Gare d’appalto: quando è obbligatorio sostituire la commissione giudicatrice?

Gare d’appalto: quando è obbligatorio sostituire la commissione giudicatrice?

Commissione di gara dopo l’annullamento dell’esclusione: quando va sostituita? Il TAR Campania chiarisce le regole dell’art. 93 del Codice Appalti e i limiti

Quando una procedura di gara deve essere riaperta a seguito dell’annullamento dell’esclusione di un concorrente, la stazione appaltante è obbligata a nominare una nuova commissione giudicatrice oppure può affidare le nuove valutazioni agli stessi commissari?

E ancora: la precedente conoscenza dell’offerta economica di uno dei partecipanti impedisce alla commissione di procedere alla valutazione tecnica dell’operatore riammesso?

A fornire importanti chiarimenti è il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 1633 del 1° ottobre 2026, che affronta il tema della rinnovazione delle operazioni di gara dopo un annullamento giurisdizionale, soffermandosi sull’applicazione dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Secondo i giudici amministrativi, la sostituzione della commissione non costituisce una conseguenza automatica dell’annullamento dell’esclusione o dell’aggiudicazione. La regola generale è la riconvocazione della medesima commissione, salvo diversa determinazione motivata della stazione appaltante e fatta eccezione per il caso in cui l’annullamento derivi da un vizio nella composizione dell’organo giudicatore.

Il caso: l’esclusione di un concorrente e la successiva riapertura della gara

La controversia trae origine da una procedura di affidamento di un appalto integrato avente a oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la risoluzione di un’interferenza relativa a una condotta idrica in pressione. L’appalto doveva essere aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel corso della valutazione delle offerte tecniche, la commissione rilevava che uno dei raggruppamenti concorrenti aveva inserito nella propria documentazione un riferimento alla riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. Tale circostanza determinava la proposta di esclusione del concorrente, successivamente formalizzata dalla stazione appaltante.

L’operatore escluso impugnava il provvedimento dinanzi al TAR, ottenendone l’annullamento e la conseguente riammissione alla procedura. In esecuzione della pronuncia, la stazione appaltante disponeva la riapertura delle operazioni di gara, affidando alla medesima commissione giudicatrice la valutazione dell’offerta tecnica del concorrente riammesso.

Dopo l’attribuzione del punteggio tecnico, veniva aperta anche la relativa offerta economica e rideterminata la graduatoria finale, con aggiudicazione dell’appalto al raggruppamento riammesso. L’esito veniva contestato dall’altro concorrente, che proponeva ricorso per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti connessi.

Il ricorso: la commissione doveva essere sostituita?

La società ricorrente contestava la legittimità delle operazioni svolte dopo la riammissione del concorrente, concentrando le proprie censure su due aspetti fondamentali.

Il primo riguardava la mancata nomina di una nuova commissione giudicatrice. Secondo la ricorrente, i commissari che avevano già espresso un giudizio negativo sull’ammissibilità dell’offerta non avrebbero potuto rivalutare la stessa proposta con la necessaria imparzialità. La precedente decisione di esclusione, infatti, avrebbe potuto determinare un condizionamento nella successiva attività valutativa, compromettendo la serenità e la terzietà dell’organo.

Il secondo motivo riguardava la presunta violazione del principio di segretezza delle offerte tecniche ed economiche. A giudizio della ricorrente, la commissione non avrebbe potuto procedere a nuove valutazioni tecniche dopo aver già conosciuto elementi dell’offerta economica. Per garantire il rispetto della par condicio, sarebbe stato necessario azzerare le precedenti valutazioni tecniche ed economiche e ripetere integralmente la fase valutativa.

Cosa succede alla commissione dopo l’annullamento della gara?

Per risolvere la controversia, il TAR richiama la disciplina contenuta nell’art. 93, comma 6, del nuovo Codice dei contratti pubblici. La disposizione stabilisce che salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

La norma individua, dunque, una regola generale e una specifica eccezione. In caso di rinnovo della procedura conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di un concorrente, la stazione appaltante può continuare ad avvalersi della commissione originariamente nominata. La sostituzione diventa invece obbligatoria quando l’annullamento deriva da un vizio nella composizione della commissione stessa. Al di fuori di questa ipotesi, l’amministrazione conserva il potere di valutare l’opportunità di affidare le nuove operazioni a un organo diverso.

Le differenze rispetto al precedente Codice Appalti

La sentenza pone particolare attenzione al confronto tra la disciplina vigente e quella prevista dall’art. 77, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. Anche il precedente Codice stabiliva, in caso di rinnovo del procedimento di gara, la riconvocazione della medesima commissione, fatta eccezione per l’annullamento derivante da un vizio della sua composizione.

L’art. 93 del D.Lgs. 36/2023 introduce però un’importante novità: l’inciso «salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante». Secondo il TAR, questa previsione determina un ampliamento dello spazio di discrezionalità riconosciuto all’amministrazione. La stazione appaltante può quindi scegliere di sostituire la commissione anche in situazioni diverse da quelle in cui la sostituzione è obbligatoria, purché adotti una determinazione adeguatamente motivata.

Si tratta di una facoltà che consente di valutare le circostanze della singola procedura, tenendo conto delle esigenze di trasparenza, imparzialità, efficienza e tempestività dell’azione amministrativa.

Quando è obbligatorio nominare una nuova commissione giudicatrice?

Il TAR chiarisce che l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento di gara non comporta, di per sé, la necessità di sostituire i commissari. Non esiste, infatti, un principio generale secondo cui l’organo che ha adottato un provvedimento successivamente annullato debba necessariamente essere sostituito prima di procedere alla sua rinnovazione.

I giudici richiamano, a sostegno di questa interpretazione, diversi precedenti del Consiglio di Stato, tra cui le sentenze n. 7495/2019, n. 2238/2019, n. 9424/2024 e n. 6225/2026. Da tale orientamento emerge che il mantenimento della commissione originaria può rispondere a esigenze di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. La sostituzione può risultare opportuna in presenza di circostanze concrete che mettano in dubbio la capacità dell’organo di operare con la necessaria trasparenza e imparzialità.

Tuttavia, la semplice circostanza che la commissione abbia già valutato negativamente un concorrente non è sufficiente a imporre automaticamente la nomina di nuovi commissari. Il punto decisivo è la natura del vizio che ha determinato l’annullamento. Se l’annullamento deriva da un vizio nella composizione della commissione, la sostituzione è obbligatoria. Se, invece, riguarda altri profili della procedura, il rinnovo delle operazioni può essere affidato alla stessa commissione, salva una diversa scelta motivata della stazione appaltante.

La decisione del TAR Campania: legittima la riconvocazione della stessa commissione

Applicando questi principi al caso concreto, i giudici ritengono legittimo l’operato della stazione appaltante. Il Collegio rileva, innanzitutto, che nella controversia non era stato dedotto alcun vizio relativo alla composizione della commissione o alla regolarità del suo funzionamento.

Inoltre, la precedente pronuncia di annullamento non aveva imposto che la rinnovazione delle operazioni di gara fosse effettuata da una commissione diversamente composta. Di conseguenza, la decisione di mantenere i commissari originari rientrava nella sfera delle valutazioni di opportunità riservate all’amministrazione.

La sentenza evidenzia anche un ulteriore aspetto processuale. La stazione appaltante si era limitata a disporre la riapertura della procedura, rinviando alla commissione le successive attività, senza adottare un provvedimento espresso di diniego della sostituzione. Secondo il TAR, la contestazione avrebbe dovuto riguardare un eventuale provvedimento con cui l’amministrazione avesse respinto una specifica istanza di sostituzione.

In assenza di tale atto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha comunque esaminato la questione anche nel merito, escludendo profili di illegittimità nella mancata sostituzione della commissione.

Segretezza delle offerte: quando è possibile rivalutare l’offerta tecnica?

Un altro importante passaggio della sentenza riguarda il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica. Questo principio mira a evitare che la conoscenza anticipata degli elementi economici possa influenzare la valutazione delle caratteristiche tecniche delle offerte.

Nel caso esaminato, la ricorrente sosteneva che la commissione non avrebbe potuto procedere alla valutazione dell’offerta tecnica del concorrente riammesso, poiché aveva già aperto la busta economica dell’altro partecipante. Il TAR respinge anche questa censura, alla luce delle concrete modalità con cui si erano svolte le operazioni di gara.

Dagli atti emergeva, infatti, che dopo l’esclusione del raggruppamento, la procedura era proseguita con un solo concorrente. La commissione aveva quindi aperto esclusivamente l’offerta economica dell’operatore rimasto in gara. L’offerta economica del raggruppamento successivamente riammesso non era mai stata aperta né conosciuta dalla commissione prima della nuova valutazione tecnica.

Pertanto, i commissari non disponevano della conoscenza dell’intero quadro economico della gara. Sulla base di queste specifiche circostanze, il TAR esclude la violazione del principio di separazione tra valutazione tecnica ed economica. La pronuncia non introduce, quindi, una deroga generale al principio di segretezza delle offerte, ma evidenzia la necessità di verificare concretamente quali informazioni economiche fossero effettivamente conosciute dalla commissione al momento della rinnovazione della valutazione tecnica.

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato alla commissione giudicatrice negli appalti pubblici e all’art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Per gestire in modo efficace la documentazione economica delle gare d’appalto, dalla predisposizione delle richieste di offerta al confronto delle proposte ricevute, puoi utilizzare il software per il computo metrico e la gestione delle offerte economiche.

 

Fonte: Read More