Gare di progettazione: no ai punteggi premiali per “servizi tecnici gratuiti”
Chiarimenti ANAC sulla legittimità, nelle gare per servizi di architettura e ingegneria, di criteri di valutazione dell’offerta tecnica che attribuiscono punteggio a prestazioni professionali “gratuite” offerte dal concorrente
Con la Delibera n. 18 del 28 gennaio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene su un tema molto concreto e ricorrente nella prassi: la legittimità, nelle gare per servizi di architettura e ingegneria, di criteri di valutazione dell’offerta tecnica che attribuiscono punteggio a prestazioni professionali “gratuite” offerte dal concorrente, tipicamente qualificate come “servizi aggiuntivi” o “opere complementari”.
Il caso origina da un’istanza OICE relativa a una procedura aperta del Comune di Terzigno per servizi tecnici (progettazione esecutiva, CSP, direzione lavori, CSE) con OEPV qualità/prezzo. Il disciplinare prevedeva, tra i criteri tabellari, 20 punti su 70 per la “gratuità servizi per opere complementari”, articolati in sub-criteri riferiti a quattro “stralci complementari”.
La conclusione di ANAC è netta: il principio dell’equo compenso, come codificato dal novellato art. 8, comma 2, del d.lgs. 36/2023, non consente alle stazioni appaltanti di introdurre meccanismi che incentivano l’offerta di servizi aggiuntivi gratuiti per aggiudicarsi la gara.
Il punto controverso: 20 punti per “servizi gratuiti” su prestazioni stimabili e predeterminate
Il criterio contestato attribuiva il punteggio massimo all’operatore che “si impegna a svolgere gratuitamente” servizi tecnici relativi alle opere complementari. In concreto, i sub-criteri (6+6+6+2 punti) coincidevano con attività di progettazione e direzione lavori collegate agli interventi qualificati come “stralcio complementare”.
Tali prestazioni non erano indefinite o “creative”, ma già descritte negli elaborati e soprattutto stimabili economicamente. La SA, infatti, aveva quantificato gli importi degli stralci complementari nella “clausola previsionale” (modifica contrattuale ex art. 120), per un totale di € 32.404,60, distinguendo anche quote prezzo fisso/variabile.
Il perno giuridico: art. 8, comma 2 (divieto di prestazioni intellettuali gratuite) e “casi eccezionali”
ANAC ricostruisce la portata dell’art. 8, comma 2, come modificato dal d.lgs. 209/2024: le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese gratuitamente, salvo casi eccezionali e previa adeguata motivazione; altrimenti deve essere garantito l’equo compenso secondo l’art. 41 (commi 15-bis, 15-ter, 15-quater).
Poiché la norma non definisce “casi eccezionali”, ANAC sottolinea che la deroga richiede una motivazione “rigorosa e aggravata” e deve riferirsi a situazioni straordinarie, imprevedibili e non ricorrenti.
Nel caso di specie, la SA giustificava la scelta con l’assenza di copertura economica immediata e con l’interesse a realizzare l’opera “nella sua interezza” mediante economie da ribassi e somme per imprevisti. Ma ANAC esclude che questa sia eccezionalità: la mancanza di copertura finanziaria non può legittimare incarichi gratuiti, altrimenti si aprirebbe la strada a richieste sistematiche di prestazioni gratuite in qualunque gara “a fondi limitati”.
Il chiarimento più operativo: “servizi aggiuntivi” sì, ma non gratuiti (e non usati per aggirare l’equo compenso)
Il passaggio centrale per la pratica delle stazioni appaltanti è questo: anche quando le prestazioni ulteriori non sono “poste a base di gara” e sono formalmente facoltative, se vengono valorizzate come componente premiale e sono predeterminate/stimabili, devono essere comunque assoggettate a compenso professionale.
ANAC osserva inoltre che il fatto che la SA abbia stimato il valore dei servizi richiesti “gratuitamente” dimostra che il loro valore è predeterminato (e quindi non si può sostenere che l’art. 41 sia irrilevante).
In altri termini, la “gratuità” non può diventare un ribasso mascherato o un modo indiretto di comprimere il corrispettivo. In coerenza, ANAC richiama anche un principio espresso dal Consiglio di Stato (III, 3 luglio 2025 n. 5741) sulla necessità di evitare erosioni dell’equo compenso attraverso voci comprimibili o ribassi indiretti.
Effetto distorsivo sull’OEPV: quando il punteggio per “gratis” snatura la competizione sulla qualità
Oltre al profilo “equo compenso”, ANAC mette a fuoco un punto di tecnica di gara: un criterio premiale per servizi gratuiti può spostare il baricentro competitivo dai servizi principali (onerosi) a quelli marginali/complementari, alterando l’OEPV.
Nel caso concreto, il punteggio “gratuità” è:
28,57% del punteggio tecnico (20 su 70) ed è il punteggio più alto tra i criteri;
determinante rispetto alla soglia di sbarramento tecnica (45 punti): quei 20 punti “pesano” per il 44,44% del minimo richiesto;
addirittura criterio di spareggio in caso di ex aequo.
Secondo ANAC, una simile impostazione “tabellare” (punteggio fisso per chi offre gratis) snatura la logica dell’OEPV, che dovrebbe valorizzare la qualità della prestazione, non la disponibilità ad assumere prestazioni gratuite.
Cosa può fare allora la stazione appaltante: sì alle modifiche contrattuali, ma stimate e retribuite
La Delibera non chiude la porta alla gestione degli “stralci” o delle prestazioni future: ANAC ribadisce che resta ferma la facoltà della SA di prevedere, nei documenti di gara, clausole chiare, precise e inequivocabili (art. 120, comma 1, lett. a) per ulteriori prestazioni, da stimare nel rispetto dell’equo compenso.
Quindi il tema non è “niente prestazioni ulteriori”, ma niente prestazioni ulteriori gratuite usate come leva competitiva.
Approfondimenti
Per approfondire leggi gli articoli “Equo compenso nei servizi di progettazione: cosa dice il Codice Appalti” e “Il contratto a titolo gratuito per prestazioni professionali nelle PA è ammesso?“. In materia di compensi professionali, valuta il software per calcolare in modo corretto, rapido e completo parcelle e corrispettivi professionali per ogni tipo di lavoro
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