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima per un tratto di litorale destinato a stabilimento balneare. Il Comune ordinava la demolizione di un gazebo e di un telo ombreggiante installati dall’azienda sullo spazio in concessione, ritenendo che tali manufatti fossero realizzati senza i necessari titoli edilizi.
Il gazebo consisteva in una struttura leggera in legno con telo impermeabile, aperta su tutti i lati, posta sul terrazzo dello stabilimento a servizio di un bar-ristoro. Il telo ombreggiante, sorretto anch’esso da una struttura in legno, era collocato tra le cabine dello stabilimento e il muro di contenimento del lungomare, adibito a deposito di attrezzature da spiaggia.
L’Amministrazione comunale sosteneva implicitamente che i manufatti fossero abusivi e quindi soggetti a demolizione, presupponendo la necessità di un titolo edilizio per la loro realizzazione su area demaniale.
Cosa rientra in edilizia libera?
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni già indicate nella fase cautelare, confermate anche dopo l’esame approfondito del merito.
Il Collegio ha rilevato che entrambi i manufatti oggetto di demolizione – gazebo e telo ombreggiante – rientrano, per le loro caratteristiche costruttive e funzionali, nel regime dell’edilizia libera, e possono quindi essere realizzati senza alcun titolo edilizio.
In particolare, l’art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001 prevede che rientrano nell’edilizia libera:
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle pertinenze degli edifici, fra cui i gazebo leggeri, aperti ai lati, non aderenti ad altri immobili e realizzati con strutture in legno, metallo o alluminio;
le opere di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, come tende o tende a pergola con telo retrattile o elementi di protezione solare mobili, anche se addossate a edifici, purché leggere, facilmente amovibili e prive di nuovi volumi chiusi.
La giurisprudenza conferma che rientrano tra i “manufatti leggeri” solo quelle strutture prive di autonomia funzionale e che non costituiscono spazi chiusi permanenti.
Il D.M. del 2 marzo 2018, noto come glossario dell’edilizia, individua ulteriormente tra le opere realizzabili senza titolo edilizio:
l’installazione, sostituzione o rinnovamento di gazebo di dimensioni limitate e non stabilmente infissi al suolo;
interventi analoghi per tende, pergolati e coperture leggere di arredo.
Inoltre, tali manufatti non costituiscono “costruzioni” ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001, in quanto non comportano modifiche permanenti del territorio o dello stato dei luoghi, essendo destinati a soddisfare esigenze temporanee. Anche nel caso in cui fossero soggetti a comunicazione di inizio lavori, non sarebbero comunque sanzionabili con la demolizione, che riguarda esclusivamente interventi assoggettati a permesso di costruire.
Per manufatti collocati su area demaniale marittima le regole cambiano?
Neppure il fatto che i manufatti fossero collocati su area demaniale marittima in concessione comporta obbligo di titolo abilitativo. Poiché i manufatti erano collocati su demanio marittimo, a differenza di altre aree pubbliche si applica specificamente l’art. 24 del D.P.R. 328/1952 (Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione), secondo cui è necessaria una licenza aggiuntiva solo per opere che comportino una variazione – anche minima – dell’estensione dell’area concessa, delle strutture o delle modalità di esercizio.
Nel caso in esame non si è verificata alcuna di queste modifiche:
il gazebo non ha alterato l’estensione del terrazzo, né il telo quella dell’arenile;
non sono state modificate le opere assentite, essendo entrambe considerate arredi;
non sono cambiate le modalità di esercizio: il terrazzo continua a servire il bar e sull’arenile vengono depositate normalmente le attrezzature da spiaggia.
Di conseguenza, non era necessaria alcuna autorizzazione demaniale, in quanto gli interventi non hanno modificato né l’estensione dei beni concessi, né il loro utilizzo o la finalità della concessione, essendo tutti funzionali all’attività dello stabilimento balneare e dei servizi offerti.
Serve l’autorizzazione paesaggistica per gazebi e dehors?
Infine, non può ritenersi che i manufatti oggetto dell’ordinanza richiedessero una preventiva autorizzazione paesaggistica.
Essi rientrano infatti tra le ipotesi esonerate dall’obbligo di autorizzazione previste dall’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.R. 31/2017. In particolare, l’Allegato 2, voce B.26, include:
verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale
In conclusione, il ricorso è accolto e l’ordinanza comunale che imponeva la demolizione dei manufatti è annullata.
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