Gare e appalti: il rating di legalità è “prestabile”?

Gare e appalti: il rating di legalità è “prestabile”?

Il rating di impresa è un requisito che può essere dissociato dall’impresa e quindi prestato ad un’altra oppure no? Il TAR Lombardia fa chiarezza

La sentenza n. 1070/2026 del TAR Lombardia (Sezione Quarta) interviene con estrema chiarezza su due temi caldi del Codice dei Contratti Pubblici: la natura dell’avvalimento premiale applicato al rating di legalità e la gestione delle certificazioni scadute in sede di gara. Il rating rilasciato dall’AGCM non è un requisito “intuitu personae” indissociabile dall’impresa, ma un asset organizzativo che può essere oggetto di avvalimento per migliorare il punteggio tecnico dell’offerta.

Rating di legalità: requisito soggettivo o oggettivo?

Il nodo del contendere riguardava l’aggiudicazione di un appalto da oltre 7 milioni di euro per lavori stradali. La ditta seconda classificata contestava l’attribuzione di punteggio premiale alla vincitrice, sostenendo che il rating di legalità — basandosi su requisiti comportamentali e reputazionali — non potesse essere “prestato” tramite avvalimento da un’ausiliaria. Il TAR ha però respinto questa interpretazione restrittiva, equiparando il rating alle certificazioni di qualità (come la ISO 39001 o la parità di genere). Secondo i giudici:

natura dell’asset: il rating è un attributo del “complesso aziendale” ed è dunque esportabile oggettivamente da un’impresa all’altra;
effetto utile: l’avvalimento premiale deve essere interpretato in chiave pro-concorrenziale, favorendo la massima partecipazione e il miglioramento della qualità dell’offerta;
limiti del codice: L’art. 104 del Codice non esclude il rating di legalità dal campo dell’avvalimento, limitando il divieto solo ai requisiti di ordine generale (cause di esclusione);
il monitoraggio del contratto: per evitare “avvalimenti cartolari”, il contratto deve essere specifico. Nel caso in esame, l’ausiliaria ha messo a disposizione l’intero apparato organizzativo: codici etici, modelli 231, sistemi di tracciabilità e ore di formazione specifica.

Certificazioni scadute: vince la “continuità sostanziale”

Un secondo punto importante della sentenza riguarda il possesso della certificazione ISO 39001. La ricorrente denunciava che il certificato dell’aggiudicataria fosse scaduto pochi giorni prima del termine di presentazione dell’offerta. Il Tribunale ha confermato la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante, che aveva attivato il soccorso istruttorio: se la procedura di rinnovo è stata attivata prima della scadenza formale e conclusa senza soluzione di continuità, il requisito si considera mantenuto. L’indicazione di una data di scadenza superata in presenza di un rinnovo già rilasciato è stata qualificata come “ambiguità” superabile con una richiesta di chiarimenti, senza violare la par conditio. Il Responsabile Unico del Progetto ha il potere-dovere di verificare la regolarità della procedura e sollecitare spiegazioni per ricercare l’effettiva volontà dell’impresa, purché non si modifichi la sostanza dell’offerta.

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