Gare pubbliche: il verbale non sostituisce l’aggiudicazione
Aggiudicazione e contratto sono due fasi distinte e separate, a fare chiarezza p Il Consiglio di Stato con la sentenza 2228/2026
Nel percorso che porta dall’esame delle offerte alla firma del contratto, esistono passaggi che non possono essere saltati. Uno di questi è l’aggiudicazione formale.
Lo ribadisce con chiarezza il Consiglio di Stato, Sez. III, nella sentenza n. 2228/2026, che affronta un caso in cui la stazione appaltante ha stipulato il contratto basandosi solo sul verbale della commissione di gara.
Il caso
La controversia nasce dall’affidamento di una fornitura di 220 carrelli informatizzati. La stazione appaltante aveva proceduto alla stipula del contratto basandosi esclusivamente sul verbale della Commissione, omettendo il formale provvedimento di aggiudicazione.
La commissione giudicatrice si è limitata a formulare una proposta di aggiudicazione, rimettendo espressamente al RUP i successivi adempimenti di competenza, senza che l’organo titolato adottasse alcun provvedimento formale di aggiudicazione prima della stipula del contratto. La ricorrente contesta l’interpretazione del T.A.R. secondo cui l’aggiudicazione sarebbe implicita nella stipula del contratto conforme alla proposta della commissione.
Tale impostazione ribalta il corretto rapporto logico tra aggiudicazione e contratto, essendo la prima presupposto necessario per la validità del secondo e trascura che l’aggiudicazione non costituisce un mero atto automatico rispetto alla proposta. Infatti, mentre la commissione giudicatrice svolge funzioni tecniche di valutazione qualitativa ed economica delle offerte, l’organo competente assume la responsabilità amministrativa della scelta, verificando la regolarità dell’intero procedimento, il possesso dei requisiti dichiarati, l’assenza di cause di esclusione sopravvenute o non rilevate, con il supporto del RUP.
Proposta di aggiudicazione ≠ aggiudicazione: il caso
La commissione di gara ha un compito preciso: valutare le offerte e individuare quella migliore. Il risultato di questa attività è una proposta di aggiudicazione, non l’aggiudicazione vera e propria. Nel caso esaminato, infatti, la commissione si è limitata a formulare la proposta di aggiudicazione mentre nessun provvedimento formale è mai stato adottato. Questo passaggio è fondamentale: il verbale non conclude la procedura, ma rappresenta solo una tappa intermedia.
Nello specifico, la stazione appaltante aveva proceduto alla stipula del contratto basandosi esclusivamente sul verbale della Commissione, omettendo il formale provvedimento di aggiudicazione. Il Giudice di Palazzo Spada ha espresso un monito severo contro la tesi dell’ “aggiudicazione implicita” sostenuta in primo grado dal TAR Puglia:
La conclusione del contratto […] costituisce espressione dell’autonomia negoziale della P.A., ovvero di una capacità di agire ontologicamente diversa da quella, di matrice pubblicistica, di cui è espressione il provvedimento di aggiudicazione.
L’aggiudicazione, quindi, non è un atto automatico. Secondo l’art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/2023, essa è funzionale alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati (questo significa che non è un passaggio formale, ma sostanziale). Senza questo passaggio, il soggetto che assume la responsabilità amministrativa non ha validato la regolarità della procedura. Nonostante l’errore procedurale, il Consiglio di Stato ha ritenuto improcedibile l’appello poiché l’Amministrazione aveva successivamente adottato una delibera di ratifica. Tale atto è stato qualificato come convalida ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, capace di sanare con effetto retroattivo l’inefficacia del contratto.
Il TAR aveva ritenuto che l’aggiudicazione fosse “implicita” nel fatto che il contratto era stato firmato. Il Consiglio di Stato, invece, distingue tra:
l’aggiudicazione: provvedimento amministrativo che chiude la procedura di gara;
il contratto: espressione dell’autonomia negoziale della Pubblica Amministrazione.
Leggi l’approfondimento: Contratto di appalto: cos’è, tipologie e fac simile
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